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Part-time verticale o ciclico
Istruzioni per l’implementazione della posizione a domanda
(circ.74/2021)
In fase di prima applicazione e nelle more della definizione di uno specifico intervento procedurale che consenta una gestione automatizzata della domanda di accredito del periodo di part-time verticale o ciclico ai fini del diritto – di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 – la posizione potrà essere implementata, per i casi eccezionali volti alla definizione di una domanda di prestazione ovvero alla gestione del contenzioso pendente, utilizzando in ARPA il codice “191” - di nuova istituzione - riferito unicamente agli iscritti al FPLD.
In caso di iscritto a Fondo Speciale (diverso da FS o ex Ipost) l’implemento dovrà essere operato in FSPA tramite l’accredito per ogni anno del differenziale tra il periodo pieno (52 settimane o minore valore in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno) e il minore numero di settimane dichiarate dal datore di lavoro riferite al tempo lavorato. L’acquisizione dovrà avvenire con le consuete modalità gestionali dei Fondi, cod. cess. 97 e motivo RIC ‘UD’, specificando il periodo coperto dall’implemento.
Per ciascun Fondo Speciale dovrà essere utilizzato il relativo codice come di seguito specificato:
721 Elett. PT vert.(diritto)
722 Telef. PT vert.(diritto)
723 Autofer. PT vert.(diritto)
724 Volo PT vert.(diritto)
Nessun adeguamento dovrà essere operato per lavoratori iscritti al Fondo FS o al Fondo ex Ipost. Per questi ultimi due Fondi opera, infatti, come già precisato al paragrafo 1, analogamente agli iscritti alla Gestione pubblica, l’articolo 8 della legge n. 554/1988, il quale, al fine dell’acquisizione del diritto a pensione, considera interamente utili gli anni di servizio ad orario ridotto. Ne deriva che per tutte e tre le menzionate categorie (FS, ex Ipost, Gestione pubblica) l’estratto conto UNEX è già inclusivo del periodo riferito al tempo “non lavorato”.
L’inserimento dei descritti implementi è subordinato alla richiesta formale dell’interessato corredata dalla documentazione sopra indicata (cfr. i precedenti paragrafi 2.1 e 2.2).
Si richiama l’attenzione degli operatori affinché, prima di procedere con l’inserimento in ARPA o in FSPA dei valori richiesti, venga effettuato il puntuale controllo preventivo (in collaborazione con Anagrafica e Flussi) della correttezza e completezza delle denunce SA/770, Emens, UniEmens presenti in archivio e riferite all’arco temporale su cui si andrà ad agire per effetto dell’implemento annuale da operare. Ciò al fine di realizzare l’analisi complessiva della posizione assicurativa ed escludere la presenza di flussi errati ancora non affluiti sull’estratto del lavoratore o di periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, da non conteggiare nell’implemento.
La ricognizione dei dati esistenti dovrà osservare anche quanto valorizzato nei flussi Emens/UniEmens nell’elemento <PercPartTime> (da luglio 2008) e <PercPartTimeMese> (da giugno 2012). Ciò al fine di valutare adeguatamente il rapporto tra settimane retribuite e settimane virtuali che saranno oggetto di implemento in ARPA ovvero in FSPA.
Dopo aver effettuato detta preventiva analisi, l’operatore provvederà, utilizzando i codici sopra indicati, a inserire le registrazioni annuali in relazione al numero di settimane di diritto che risulteranno dovute.
I periodi saranno esposti in estratto conto UNEX distintamente, in riga dedicata, privi di misura, con la dicitura “PT verticale da legge 178/2020” e saranno resi disponibili per le applicazioni del calcolo della pensione.
L’adeguamento dell’estratto conto in parola, con l’implemento del solo diritto, non ha effetti in relazione ai dati relativi alla misura e alla retribuzione derivanti dall’attività realmente prestata né a quanto denunciato con Emens/UniEmens dal datore di lavoro.
Ove il rapporto di lavoro perduri per l’intero anno, sempreché non debbano essere sottratti dal delta da inserire eventuali periodi di sospensione senza retribuzione, sarà sufficiente, dopo aver esaminato in “Hydra” la correttezza dei dati registrati nell’anno, ricavare il differenziale tra 52 e le settimane già montizzate.
Qualora debba farsi riferimento a frazioni di anno, ovvero sia necessario non contemplare nel differenziale i periodi di sospensione senza retribuzione, sarà necessario prestare attenzione alle settimane a cavaliere iniziali e finali di ogni mese per evitare di conteggiarle due volte in entrambi i mesi.
Per i lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS e per l’alimentazione della posizione assicurativa riferita a periodi non interessati dal flusso, il Polo Specialistico “Pals” dovrà utilizzare il codice contribuzione “ED” (PT verticale – diritto) avendo cura di inserire tutte le informazioni richieste dalla procedura, compresa l’indicazione del periodo “dal….al” e il numero giorni, prima di procedere alla conferma dei dati.
Le Direzioni regionali/di coordinamento metropolitano avranno cura di provvedere alla raccolta e al monitoraggio dei casi trattati.