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Circolare 122 del 24 ottobre 2007
Direzione centrale delle Prestazioni
Oggetto:
Legge 3 agosto 2004, n.206 e successive modificazioni e integrazioni recante nuove norme in materia di vittime del terrorismo o di stragi di tale matrice. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007.
1. Premessa
Con circolare n.113 del 19 ottobre 2005 e circolare n.94 del 22 giugno 2007 sono state emanate le istruzioni per l’applicazione della normativa indicata in oggetto.
Successivamente, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato sull’argomento la Direttiva del 27 luglio 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.178 del 2 agosto 2007, che ha fornito l’interpretazione autentica di alcuni aspetti della disposizione in oggetto che avevano suscitato nelle amministrazioni competenti le maggiori perplessità in fase interpretativa.
Inoltre, alla luce di indicazioni di carattere generale fornite dalla stessa Direttiva, sono state approfondite e rivisitate altre problematiche emerse in fase di attuazione della legge 3 agosto 2004, n.206.
La presente circolare riepiloga le istruzioni fornite in materia coordinate con le novità interpretative emerse sulla base delle considerazioni sopra indicate e recepisce le osservazioni fornite dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, con nota del 23 ottobre 2007, prot. n.110448/6/450-1/738/13.
Essa, pertanto, sostituisce le circolari n.113 del 19 ottobre 2005 e n.94 del 22 giugno 2007.
2. Destinatari (articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n.206)
Sono destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n.206 la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, indipendentemente dal regime assicurativo cui sono iscritti e che risultino vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano a partire dal 1° gennaio 1961 o all’estero, a partire dal 1° gennaio 2003.
Il paragrafo 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito “Direttiva”) ha, peraltro, chiarito che i benefici spettano anche ai cittadini stranieri (siano essi appartenenti all’Unione Europea o siano cittadini extracomunitari) qualora siano rimasti coinvolti in eventi terroristici o di uguale natura avvenuti sul territorio italiano. Il riconoscimento dei benefici previdenziali è, peraltro, subordinato, in tal caso, al fatto che il cittadino straniero, ovvero i familiari dello stesso, abbiano al momento dell’evento o acquisiscano successivamente una posizione assicurativa in Italia.
Per effetto dell’articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che ha aggiunto il comma 1-bis nell’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n.206, rientrano tra i destinatari della norma in esame le vittime della strage di Ustica, nonché le vittime dei delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca” e i loro superstiti.
Per questi ultimi tutti i benefici previsti dalla norma in oggetto decorrono dal 1° gennaio 2007.
I benefici in esame sono riconosciuti dalla legge in esame anche ai familiari superstiti delle vittime degli eventi terroristici, che vanno individuati, come specificato nella “Direttiva”, sulla base di quanto stabilito da precedenti norme in materia (legge n.466 del 1980, legge n.302 del 1990 e legge n.388 del 2000), salvo i casi in cui la stessa legge n. 206 del 2004 non individui puntualmente i superstiti aventi diritto in concorso con la vittima.
La legge specifica che i benefici vanno attribuiti ai soggetti già pensionati, la cui pensione deve essere ricostituita in accordo con le nuove disposizioni.
3. Rideterminazione della retribuzione pensionabile
L’articolo 2 della predetta legge n.206 del 2004 stabilisce che coloro che subiscono ovvero hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo o stragi, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno diritto all’applicazione, sulle rispettive pensioni dirette, dell’art. 2 della legge 24 maggio 1970, n.336, e successive modificazioni, al momento della liquidazione della pensione stessa.
L’incremento determinato dall’applicazione dell’articolo 2 della citata legge n. 336 del 1970 riguarda sia la retribuzione pensionabile con la quale vengono calcolati i trattamenti pensionistici della vittima dell’evento terroristico con conseguente incremento, in caso di decesso, anche delle corrispondenti pensioni ai superstiti, nonché i trattamenti pensionistici diretti del coniuge e dei figli, anche maggiorenni.
Si ricorda che l’articolo 2 della legge n. 336 del 1970 prevede l’attribuzione ai lavoratori dipendenti alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai fini della liquidazione della pensione, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione ovvero, a loro scelta, la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.
Tale disposizione era stata interpretata nella circolare n.113 del 2005 in armonia con i contenuti delle circolari esplicative emanate all’indomani dell’entrata in vigore della stessa legge n.336 del 1970.
Peraltro, non vi è dubbio che tale meccanismo sia ritagliato sulle regole di calcolo della pensione all’epoca vigenti nei regimi previdenziali dei lavoratori pubblici e comporti se attuato in maniera troppo stringente una sostanziale elusione dei benefici concessi dal provvedimento in esame. Tale aspetto risulta, peraltro, amplificato in considerazione dell’ulteriore evoluzione subita dai sistemi di calcolo del regime obbligatorio e delle differenze intervenute nelle strutture retributive dei lavoratori.
Devono, quindi, essere riviste le istruzioni applicative fornite.
La retribuzione pensionabile dei beneficiari delle disposizioni dell’articolo 2 deve essere incrementata della percentuale corrispondente ai tre aumenti periodici di stipendio calcolata al momento della cessazione dal servizio.
A favore di coloro che, invece, scelgono il riconoscimento della qualifica superiore la retribuzione pensionabile dovrà essere aumentata della percentuale di incremento tra la retribuzione della qualifica superiore e la retribuzione della qualifica ricoperta dal lavoratore sempre al momento del pensionamento.
Si anticipa, peraltro, che la modalità di rideterminazione della retribuzione pensionabile appena illustrata va utilizzata per coloro che hanno subito un’invalidità permanente inferiore al 25 per cento, ovvero per coloro la cui invalidità è compresa tra il 25% e il 79% e non hanno raggiunto la massima anzianità contributiva riconoscibile.
4. Aumento figurativo dei 10 anni di anzianità contributiva
L’art. 3, comma 1, della legge in esame, come modificato dall’articolo 1, comma 794, della legge 27 dicembre 2006, n.296 riconosce a coloro che hanno subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il medesimo aumento figurativo è riconosciuto per effetto dell’articolo 1, comma 795 della citata legge n.296 del 2006 al coniuge e ai figli, anche maggiorenni e, in mancanza, ai genitori delle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice, anche sui loro trattamenti diretti.
Con le modifiche contenute nell’ultima legge finanziaria, pertanto, la maggiorazione dei 10 anni viene riconosciuta alle vittime degli eventi terroristici indipendentemente dal grado di invalidità riportato e non ai soli soggetti che avevano riportato un grado di invalidità inferiore all’80 per cento.
La stessa maggiorazione viene anche estesa al coniuge e ai figli, anche maggiorenni, della vittima, o, in mancanza ai genitori sui loro trattamenti diretti.
Alcuni dei maggiori problemi interpretativi sono stati legati proprio alle modalità di riconoscimento della maggiorazione ai familiari, come sopra individuati, delle vittime degli eventi terroristici.
La “Direttiva” al paragrafo 5 ha chiarito molti degli aspetti controversi.
In particolare, vi è affermato che “non assume alcuna rilevanza la circostanza che i beneficiari, siano essi le vittime o i familiari, svolgano al momento dell’evento un’attività lavorativa. Peraltro, la norma in parola sarà operativa ed il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria.
E’ inoltre da dire che nell’ipotesi in cui gli aventi diritto al beneficio de quo siano già in pensione al momento dell’evento, a loro favore dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento.”
Alla luce dei chiarimenti contenuti nella suddetta “Direttiva” l’aumento figurativo di 10 anni deve essere riconosciuto al coniuge, ai figli, ed in mancanza ai genitori, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell’evento terroristico.
Nell’attribuzione della maggiorazione in parola, al pari di quanto avviene in altre situazioni assimilabili (ad esempio determinazione del diritto a pensione ai superstiti), deve comunque farsi riferimento allo “status” del beneficiario quando si verifica l’evento tutelato dal legislatore.
La maggiorazione deve essere quindi riconosciuta ai soggetti con i quali vi è un rapporto di connubio al momento dell’evento terroristico e ai figli esistenti a tale momento indipendentemente dalla loro età anagrafica, nonché ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell’evento stesso.
La maggiorazione deve, inoltre, essere riconosciuta al coniuge divorziato qualora il divorzio intervenga successivamente all’evento terroristico.
In caso di assenza di un coniuge o di figli al momento dell’evento terroristico, la maggiorazione può essere riconosciuta a favore dei genitori della vittima.
Il riconoscimento agli aventi diritto della maggiore anzianità contributiva, che espleta i propri effetti anche sull’anzianità assicurativa, comporta la retrodatazione dell’inizio dell’assicurazione e non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.
Il beneficio spetta sia ai soggetti ancora in attività, sia a coloro che siano già titolari alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame di un trattamento pensionistico, compresi coloro che erano già pensionati al momento dell’evento terroristico.
La maggiorazione va comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione.
Ai soggetti ancora in attività la maggiorazione contributiva va riconosciuta all’atto della liquidazione della pensione e, pertanto, se ne deve prescindere nelle operazioni di ricongiunzione di diverse posizioni assicurative, tenendone conto nel solo fondo destinatario della ricongiunzione.
Nel solo caso in cui l’assicurato presenti la domanda per ottenere la certificazione del diritto ovvero l’incentivo per il posticipo del pensionamento, di cui all’art. 1, comma 12 e seguenti, della legge n.243 del 2004, si dovrà tenere conto della maggiorazione contributiva in esame nella verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti per la certificazione e per l'incentivo, secondo quanto illustrato con la circolare n.149 del 2004, relativamente alle altre fattispecie di maggiorazioni contributive presenti nell’ordinamento.
L'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva sulle pensioni calcolate in forma retributiva o mista va ad incrementare l'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.
Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva nei confronti di coloro che liquidano il trattamento pensionistico esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo dovrà essere effettuato, in assenza di specifiche disposizioni normative, applicando i criteri stabiliti in via generale dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi da accreditare figurativamente.
Pertanto, dovrà essere determinata la retribuzione media settimanale dell'anno solare in cui si colloca la decorrenza della pensione, oppure la retribuzione media settimanale dell'anno solare precedente nel caso in cui nell'anno di decorrenza della pensione non risultino retribuzioni; all'anzidetta retribuzione media settimanale deve essere applicata l'aliquota di computo vigente nell'anno di decorrenza della pensione e relativa alla gestione previdenziale ove sono accreditati i contributi del lavoratore. La contribuzione, così determinata, moltiplicata per il numero di settimane di maggiorazione dell'anzianità contributiva da riconoscere a norma della legge n. 206/2004, costituirà il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione di anzianità contributiva in esame. Il valore contributivo così determinato non dovrà essere rivalutato del tasso di crescita del PIL, in quanto collocato nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico.
Il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione, sommato al montante individuale determinato in relazione ai periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, costituisce il montante contributivo complessivo da moltiplicare per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età dell'interessato. Nel caso di età inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare alle pensioni liquidate con l’attribuzione della maggiorazione in esame la “Direttiva”, superando la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente l’intera pensione e non solo la quota parte dell’importo riconducibile alla predetta maggiorazione. L’esenzione dei trattamenti sopra indicati decorre dal rateo di pensione di settembre 2004.
5. Invalidi permanenti con percentuale pari o superiore all’80 per cento
L’art. 4, comma 2 stabilisce una speciale disciplina a favore di coloro che abbiano riportato un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento.
In particolare, viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta. Tale trattamento viene erogato dietro presentazione di domanda da parte dell’interessato e decorre dal mese successivo all’evento terroristico subito.
La pensione dovrà essere calcolata, utilizzando quale retribuzione pensionabile l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico, rapportata a settimana ed incrementata con le modalità descritte al precedente paragrafo 3.
Per effetto di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 l’anzianità contributiva già maturata dagli interessati al momento dell’evento terroristico deve essere incrementata dei 10 anni figurativi riconosciuti dal novellato articolo 3.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che i criteri previsti dal comma 2 e sopra illustrati si applichino anche alle pensioni di reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei superstiti.
Al riguardo, si precisa che il legislatore ha voluto, anche in quest’ambito derogare con norma speciale ai principi generali dell’ordinamento pensionistico. Pertanto, la pensione ai superstiti deve essere posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità.
In presenza di più contitolari non può comunque essere superato l’importo totale della pensione diretta.
Con riferimento alla determinazione della misura della pensione ai superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e fermo restando il limite dell’importo totale della pensione diretta, la percentuale della pensione diretta in favore dei contitolari della pensione ai superstiti va rideterminata in caso di perdita del diritto a pensione ai superstiti da parte di un contitolare, con assegnazione della corrispondente percentuale al soggetto con aliquota più alta.
Il medesimo comma 3 stabilisce, inoltre, la non decurtabilità ad ogni effetto di legge di dette prestazioni alle quali, quindi, non si applica l’articolo 1, comma 41, della legge n.335 del 1995, nonché le disposizioni relative al contributo di solidarietà.
Si conferma che i trattamenti pensionistici appena illustrati non concorrono per l’intera somma a formare il reddito imponibile ai fine IRPEF. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.
6. Soggetti con un’invalidità permanente non inferiore al 25 per cento
L’articolo 1, comma 792, della citata legge 27 dicembre 2006, n.296 ha integrato l’articolo 4 della legge in oggetto aggiungendovi il comma 2 bis che recita: “Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1”.
La presente disposizione introduce quindi una normativa molto speciale riferita ai seguenti destinatari:
coloro che in conseguenza dell’evento terroristico hanno riportato un’invalidità pari o superiore al 25 per cento della propria capacità lavorativa;
coloro che successivamente all’evento terroristico stesso abbiano proseguito l’attività lavorativa e abbiano raggiunto l’anzianità contributiva massima riconoscibile in ciascun ordinamento.
Come esplicitato dalla norma stessa l’anzianità contributiva massima può essere raggiunta anche con il concorso della maggiorazione prevista dall’articolo 3 del provvedimento in esame.
Verificati i due requisiti richiesti dal citato articolo 4, comma 2 bis, il trattamento pensionistico annuo cui ha diritto l’interessato è pari esattamente all’ultima retribuzione pensionabile annua percepita, incrementata ai sensi dell’articolo 2 della legge in esame e, quindi, secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 3.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale la “Direttiva” ha chiarito l’esenzione fiscale dell’intero trattamento, prevista dall’articolo 4, comma 4, sia applicabile anche ai trattamenti erogati ai sensi del predetto comma 2 bis.
In accordo con quanto appena detto le modalità di calcolo previste dall’art.4, comma 3, si estendono alle pensioni ai superstiti derivanti dai trattamenti diretti liquidati ai sensi del più volte citato comma 2 bis. Pertanto, tali pensioni ai superstiti sono pari al 100 per cento del trattamento diretto, con il limite già descritto in caso di presenza di più contitolari e non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
7. Attribuzione della doppia annualità di cui all’articolo 5, comma 4
La più volte citata “Direttiva” è intervenuta anche a dirimere anche la questione interpretativa legata al campo di applicazione dell’articolo 5, comma 4, della legge 3 agosto 2004, n.206.
Come noto, il suddetto articolo 5, comma 4, della legge n.206 del 2004 recita testualmente che “in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, …. omissis…”
Con la circolare n.113 del 2005 la doppia annualità è stata attribuita ai soli superstiti delle vittime di atti di terrorismo, che al momento del decesso, ancorché fosse avvenuto successivamente all’evento terroristico stesso, fossero già titolari di pensione.
Nel paragrafo 8 della “Direttiva” è, invece, chiaramente esplicitato che “non rileva al fine dell’individuazione dei beneficiari della norma, la circostanza che il dante causa fosse deceduto in attività di servizio o in posizione di quiescenza. E’ dunque ininfluente al fine dell’applicazione della norma la circostanza che il familiare superstite fosse titolare del diritto a pensione di reversibilità o di pensione indiretta.”
E’ di tutta evidenza, quindi, che si sia addivenuti ad una lettura “atecnica” del termine pensione di reversibilità in ragione degli obiettivi perseguiti dal legislatore con le disposizioni in oggetto.
Peraltro, proprio in questa chiave e tenuta presente la primaria esigenza di far scaturire dall’applicazione dell’articolo 5, comma 4, un beneficio tangibile, e non solo simbolico, nei riguardi di coloro cui la norma è rivolta – spesso soggetti la cui pensione ai superstiti ha avuto decorrenza assai remota nel tempo- la doppia annualità di tale pensione va attribuita prendendo a riferimento l’importo del trattamento pensionistico alla data di decorrenza degli effetti economici della legge n. 206 del 2004. Ciò anche in coerenza con quanto già previsto dal nostro ordinamento in materia di assegnazione di due annualità del trattamento pensionistico ai superstiti delle vittime del terrorismo (art. 15 del DPR n.510 del 1999).
Considerato, inoltre, che chiaro intento del legislatore è, soprattutto, quello di fornire adeguato risarcimento alle vittime, e ai loro familiari, di eventi terroristici accaduti nel passato, si ritiene che il beneficio vada concesso anche a coloro che, pur titolari del trattamento ai superstiti al momento del decesso della vittima, hanno perso, alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, tale titolarità, prendendo a riferimento, in questo caso, l’importo della pensione al momento della perdita del diritto.
Al riguardo, l’importo della pensione ai superstiti da considerare ai fini del calcolo delle due annualità è quello rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto (cfr., in particolare, paragrafi 6 e 7).
8. Adeguamento delle pensioni alle retribuzioni dei lavoratori in attività (cosiddetta “clausola d’oro”)
L’art. 7 della legge n.206 del 2004 prevede l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.
Pertanto, l’adeguamento delle pensioni dei soggetti destinatari della normativa in commento dovrà essere effettuato avendo riguardo agli adeguamenti retributivi stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori che si trovino nella posizione economica corrispondente a quella del pensionato all’atto della cessazione dal servizio, senza riguardo a eventuali incrementi del livello retributivo assegnati al momento della liquidazione della pensione, per effetto dell’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 2 della legge n.336 del 1970.
Si precisa, peraltro, che la “clausola d’oro” deve essere applicata sia sui trattamenti pensionistici erogati alla vittima dell’evento terroristico e al suo decesso sui trattamenti ai superstiti derivanti, ma anche sui trattamenti diretti dei familiari come indicati dall’articolo 3 della legge in esame, come novellato dall’articolo 1, comma 795, della più volte citata legge n.296 del 2006.
9. Attribuzione dei benefici sulle pensioni
L’articolo 14 della legge 3 agosto 2004, n.206 stabilisce che il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento terroristico, ai fini dell’attribuzione dei benefici, dovranno essere attestati con una certificazione emessa dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda e rilasciata, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n.510.
Ai sensi dell’articolo 19 appena citato la certificazione deve riportare la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità.
Peraltro, si ritiene che, in considerazione della particolarità dei casi in esame, sia idonea a produrre gli effetti di legge anche la certificazione, che non riporti la natura delle ferite e delle lesioni, nonché la patologia invalidante.
L’interessato dovrà allegare la predetta certificazione alla domanda di pensione, ovvero alla domanda di incentivo per il posticipo del pensionamento (cd. “bonus”).
In caso di domanda di ricostituzione, la certificazione potrà essere acquisita dalla Prefettura ovvero presentata direttamente dall’interessato. Non deve, comunque, essere richiesta alcuna documentazione qualora risultino da precedenti comunicazioni presenti agli atti gli elementi necessari per l’applicazione della normativa in parola.
Il coniuge della vittima, cui le disposizioni in oggetto hanno esteso il riconoscimento dell’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, dovrà presentare la certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (circolare n.12 del 10 gennaio 2002), attestante il rapporto di matrimonio ovvero lo stato di famiglia relativo al momento in cui si è verificato l’evento terroristico subito dal loro congiunto. Per i figli sarà sufficiente la dichiarazione della data di nascita da confrontare con il momento in cui si è verificato l’evento.
I genitori della vittima dell’evento terroristico dovranno, invece, allegare alla domanda - intesa ad ottenere i benefici in argomento – unitamente al certificato di stato di famiglia della vittima o ad una dichiarazione sostituiva, anche un’ autodichiarazione secondo la quale che non esistevano né coniuge né figli della vittima al momento dell’evento terroristico.
Gli effetti economici della legge 3 agosto 2004, n.206, sono attribuiti a partire dal 1° settembre 2004.
A favore dei soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere a ricalcolare la pensione, secondo le nuove regole stabilite dal provvedimento in oggetto, a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.
Le pensioni da liquidare con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3, non possono, invece, avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).
Per quanto concerne i soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all’80 per cento, non ancora pensionati è stato chiarito al paragrafo 6 che il trattamento immediato diretto decorre dal mese successivo all’evento terroristico. A partire da tale data va rivalutata la pensione con attribuzione degli importi dal 1° settembre 2004. Il medesimo trattamento va poi ricalcolato con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva previsti dalla legge n.296 del 2006 con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Per le vittime di eventi terroristici con grado di invalidità pari o superiore all’80 per cento già pensionati alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n.206 dovrà essere ricalcolato il trattamento spettante dalla decorrenza della pensione sulla base della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell’articolo 4, comma 2 e attribuzione degli arretrati a partire dal 1° settembre 2004. Dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva.
I benefici spettanti ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis e dell’articolo 4, comma 2 bis, della legge in esame decorrono dal 1° gennaio 2007.
Dalla stessa data produce effetto anche l’attribuzione della maggiorazione dei 10 anni da concedere al coniuge, ai figli o, in mancanza, ai genitori della vittima.
Pertanto, le nuove prestazioni da liquidare con il contributo determinante della maggiorazione appena citata non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2007.
Qualora i benefici debbano, invece, essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1°gennaio 2007.
Il Direttore generale
Crecco