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Circolare 54 del 6 aprile 2021
Oggetto
Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, avente ad oggetto “Articoli 2, commi 5 e 5-quater, e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Efficacia dei periodi riscattati mediante versamento dell'onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cosiddetto criterio di calcolo a percentuale dell'onere di riscatto)”. Chiarimenti e istruzioni operative
Sommario
Testo completo della circolare
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
2.1 Riscatto del corso universitario di studio
3. Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995)
3.1 Istruzioni operative
4. Esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 42/2006 e successive modificazioni
5. Valutazione dei periodi di riscatto con onere determinato con il criterio del calcolo a percentuale per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo
6.Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Rinvio
Con circolare n. 6 del 22 gennaio 2020 sono state dettate disposizioni in tema di decorrenza, ai fini pensionistici, degli effetti del riscatto di periodi che si collochino nel sistema contributivo della pensione, ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, e dell’articolo 4 del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184. Sono, inoltre, state precisate le modalità da seguire per determinare l’onere di riscatto nei casi in cui, per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi, dovrebbe adottarsi il criterio di cui al comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs. n. 184/1997 (criterio della riserva matematica), ma, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, trova applicazione il criterio di calcolo a percentuale.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi utili alla corretta attuazione delle predette disposizioni.
Con la circolare n. 6/2020 è stato chiarito che l’onere di riscatto sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale, di cui all’articolo 2, commi 5 e 5 quater, del D.lgs n. 184/1997, allorquando la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (domande di riscatto presentate successivamente o contestualmente all’esercizio, nel corso della vita lavorativa ovvero al momento del pensionamento, della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e ss.mm.ii., e ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 355/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001; domande di riscatto presentate contestualmente alla domanda di pensione c.d. “opzione donna” oin computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996).
La citata disposizione si riferisce, pertanto, a tutte le tipologie di riscatto (ad esempio, riscatto lavoro all’estero, riscatto periodi corrispondenti all’astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro, riscatto corso di studi universitario ecc.) il cui onere, in mancanza dell’esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, sarebbe stato determinato con il criterio della riserva matematica in considerazione del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale del periodo da riscattare.
Esemplificando, qualora si intenda riscattare un periodo di lavoro subordinato svolto all’estero anteriormente al 1° gennaio 1996, poiché detto periodo rileva ai fini della determinazione del sistema di calcolo della pensione, l’onere del riscatto andrebbe determinato col criterio ordinario della riserva matematica di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 4 del D.lgs n. 184/1997 (in base, quindi, al beneficio pensionistico e ai coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338); per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo - precedente o contestuale alla domanda di riscatto - e della conseguente applicazione del sistema di calcolo della pensione interamente contributivo, l’onere di riscatto sarà invece determinato con il criterio a percentuale di cui al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 (applicando, quindi, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla stessa data nel regime ove il riscatto opera).
Per i riscatti effettuati con le modalità del calcolo a percentuale di cui al comma 5, 5-bis e 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge n. 335/1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto, al pari di tutti gli altri riscatti di periodi che si collochino nel sistema contributivo. Nulla, quindi, è innovato sotto questo profilo.
2.1 Riscatto del corso universitario di studio
Come precisato con la circolare n. 106/2019, la modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cosiddetto “agevolato” si applica soltanto al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, per effetto di quanto disposto dal comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, introdotto dall’articolo 20, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente nel periodo da valorizzare ai fini del calcolo della pensione, in parte con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:
per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall’interessato tra quelli di seguito indicati:
B.1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
B.2) livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ai sensi del comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs. n. 184/1997.
Per effetto dell’esercizio di una delle facoltà che consentono di calcolare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo, anche per il periodo di cui alla lettera A, l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità di cui alle precedenti lettere B.1) o B.2), secondo la scelta dell’interessato.
3. Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995)
La circolare n. 6/2020 non modifica le istruzioni dettate in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, ma fornisce soltanto chiarimenti in merito agli effetti che ne derivano sulla materia dei riscatti; restano pertanto fermi i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione e i criteri di determinazione del montante individuale dei contributi (cfr. le circolari n. 181 dell’11 ottobre 2001 e n. 108 del 7 giugno 2002, l’informativa INPDAP n. 65 del 30 novembre 2001).
A ogni buon conto, si rammenta che l’opzione per il sistema contributivo può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:
a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) al 31/12/1995;
b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001.
L’accertamento dei predetti requisiti contributivi va effettuato tenendo conto dei criteri di valutazione previsti per il diritto a pensione dalle gestioni pensionistiche nelle quali si fa valere la contribuzione necessaria per l’opzione, al momento del suo esercizio.
Al fine di definire la domanda di riscatto, è necessario individuare il sistema di calcolo applicabile e accertare la sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c), secondo i criteri di seguito indicati.
Nei casi in cui l’interessato eserciti la facoltà di opzione al sistema contributivo nel corso della vita lavorativa, occorre distinguere le seguenti fattispecie:
- se la facoltà di opzione è stata esercitata prima della presentazione della domanda di riscatto: i periodi da riscattare non rilevano ai fini della verifica della permanenza dei requisiti contributivi di cui alle lettere da a) a c) perfezionati e accertati alla data di presentazione della domanda di opzione accolta; così, esemplificando, qualora l’assicurato raggiunga con il riscatto un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione già esercitata rimane comunque ferma. Il sistema di calcolo applicabile per determinare l’onere del riscatto è quello a percentuale - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedetemene al 1° gennaio 1996. Il pagamento di almeno una rata del riscatto rende irrevocabile l’esercizio della facoltà di opzione, avendo quest’ultima prodotto effetti[1];
- se la facoltà di opzione è esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto: i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c). Pertanto, a titolo esemplificativo, se per effetto dei periodi da riscattare l’assicurato maturi una anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al contributivo non può essere validamente esercitata e l’onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie (criterio della riserva matematica per periodi che si collochino nel sistema retributivo)[2]; fuori da quest’ultima ipotesi, il sistema di calcolo applicabile per determinare l’onere del riscatto è quello a percentuale – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedentemente al 1° gennaio 1996. La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione deve essere versata in unica soluzione. Il pagamento di almeno una rata del riscatto, oppure della quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della predetta facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti[3];
- se la facoltà di opzione è esercitata successivamente alla presentazione della domanda di riscatto: la domanda di riscatto è definita secondo le regole ordinarie, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa (criterio della riserva matematica per periodi che si collochino nel sistema retributivo). I periodi già acquisiti alla data di esercizio della facoltà di opzione - compresi quelli con riferimento ai quali, alla medesima data, è stato versato il relativo onere di riscatto - rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c). Il sistema di calcolo ordinario applicato per determinare l’onere del riscatto - diversificato a seconda del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale dei periodi da riscattare - se versato in tutto o in parte, non può essere rideterminato a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione (cfr. il paragrafo 3, terzultimo capoverso, della circolare n. 106 del 2019); infatti, detto esercizio non può essere interpretato come rinuncia alla domanda di riscatto in corso, in quanto la prestazione di riscatto presenta una causa autonoma e non riconducibile alle finalità dell’opzione[4];
Nei casi in cui l’interessato esercita la facoltà di opzione al sistema contributivo al momento del pensionamento e contestualmente presenti domanda di riscatto: i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi di cui alle precedenti lettere da a) a c). Il sistema di calcolo applicabile per determinare l’onere del riscatto è quello a percentuale – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - anche con riferimento ai periodi che si collocano antecedentemente al 1° gennaio 1996. Le modalità di pagamento dell’onere del riscatto sono diversificate (unica soluzione o rateizzazione) a seconda della gestione previdenziale nella quale sono accreditati i periodi da riscattare.
Si ricorda che ai soggetti che esercitano la facoltà di opzione dopo il 31 dicembre 2011 senza aver maturato, alla predetta data, i requisiti per l’esercizio della predetta facoltà e/o quelli per il diritto a pensione in base alle disposizioni vigenti alla medesima data, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cfr. il paragrafo 6.1 del messaggio n. 219/2013).
Inoltre, per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione (articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995).
A tale riguardo si precisa che, nei casi in cui sia esercitata l’opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, al fine di avvalersi dei criteri di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto, non può operare l’esclusione dal massimale contributivo prevista dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019. Difatti, la deroga di cui al citato articolo 21 si riferisce solo ai soggetti che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 e non può essere estesa a coloro che abbiano intenzionalmente optato per il sistema contributivo. In questi casi, continuerà pertanto ad applicarsi il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione al sistema contributivo.
La domanda di opzione al sistema contributivo è presentata, in via telematica dal portale dell’Istituto www.inps.it, con inserimento di PIN e codice fiscale (a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e Carta di identità elettronica 3.0, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di prestazioni pensionistiche” > “Nuova prestazione pensionistica”, e attivando il successivo sottomenu “certificazioni” > “diritto a pensione” > “opzione contributivo”.
Le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario a ciò dedicato, per il quale si rimanda alla circolare 22 marzo 2021, n. 46.
Con il pagamento dell’onere di riscatto, che rende irrevocabile l’opzione al sistema contributivo, la certificazionepresente sul Fascicolo elettronico del pensionato (FELPE) sarà aggiornata con la funzione “Irrevocabilità opzione L.335” del menu “Gestione”.
4. Esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 42/2006 e successive modificazioni
Secondo le indicazioni contenute ai paragrafi 4.2 e 4.3 della circolare n. 6/2020, il criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto – su richiesta “agevolato” se riguardante il corso universitario di studio – si applica, con riferimento a tutti i periodi da riscattare, nel caso di presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione c.d. “opzione donna” e in computo ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, da liquidare esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
Le suddette indicazioni si estendono alle domande di riscatto presentate contestualmentealla domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del D.lgs 2 febbraio 2006, n. 42, e ss.mm.ii., da liquidare interamente con il sistema di calcolo contributivo.
Nei casi di presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione in totalizzazione, ai sensi del D.lgs n. 42/2006 e ss.mm.ii., i periodi da riscattare rilevano ai fini:
- del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione;
- della verifica del perfezionamento di un diritto autonomo a pensione nella gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto;
- della determinazione del sistema di calcolo del pro rata di pensione a carico della gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto.
Con la circolare n. 69/2006, in materia di totalizzazione, è stato precisato che qualora sussistano con i soli contributi versati nella forma previdenziale a carico degli enti previdenziali pubblici i requisiti contributivi, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla medesima forma assicurativa per l’autonomo conseguimento di una pensione, la gestione deve calcolare il pro rata a proprio carico con il sistema di calcolo previsto dal suo ordinamento. In tali casi, è tuttavia fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere espressamente nella domanda di pensione l’applicazione del sistema di calcolo contributivo della pensione.
Pertanto, qualora in conseguenza della richiamata normativa sulla totalizzazione, in una o più gestioni sia prevista la liquidazione del pro rata di pertinenza con il sistema retributivo o misto, le indicazioni suesposte relative alle modalità di determinazione dell’onere di riscatto potranno valere limitatamente alle singole gestioni ove il pro rata sia da liquidarsi esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, anche a seguito della scelta indicata dal richiedente nella domanda di pensione. In sostanza, per poter chiedere che il riscatto del periodo antecedente al 1° gennaio 1996 (in caso di calcolo contributivo dei periodi assicurativi dal 1996) o al 1° gennaio 2012 (in caso di calcolo contributivo dei periodi assicurativi dal 2012) sia calcolato con il sistema a percentuale - su richiesta “agevolato” se riguardante il corso universitario di studio - l’interessato dovrà chiedere il riscatto nel fondo in cui il pro rata sia liquidato con il sistema contributivo, anche a seguito della scelta dallo stesso indicata nella relativa domanda di pensione.
In altri termini, per la determinazione dell’onere del riscatto non è possibile applicare il sistema di calcolo a percentuale nei casi in cui il pro rata a carico della gestione presso la quale è stato richiesto il riscatto debba essere calcolato, tenendo conto anche del periodo da riscattare, con il sistema retributivo.
Nei casi in cui, a seguito dell’esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi, l’onere di riscatto, che si sarebbe dovuto determinare in tutto o in parte applicando il criterio della riserva matematica, è invece calcolato interamente applicando il criterio a percentuale, i periodi riscattati con l’applicazione di tale ultimo criterio non rilevano ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, per l’individuazione del sistema di calcolo del pro rata di pensione a carico delle gestioni interessate dalla totalizzazione diverse da quella presso la quale è stato effettuato il riscatto.
Per la presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione in totalizzazione, valgono le istruzioni di cui al secondo capoverso del precedente paragrafo 3.1.
5. Valutazione dei periodi di riscatto con onere determinato con il criterio del calcolo a percentuale per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo
Nei casi in cui l’onere di riscatto, che si sarebbe dovuto determinare in tutto o in parte applicando il criterio della riserva matematica, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione è invece calcolato interamente applicando il criterio a percentuale, i periodi riscattati con l’applicazione di tal ultimo criterio non rilevano ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo, ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, a carico delle gestioni diverse da quella presso la quale è stato effettuato il riscatto.
6. Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Rinvio
Con successiva circolare verranno riepilogate le disposizioni in materia di esercizio, dal 2012, della facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, comprese quelle relative ai requisiti pensionistici, alle regole del sistema contributivo applicabili, nonché ai rapporti con gli istituti del cumulo dei periodi assicurativi.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Esempio: soggetto iscritto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una anzianità contributiva al 31/12/1995 pari a 15 anni ed una anzianità contributiva complessiva pari a 35 anni. A maggio 2018 presenta domanda di opzione al sistema contributivo; poiché a questa data risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti, l’opzione è validamente esercitata e, a decorrere dalla medesima data, esplica quindi i suoi effetti. Successivamente, a maggio del 2020 il soggetto presenta domanda di riscatto del corso di laurea pari a tre anni collocati temporalmente dal 1977 al 1979. Anche se con il riscatto si raggiunge un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31/12/1995, l’opzione precedentemente esercitata rimane comunque ferma. L’onere di riscatto è determinato con il calcolo a percentuale (su richiesta “agevolato”) ed al momento del pagamento della prima rata di onere l’opzione al contributivo diventa irrevocabile, nel caso in cui non lo fosse già divenuta prima di detto momento.
[2] Esempio: soggetto iscritto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una anzianità contributiva al 31/12/1995 pari a 15 anni ed una anzianità complessiva pari a 35 anni. A maggio 2020 presenta domanda di opzione al sistema contributivo e contestualmente domanda di riscatto del corso di laurea pari a tre anni collocati temporalmente dal 1977 al 1979; poiché per effetto del riscatto si matura un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31/12/1995, la domanda di opzione al contributivo non può essere accolta per mancanza dei requisiti. L’onere di riscatto è determinato con il criterio della riserva matematica.
[3] Esempio: soggetto iscritto presso il FPLD da maggio 2000, con un’anzianità contributiva complessiva a maggio 2020 pari a 13 anni. A maggio 2020 presenta domanda di opzione al sistema contributivo e contestualmente domanda di riscatto del corso di laurea pari a quattro anni collocati temporalmente fino al 31/12/1995. Poiché i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’opzione, il soggetto perfeziona, per effetto del riscatto, sia il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996, sia il requisito di almeno 15 anni di contribuzione. L’onere da riscatto è determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al contributo minimo (un contributo settimanale) necessario a far acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31/12/1995 e passare al sistema di calcolo misto della pensione e con il calcolo a percentuale (a richiesta, “agevolato”) per il restante periodo. L’onere corrispondente ai due anni di riscatto necessari a perfezionare il requisito per optare deve essere versato in unica soluzione.
[4] Esempio: soggetto iscritto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una anzianità contributiva al 31/12/1995 pari a 15 anni ed una anzianità contributiva complessiva pari a 20 anni. A maggio 2015 presenta domanda di riscatto del corso di laurea pari a quattro anni collocati temporalmente dal 1976 al 1979. L’onere è determinato con il criterio della riserva matematica. Successivamente, a maggio del 2018 presenta domanda di opzione al sistema contributivo. Il periodo di tre anni già riscattato e acquisito rileva ai fini della verifica dei requisiti per optare. Avendo il soggetto maturato 18 anni al 31/12/1995, l’opzione al contributivo non può essere accolta né si può chiedere che l’onere di riscatto già versato (per i primi 3 anni) e da versare (per il restante anno) sia rideterminato con il calcolo a percentuale.