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Circolare 119 del 19 agosto 2019
OGGETTO:
Riconoscimento ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie del beneficio previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori esposti all’amianto. Articolo 1, comma 247, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede, a decorrere dall’anno 2018, il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.
INDICE:
1. Premessa
2. Disposizioni normative di riferimento
3. Destinatari della norma
4. Beneficio
5. Domanda di pensione
1. Premessa
L’articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che “I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Ai fini dell'attuazione del periodo precedente è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018”.
Con la presente circolare, acquisito il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della citata norma.
2. Disposizioni normative di riferimento
L’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 prevede che “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
L’articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha disposto che, a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dal citato comma 8 è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il menzionato coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
3. Destinatari della norma
La norma in oggetto trova applicazione nei confronti dei soggetti che abbiano prestato, per almeno dieci anni, anche non consecutivi, attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico con il riconoscimento del beneficio di cui al successivo paragrafo 4.
4. Beneficio
Il beneficio riconosciuto dalla norma in commento consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto:
fino al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,5, ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico;
successivamente al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,25, ai fini della misura del trattamento pensionistico.
Il beneficio è riconosciuto al momento della liquidazione della pensione, anche con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012, e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico, il beneficio è riconosciuto solo sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quello di cui al presente punto. L’opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento.
5. Domanda di pensione
Per conseguire la pensione con il riconoscimento del beneficio di cui al precedente paragrafo 4, in assenza di una previsione legislativa riguardante le modalità di accertamento dello svolgimento dell’attività lavorativa in argomento, per il periodo previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, al fine di consentire l’attività istruttoria in capo alle Strutture territoriali dell’Istituto, in analogia con quanto stabilito dal decreto ministeriale 18 aprile 2018 per l’accertamento dello svolgimento di attività c.d. gravosa, gli interessati in possesso dei prescritti requisiti devono presentare, unitamente alla domanda di pensione, la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie per il periodo indicato dalla norma.
In fase di compilazione e trasmissione della domanda di pensione, per il riconoscimento del beneficio in argomento, è necessario selezionare – nella sezione “Dichiarazioni”, sotto “Richieste aggiuntive”, “Richieste particolari agevolazioni di legge” – la seguente tipologia di beneficio:
“L'incremento dell'anzianità contributiva per i benefici previsti per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie (legge n.247/2017)”.
Inoltre, la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su un apposito modello (AP138) predisposto dall’INPS, reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”, attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento resi alle proprie dipendenze, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.
In caso di mancanza della suddetta dichiarazione per impossibilità oggettiva, per cessazione dell’attività, del datore di lavoro, il lavoratore può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni procedurali per il riconoscimento del beneficio in parola.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato