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Circolare 138 del 26 maggio 1987
Oggetto:
Art. 9 della legge 29 marzo 1985,n. 113. Benefici pensionistici ai centralinisti non vedenti.
L'art.9, comma secondo, della legge 29 marzo 1985,n.113 (1) "Aggiornamento"
della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei
centralinisti non vedenti" dispone testualmente:
"In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le
prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui
all'art.2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti.
Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni
anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettiva-
mente svolto, il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli
fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva".
La norma citata costituisce un'applicazione del principio della graduazione
della tutela previdenziale in funzione della natura piu' o meno usurante del-
l'attivita' svolta dall'assicurato.
La concreta attuazione di tale principio, che dovrebbe trovare piu' ampia
applicazione nella riforma generale del sistema pensionistico, ha reso
necessaria la preventiva consultazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri la quale ha fatto recentemente conoscere i propri orientamenti al
riguardo.
Sulla scorta di tali indicazioni si forniscono le istruzioni per l'applica-
zione pratica della norma nell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S.
1) Natura ed entita' del beneficio.
Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un
accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una
maggiorazione di anzianita' priva di collocazione temporale, che assume rile-
vanza solo in funzione della liquidazione del trattamento pensionistico.
Quanto all'entita' del beneficio, la norma stabilisce che l'anzianita' con-
tributiva del lavoratore deve essere maggiorata di quattro mesi per ogni anno
di attivita' prestata in qualita' di centralinista: per periodi di lavoro infe-
riori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale
aumentando di un terzo il numero delle settimane di lavoro svolto.
Si precisa che la maggiorazione in argomento va rapportata solo ai periodi
di attivita', con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione
volontaria o figurativa.
Per quanto detto in precedenza la maggiorazione non e' riconoscibile ai
fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l'acquisizione
di un diritto diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione
volontaria.
2) Periodi che danno titolo al riconoscimento.
La suddetta maggiorazione dell'anzianita' va attribuita,oltre che al perso-
nale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge n.113/1985,(20 apri-
le 1985) anche a quello gia' occupato alla suddetta data, per attivita'
prestata, con iscrizione all'albo professionale istituito con legge 14 luglio
1957,n.594- di cui all'art.1 della legge in esame - e con la qualifica di
centralinista non vedente.
A tal fine devono essere presi in considerazione anche i periodi di lavoro
antecedenti la data di entrata in vigore della legge n.113, che siano valutabi-
li in pensione avente decorrenza successiva a tale data.
3) Momento dell'attribuzione della maggiorazione di anzianita'
Da quanto precisato al predente punto 1) discende che la maggiorazione di
anzianita' va attribuita all'atto della liquidazione della pensione.
Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurati-
ve tra diversi trattamenti previdenziali,(a norma delle leggi n.29/1979, in
"Atti ufficiali", pag.340 n.322/1958, e similari),debba prescindersi
dall'attribuzione del beneficio in parola.
Della maggiorazione spettante sara' tenuto conto direttamente nel fondo
destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della
pensione,in relazione ai vari periodi di servizio totalizzati dall'interessato
nei diversi trattamenti previdenziali.
Deve invece tenersi conto della maggiorazione di anzianita' in discorso in
sede di determinazione della riserva matematica, secondo i criteri dell'art.13
della legge n.1338/1962, nelle varie ipotesi in cui e' previsto il ricorso a
tali modalita' di calcolo.
4) Presentazione della domanda e della relativa documentazione
L'attribuzione del beneficio in argomento e' subordinata alla presentazione
di apposita richiesta da parte degli interessati,corredata di idonea documenta-
zione comprovante l'avvenuta prestazione di lavoro in qualita' di centralinista
non vedente e la sua durata, nonche' l'iscrizione al previsto albo professiona-
le.
Si precisa in merito che l'iscrizione nel suddetto albo agisce come fatto
costitutivo del diritto, per cui il periodo al quale commisurare il beneficio
decorre dalla data di iscrizione all'albo professionale.
La suddetta richiesta puo' essere validamente presentata anche dai
superstiti.
5) Liquidazione e ricostituzione delle prestazioni pensionistiche.
La maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva e' utile ai
fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche
(assegni di invalidita', pensioni dirette e indirette (2) autonome e supplemen-
ti, di pensione) aventi decorrenza successiva al 20 aprile 1985, data di
entrata in vigore della L.n.113/1985 (3).
Al riguardo la norma in esame stabilisce espressamente che il beneficio "e'
utile ai soli fini del diritto alla pensione e all'anzianita' contributiva".
In applicazione di tale disposizione, l'anzianita' contributiva utile ai
fini del diritto (4) e della misura della prestazione deve essere determinata
maggiorando quella effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di
settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi del-
l'art. 9.
La retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensio-
ne deve essere determinata, secondo le normi comuni, in corrispondenza delle
ultime 260 settimane di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria versa-
ta o accreditata sulla posizione assicurativa dell'interessato.
Come e' stato precedentemete rilevato, il beneficio attribuito dall'art.9
consiste in una maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva priva
di una collocazione temporale:ne consegue che il requisito di contribuzione
relativo al quinquennio precedente la domanda di assegno di invalidita' o di
pensione di inabilita' (ovvero al quinquennio precedente il decesso in caso di
pensione ai superstiti) deve considerarsi automaticamente perfezionato nel caso
in cui,nel quinquennio considerato, risulti versato per lavoro svolto quale
centralinista un numero di contributi che, maggiorato ai sensi dell'art.9,
integri, eventualmente in concorso con gli altri contributi versati o accredi-
tabili nel quinquennio, il requisito di contribuzione richiesto.
Dalla natura convenzionale del beneficio deriva altresi' che la maggiora-
zione dell'anzianita' contributiva non influisce sull'anzianita' assicurativa
che deve essere sempre calcolata a far tempo dal primo contributo versato o
accreditato in favore dell'assicurato.
Si fa riserva di successive comunicazioni relative all'aggiornamento delle
procedure automatizzate e alla determinazione degli oneri derivanti dall'attri-
buzione del beneficio.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) v."Atti ufficiali"1985, pag.1071
(2) La maggiorazione convenzionale non e' utile ai fini della liquidazione
delle pensioni di riversibilita' spettanti ai superstiti di titolari di pensio-
ne diretta avente decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n.
113/1985.
(3) In presenza di domande di pensione diretta in corso alla data anzidetta ed
accoglibili per effetto della maggiorazione dell'anzianita' contributiva, la
prestazione deve essere concessa,a norma dell'art.18 DPR n.488/1968, in "Atti
ufficiali" pag.459, dal 1 giorno del mese successivo a quello di perfeziona-
mento dei requisiti e comunque non anteriore al 1 maggio 1985.
(4) I requisiti di assicurazione e contribuzione per il riconoscimento del
diritto alla pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori ciechi sono quelli
stabiliti dal penultimo comma dell'art.9, sub art.2,della legge 4 aprile
1952,n.218 (v.circ.n.53401 PRS del 25.3.1970,par.3 in "Atti ufficiali"
pag.382).