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Circolare 35 del 12 marzo 2020
OGGETTO:
Articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 473, della legge n. 160/2019, con riferimento al periodo di sperimentazione dell’APE sociale.
Premessa
1. Destinatari
2. Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti
3. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa
4. Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
Con il messaggio n. 163 del 17 gennaio 2020 è stato comunicato che, in virtù delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato posticipato al 31 dicembre 2020.
È stata altresì comunicata la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.
L’articolo 1, comma 473, della citata legge n. 160/2019 (Allegato n. 1) non ha apportato altre modifiche all’istituto dell’APE sociale con riferimento al quale, pertanto, rimangono immutati requisiti e condizioni di accesso, regime delle decorrenze, nonché modalità e termini di presentazione delle relative domande.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in materia.
1. Destinatari
Dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge in commento, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016, come modificato dall’articolo 1, commi 162, lettere b), c), d) e h), 163, 164 e 167 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
In considerazione del fatto che il beneficio è riconosciuto dalla legge senza soluzione di continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti il 2020 e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio e che intendono ripresentare domanda.
2. Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti
I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono quelli già in uso nel 2019, reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on-line.
In particolare, il modello di domanda per la verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, dopo la chiusura del 30 novembre 2019, è nuovamente disponibile on-line dall’entrata in vigore della legge n. 160/2019 (cfr. il messaggio n. 163/2020).
In merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, della documentazione allegata e di eventuali integrazioni, per il calcolo dell’importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti a cause di incompatibilità, decadenza dal beneficio e recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, le indicazioni fornite con la circolare n. 34/2018.
L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 473, della legge in parola stabilisce che “le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020”.
In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, i soggetti interessati, come sopra individuati, potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2020, 15 luglio 2020 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020.
Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30 novembre 2020 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie, come integrate dal secondo periodo del citato articolo 1, comma 473, della legge in commento (cfr. il successivo paragrafo 3).
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
30 giugno 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2020;
15 ottobre 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2020;
31 dicembre 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2020, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate in base ai criteri di priorità già illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste, per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al 1° febbraio 2020 e dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Si ribadisce a tal proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale (cfr. il messaggio n. 163/2020).
3. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa
Al fine di garantire la concessione della misura, al secondo periodo dell’articolo 1, comma 473, della legge n. 160/2017, è previsto che “l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2025.”.
4. Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
Analogamente a quanto indicato nel paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019 in recepimento delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, come introdotto dalla legge n. 160/2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele