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Circolare 147 dell'11 dicembre 2019
Allegato n.2
OGGETTO:
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2020
SOMMARIO:
Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2020.
INDICE
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2019
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2020
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione
1.4 Importi dell’indennità integrativa speciale
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
4. Tabelle
5. Requisiti anagrafici
6. Gestione fiscale
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
6.2 Addizionali all’IRPEF
6.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani
7. Riduzione delle pensioni di importo elevato
7.1 Verifica a consuntivo per l’anno 2019
7.2 Importi e fasce di applicazione della riduzione per l’anno 2020
8. Pensioni delle Gestioni private
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2020
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
8.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
9. Pensioni della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
9.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
9.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
10. Prestazioni assistenziali
10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
11. Prestazioni di accompagnamento a pensione
11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2020
12. Periodicità e date di pagamento
12.1 Calendario di pagamento
12.2 Pagamenti annuali e semestrali
13. Certificato di pensione per l’anno 2020
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2020.
Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
Sulla G.U. n. 278 del 27.11.2019 è stato pubblicato, il decreto 15 novembre 2019, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, , recante il “Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019” (Allegato n. 1).
Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti:
prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206/2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, dellalegge n. 228/2012, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge n. 232/2016.
Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.
Per le pensioni in totalizzazione e cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2019
A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio – dicembre 2018, nella misura di + 1,1%, l’articolo 1 del decreto citato ha confermato in via definitiva nella misura dell’1,1 per cento l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2019.
Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2019.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2019 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
---|---|---|
1° gennaio 2019 |
513,01 € |
292,43 € |
IMPORTI ANNUI |
6.669,13 € |
3.801,59 € |
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2020
L’articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori del 2020 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
---|---|---|
1° gennaio 2020 |
515,07 € |
293,60 € |
IMPORTI ANNUI |
6.695,91 € |
3.816,60 € |
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione
Le modalità di rivalutazione per il 2020 sono disciplinate dall’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
nella misura del 97%per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 77%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 52%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
nella misura del 40%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
dal |
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento percentuale |
Importo trattamenti complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
da |
a |
Importo garanzia | ||||
1° gennaio 2020 |
Fino a 3 volte il TM |
100 |
0,400 % |
- |
1.539,03€ |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
1.539,04€ |
1.539,21€ |
1.545,19€ |
||
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM |
97 |
0,388 % |
1.539,04€ |
2.052,04€ |
||
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
2.052,05€ |
2.053,68€ |
2.060,00€ |
||
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM |
77 |
0,308 % |
2.052,05€ |
2.565,05€ |
||
Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
2.565,06€ |
2.567,61€ |
2.572,95€ |
||
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM |
52 |
0,208 % |
2.565,06€ |
3.078,06€ |
||
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
3.078,07€ |
3.078,67€ |
3.084,46€ |
||
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM |
47 |
0,188 % |
3.078,07€ |
4.104,08€ |
||
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
4.104,09€ |
4.104,41€ |
4.111,80€ |
||
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM |
45 |
0,180% |
4.104,09€ |
4.617,09€ |
||
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
4.617,10€ |
4.618,01€ |
4.625,40€ |
||
Oltre 9 volte il TM |
40 |
0,160% |
4.617,10€ |
- |
1.4 Importi dell’indennità integrativa speciale
L’articolo 3 del decreto stabilisce che gli indici di rivalutazione provvisorio e definitivo si applicano separatamente sull’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n 324, e successive modificazioni e integrazioni, ove competa, e sulla pensione.
IMPORTI INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE |
|
|
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
1° gennaio 2019 |
513,01 € |
292,43 € |
IMPORTI ANNUI |
6.669,13 € |
3.801,59 € |
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
ovvero, in alternativa
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.
Poiché l’indice ordinario per il 2020 è risultato inferiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera b), come di seguito indicato:
dal |
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento del |
Importo trattamenti complessivi |
|
da |
a |
||||
1° gennaio 2020: |
Fino a 3 volte il TM |
100 |
1,2500 % |
- |
1.539,03€ |
Oltre 3 e fino a 5 volte il TM |
90 |
1,1250 % |
1.539,04€ |
2.565,05€ |
|
Oltre 5 volte il TM |
75 |
0,9375 % |
2.565,06€ |
qualsiasi |
3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2019 e provvisorio per il 2020, riportati al precedente paragrafo 1, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.
Si riportano di seguito i valori definitivo per il 2019 e provvisorio per il 2020, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.
Pensione sociale |
Assegno sociale |
|||
Decorrenza |
Importi |
|||
mensile |
annuo |
mensile |
annuo |
|
1° gennaio 2019 |
377,44 € |
4.906,72 € |
457,99 € |
5.953,87 € |
1° gennaio 2020 |
378,95 € |
4.926,35 € |
459,83 € |
5.977,79 € |
Limiti reddituali massimi * |
||||
personale |
coniugale |
personale |
coniugale |
|
1° gennaio 2019 |
4.906,72 € |
16.905,90 € |
5.953,87 € |
11.907,74 € |
1° gennaio 2020 |
4.926,35 € |
16.973,53 € |
5.977,79 € |
11.955,58 € |
*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2019 e previsionale per l’anno 2020, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’1,0%.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
dal |
limite di reddito annuo personale |
importo mensile |
|||
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti |
Invalidi parziali, minori |
Invalidi, sordomuti |
Ciechi parziali |
Ciechi assoluti |
|
1.1.2019 |
16.814,34 € |
4.906,72 € |
285,66 € |
212,01 € |
308,93 € |
1.1.2020 |
16.982,49 € |
4.926,35 € |
286,81 € |
212,86 € |
310,17 € |
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. n. 160/75) tra il periodo agosto 2018 - luglio 2019 e il periodo precedente agosto 2017 – luglio 2018 è risultata del + 1,07.
Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dell’1,07%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.
L’indice dell’1,07% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.
4. Tabelle
Nell’Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2020.
5. Requisiti anagrafici
Si rammenta che per l’anno 2020 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.
6. Gestione fiscale
Come noto, la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene quindi determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.
Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2020 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2019.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3853/2019 pubblicato sul sito istituzionale. Le relative procedure sono disponibili online, a partire dal 15 ottobre scorso, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul sito www.inps.it.
Per i soggetti per i quali nel 2019 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l’anno 2020, è stata applicata anche da gennaio 2020 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l’anno 2020, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
Ove le ritenute erariali relative all’anno 2019 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2020.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2020.
6.2 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2019: da gennaio a novembre 2020;
addizionale comunale a saldo 2019: da gennaio a novembre 2020;
addizionale comunale in acconto 2020: da marzo a novembre 2020.
L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2020.
6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per l’importo eccedente 1.000 euro.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di marzo.
7. Riduzione delle pensioni di importo elevato
7.1 Verifica a consuntivo per l’anno 2019
Contestualmente alle operazioni di consuntivazione fiscale è stata effettuata la verifica della congruità degli importi trattenuti nel corso del 2019 a titolo di riduzione delle pensioni di importo elevato di cui all’articolo 1, commi 261 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si è tenuto conto sia delle pensioni eventualmente liquidate al titolare nel corso del 2019 sia della eventuale variazione di importo delle pensioni da assoggettare alla riduzione.
I conguagli a debito o a credito saranno effettuati dalla mensilità di febbraio 2020.
7.2 Importi e fasce di applicazione della riduzione per l’anno 2020
Il comma 262 dell’articolo 1 della citata legge n. 145/2018 stabilisce che gli importi di pensione da considerare ai fini della riduzione siano annualmente rivalutati secondo il meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Si fornisce di seguito la tabella di riduzione valida per l’anno 2020.
Anno 2020 |
Da |
A |
% riduzione |
0 |
100.160,00 € |
zero |
|
100.160,01 € |
130.208,00 € |
15% |
|
130.208,01 € |
200.320,00 € |
25% |
|
200.320,01 € |
350.560,00 € |
30% |
|
350.560,01 € |
500.800,00 € |
35% |
|
500.800,01 € |
40% |
8. Pensioni delle Gestioni private
Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni delle gestioni private contestualmente alle operazioni di rivalutazione.
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La rivalutazione nella misura dello 0,4% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
M5 Assegno alimentare per figli;
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.
Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2020
Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.
Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.
Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore 997 nel campo “CIDEMIN”.
È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l’eventuale reddito da Casellario delle Pensioni dell’anno in corso.
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2020 (GP3CK02Z < 202002), il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell’AGO sia dei Fondi speciali e ex ENPALS.
8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2015, il pagamento viene sospeso da gennaio 2020.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2019 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo “GP2KF11” e il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 905.
8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO ed ex ENPALS con data revisione sanitaria (GP1AF06) nel 2020, nonché con scadenza del triennio nel 2020, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.
Per i Fondi Speciali l’azzeramento opera per i soli assegni ordinari di invalidità del Fondo telefonici (categoria 054).
Per le altre categorie dei Fondi Speciali, il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da gennaio 2020.
8.5 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2020 sono state poste in pagamento per l’anno 2020 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2019 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2019 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R” e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.
L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo “CPRD” della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2020 con importo pari a “zero” è disponibile nella Intranet fra le liste parametriche, dal percorso: “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Reporting operativo” > “Liste parametriche web”.
Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
9. Pensioni della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a tre volte il trattamento minimo, pari a € 1.539,03, è stato incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione, mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2019. Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “β” nel campo “PQ” della maschera 020.
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2020 è pari a € 788,77; l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in € 768,77.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2019 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D9”.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5”, “D7” e “D8”.
Si conferma che anche per l’anno 2020, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 di cui sopra), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2020, considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Dipendenti Pubblici.
9.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell’anno 2020 si rimanda al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.
Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2020.
Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2019:
nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2019 (entro rata dicembre 2019), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2020;
nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2020, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.
9.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2020.
Per le modalità operative si rinvia al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017.
10. Prestazioni assistenziali
10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.
10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2020 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
L’articolo 18, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2020 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).
Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
11. Prestazioni di accompagnamento a pensione
Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012 di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129 – VESO29; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.
11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2020
Le prestazioni con scadenza nel 2020 sono stati azzerate al mese indicato nel campo dedicato (“GP1AF06”).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.
12. Periodicità e date di pagamento
12.1 Calendario di pagamento
Si rammenta che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2020.
mensilità |
Poste italiane |
Istituti di credito |
Data pagamento in base alla localizzazione del pagamento |
||
Gennaio |
venerdì 3 |
|
Febbraio |
sabato 1° |
Lunedi 3 |
Marzo |
Lunedi 2 |
|
Aprile |
mercoledì 1° |
|
Maggio |
sabato 2 |
lunedì 4 |
Giugno |
lunedì 1° |
|
Luglio |
mercoledì 1° |
|
Agosto |
sabato 1° |
lunedì 3 |
Settembre |
martedì 1° |
|
Ottobre |
giovedì 1° |
|
Novembre |
lunedì 2 |
|
Dicembre e tredicesima |
martedì 1° |
12.2 Pagamenti annuali e semestrali
Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.
Si riportano pertanto di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l’anno 2020:
Importo mensile lordo |
mensilità |
Data pagamento |
Da 0,01 € a 10,00 € |
Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima) |
venerdì 3 gennaio |
Da 10,01 € a 75 € |
Da gennaio a giugno |
venerdì 3 gennaio |
Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) |
mercoledì 1° luglio |
13. Certificato di pensione per l’anno 2020
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2020 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Allegato N.2