Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Norme Circolari Inps CI 2019 Circolare 15 dell'1 febbraio 2019
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
- Dettagli
- Visite: 5852
Circolare 15 dell'1 febbraio 2019
OGGETTO:
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. APE sociale)
SOMMARIO:
Si forniscono istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 con riferimento all’APE sociale. Si forniscono inoltre chiarimenti riguardo alla decorrenza delle indennità per i soggetti che, essendo in possesso della relativa certificazione, non abbiano presentato domanda del beneficio entro la data del 31/12/2018.
INDICE:
Premessa
1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale (articolo 18)
1.1 Destinatari (articolo 18, primo periodo)
1.2 Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti (articolo 18, ultimo periodo)
1.3 Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa e soppressione del Fondo APE sociale previsto dal comma 167 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 18, secondo periodo)
2. Decorrenza dell’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
In particolare, l’articolo 18 del citato decreto ha dettato nuove norme in materia di APE sociale.
Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 1160 del 1° febbraio 2019, si forniscono istruzioni in materia, nonché chiarimenti in merito alla decorrenza delle indennità per i soggetti già in possesso di “certificazione” che non hanno presentato domanda di accesso al beneficio entro il 31/12/2018.
1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale (articolo 18)
1.1 Destinatari (articolo 18, primo periodo)
L’articolo 18 del decreto-legge n. 4/2019, al primo periodo, ha stabilito che “all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»”.
In virtù della suddetta modifica il periodo di sperimentazione dell’APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii., è posticipato al 31/12/2019.
Pertanto, dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizionipreviste dall’articolo 1, commi da 179 a 186 della legge n. 232/2016, come modificato dall’articolo 1, commi 162, lettere b), c) d) e h), 163, 164 e 167 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
In considerazione del fatto che il beneficio è riconosciuto dal decreto-legge senza soluzione di continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali) che intendono ripresentare domanda.
1.2 Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti (articolo 18, ultimo periodo)
I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio, sono quelli già in uso nel 2018, reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.
In particolare, il modello di domanda per la verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, dopo la chiusura del 30 novembre scorso, è nuovamente disponibile on line dall’entrata in vigore del decreto-legge (cfr. il messaggio n. 402/2019).
In merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, della documentazione allegata e di eventuali integrazioni, per il calcolo dell’importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti a cause di incompatibilità, decadenza dal beneficio e recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, quelle fornite con la circolare n. 34/2018.
L’ultimo periodo dell’articolo 18 del decreto-legge in parola stabilisce che “le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019”.
In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, i soggetti interessati, come sopra individuati, potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2019, 15 luglio 2019 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2019.
Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30 novembre 2019 saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio delle domane presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie, come integrate dal secondo periodo dell’articolo 18 del decreto in commento (cfr. successivo paragrafo 1.3).
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicareai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
· 30 giugno 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2019;
15 ottobre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2019;
31 dicembre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2019, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate in base ai criteri di priorità già illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste, per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo la decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al 1° febbraio 2019 e dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Si ribadisce, in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale, (cfr. il messaggio n. 402/2019).
1.3 Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa e soppressione del Fondo APE sociale previsto dal comma 167 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 18, secondo periodo)
Al fine di garantire la concessione della misura, l’articolo 18 del decreto-legge in parola, al secondo periodo, ha previsto che “l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024”.
La norma ha disposto, inoltre, la soppressione del “Fondo APE sociale”, istituto dall’articolo 1, comma 167, della legge n. 205/2017 nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di concorrere al finanziamento di un’eventuale estensione del beneficio dell’APE sociale oltre l’iniziale scadenza del 31 dicembre 2018.
2. Decorrenza dell’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
I soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione”, come da parere acquisito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 243 del 10/01/2019, possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente alla conclusione del periodo di sperimentazione, originariamente fissato al 31/12/2018.
Il Dicastero, con la citata nota, ha precisato che l’indennità in commento potrà essere concessa “solo qualora si sia verificato il permanere, al momento dell’erogazione, dei requisiti già in possesso del beneficiario entro il 31 dicembre 2018”.
Ciò posto, stante la suddetta verifica, sarà cura delle Strutture territoriali procedere all’accoglimento delle domande di accesso al beneficio presentate, o che saranno presentate, dai soggetti già “certificati” successivamente al 31/12/2018.
Il suddetto principio troverà applicazione anche con riferimento al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, come introdotto dal decreto-legge n. 4/2019.
Pertanto, tutti coloro che avranno presentato domanda di verifica delle condizioni di accesso entro e non oltre il 30 novembre 2019, ed ai quali sarà stata accolta la domanda di verifica delle condizioni, potranno presentare domanda di APE sociale anche successivamente alla scadenza della sperimentazione, ma pur sempre nel rispetto dei limiti della capienza degli stanziamenti previsti dal secondo periodo dell’articolo 18 del suddetto decreto-legge.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele