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Circolare 94 del 22 giugno 2007
Oggetto: Articolo 1, comma 794, 795 e 1270 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Nuove norme in materia di vittime del terrorismo o di stragi di tale matrice
SOMMARIO: la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto delle modifiche alla legge n.206 del 2004 in materia di benefici alle vittime del
terrorismo e di stragi di tale matrice aumentando i destinatari del riconoscimento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva
previsto dall’articolo 3 della predetta legge n.206 del 2004
1. Premessa
Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n.299 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per il 2007) che, tra le altre norme, contiene nuove disposizioni in materia di benefici da concedere alle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice previsti dalla legge 3 agosto 2004, n.206
Si tratta, in particolare, dell’articolo 1, commi 794, 795 e 1270.
Relativamente all’ultima delle disposizioni citate, che ha esteso il campo di applicazione della predetta legge n.206 del 2004 anche ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari delle vittime, ovvero ai superstiti dei delitti della cosiddetta banda della Uno Bianca è già stata data una prima informativa alle strutture territoriali con la circolare n.5 del 4 gennaio 2007.
Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale con nota prot. n. 24/VII/0009346 del 20 giugno 2007, oltre ad alcuni ulteriori chiarimenti sul comma 1270 appena citato, si forniscono istruzioni per l’applicazione dei citati commi 794 e 795 che prevedono, rispettivamente:
794. All’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n.206, al comma 1, le parole: "inferiore all’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi entità e grado".
795. All’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n.206, al comma 1, dopo le parole:"dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti".
2. Destinatari
Le norme riportate in premessa ampliano il campo di applicazione dell’articolo 3 della legge n.206 del 2004, che prevede l’attribuzione ai soggetti interessati di un aumento figurativo di 10 anni utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione, nonché il riconoscimento della medesima maggiorazione sul trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
2.1. Attribuzione del beneficio ai soggetti che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento
L’articolo 4 legge 3 agosto 2004 n.206, dispone che i soggetti vittime degli eventi terroristici, e che abbiano subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, ottengano un trattamento diretto immediato da calcolarsi con le modalità indicate nell’articolo stesso.
Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 794 della legge n.296 del 2006, sia sul trattamento diretto liquidato ai sensi del menzionato articolo 4 sia sui trattamenti pensionistici già in essere prima dell’entrata in vigore della più volte citata legge n.206 del 2004, deve essere attribuito il riconoscimento previsto dall’articolo 3 della più volte citata legge n.206, vale a dire un incremento figurativo dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione pari a 10 anni.
Il predetto riconoscimento figurativo, sulle pensioni calcolate in forma retributiva o mista va ad incrementare l’anzianità contributiva relativa all’ultima quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, con le medesime modalità già illustrate con circolare n.113 del 19 ottobre 2005.
Al riguardo, l’anzianità contributiva massima riconoscibile non può eccedere i 2080 contributi settimanali. Peraltro, si conferma che qualora la pensione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nel detto limite dei 2080 contributi settimanali deve essere compresa sia la contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sia quella accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, comprensive del beneficio in esame, poiché il relativo onere è posto a carico della “gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88.
Si ribadisce che il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva nei confronti di coloro che liquidano il trattamento pensionistico esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo, dovrà essere effettuato applicando i criteri stabiliti, per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi da accreditare figurativamente (circolare n.113 del 2005).
Il beneficio dei 10 anni di contribuzione figurativa a favore dei soggetti in parola deve essere riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Pertanto, le nuove prestazioni da liquidare ai sensi del predetto articolo 4 della legge n.206 del 2004 con l’attribuzione immediata della maggiorazione contributiva non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2007 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).
Qualora i benefici debbano, invece, essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione (anche liquidata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della predetta legge 3 agosto 2004, n.206), le Strutture territoriali dovranno provvedere d’ufficio alla ricostituzione della pensione, previa acquisizione della certificazione di cui al successivo punto 5 della presente circolare.
In caso di ricostituzione, la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1°gennaio 2007.
2.2. Attribuzione del beneficio ai familiari delle vittime
Il comma 795 attribuisce il beneficio del riconoscimento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva sui trattamenti diretti dei familiari, anche superstiti,siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, come individuati nel medesimo comma.
Il riconoscimento figurativo spetta:
1) al coniuge e ai figli, anche maggiorenni;
2) in mancanza dei familiari indicati al punto 1), ai genitori.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, della legge n.206 del 2004, il riconoscimento della maggiorazione in parola, è subordinato al possesso, da parte dei beneficiari delle disposizioni in esame, della cittadinanza italiana al momento dell’evento al pari di quanto previsto per la vittima dell’evento stesso.
Inoltre, la disposizione si rivolge a coloro che sono dipendenti pubblici, privati o autonomi. Pertanto il beneficio in argomento può essere concesso ai familiari sopra elencati che al momento dell’evento terroristico siano iscritti a forme previdenziali obbligatorie.
Nulla è innovato, invece, rispetto a quanto già illustrato nella circolare n.113 del 2005, relativamente alla non rilevanza del possesso della cittadinanza italiana per l’inclusione di detti benefici nel calcolo delle pensioni indirette o di reversibilità.
Si coglie, inoltre, l’occasione per precisare che tutti i benefici previsti dalle norme di che trattasi non sono attribuibili a coloro che al momento dell’evento terroristico sono pensionati che non svolgono attività lavorativa.
Nell’attribuzione della maggiorazione in parola, al pari di quanto avviene in altre situazioni assimilabili (ad esempio determinazione del diritto a pensione ai superstiti), deve farsi riferimento allo “status” del beneficiario quando si verifica l’evento tutelato dal legislatore.
Peraltro, l’applicazione della previsione legislativa che attribuisce la maggiorazione in esame ai genitori della vittima “in mancanza” del coniuge o dei figli non può prescindere dall’individuazione di un momento ben preciso in cui deve essere verificata l’esistenza degli aventi diritto.
Pertanto, la maggiorazione contributiva spetta al coniuge con il quale, al momento dell’evento terroristico che ha causato l’invalidità, sia in essere il rapporto di matrimonio.
La maggiorazione deve essere altresì riconosciuta ai figli esistenti al momento dell’evento terroristico indipendentemente dalla loro età anagrafica.
Nei casi di divorzio la maggiorazione non potrà essere riconosciuta all’ex coniuge divorziato qualora si trovi in tale situazione al momento dell’evento. Qualora il divorzio intervenga in un momento successivo al verificarsi dell’evento terroristico la maggiorazione spetterà, comunque, all’ex coniuge divorziato.
Quando, al momento dell’evento terroristico non vi siano né coniuge né figli, la maggiorazione può essere riconosciuta a favore dei genitori della vittima.
Come specificato al paragrafo precedente la maggiorazione va attribuita con le medesime modalità già illustrate con la citata circolare n.113 del 2005 ed al punto 2.1 della presente circolare.
Le pensioni per le quali l’attribuzione della predetta maggiorazione è determinante per l’acquisizione del diritto non potranno avere decorrenza antecedente al 1°febbraio 2007.
Per le pensioni da liquidare senza il contributo determinante della maggiorazione aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007, ovvero in caso di ricostituzione, la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° gennaio 2007.
Nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni dell’articolo 3, comma 1, della legge n.206 del 2004, novellato dal comma 795 della legge n.296 del 2006, operano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto ai trattamenti pensionistici secondo le regole di carattere generale vigenti per gli iscritti nelle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, come precisato con la menzionata circolare n.113 del 2005.
3. Disposizioni in materia di regime fiscale
3.1. Articolo 3, comma 2, e articolo 4, comma 4, della legge n.206 del 2004
Per quanto concerne il regime fiscale da applicare sui trattamenti pensionistici liquidati a favore dei soggetti destinatari delle disposizioni dell’articolo 3, comma 1, della legge n.206 del 2004, e dell’art. 4, commi 2 e 3, come modificati dall’articolo 1, commi 794 e 795, della legge n.296 del 2006, si precisa quanto segue.
Il comma 2 dell’articolo 3 stabilisce che la pensione maturata ai sensi del menzionato comma 1 è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto la quota di pensione maturata in base ai dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico.
Ne consegue che anche sui trattamenti diretti dei nuovi destinatari del novellato articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n.206 sarà esente dall’Irpef la sola quota di pensione corrispondente alla maggiorazione contributiva dei 10 anni.
Relativamente alle pensioni liquidate ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, della legge n.206 del 2004,l’Agenzia delle Entrate con la menzionata risoluzione n.108/E, ha altresì precisato che detti trattamenti pensionistici non concorrono per l’intera somma a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti terrorismo.
4. Familiari delle vittime del disastro di Ustica nonché familiari e superstiti delle vittime della cosiddetta banda della “Uno Bianca”
Come già stato reso noto con circolare n.5 del 2007 tra i destinatari delle disposizioni della legge n.206 del 2004 e successive modificazioni, devono essere compresi anche i familiari delle vittime della strage di Ustica nonché i familiari e i superstiti delle vittime della cosiddetta “banda della uno bianca”.
Nei loro confronti trovano applicazione le istruzioni applicative illustrate nella presente circolare nonché quelle relative alla circolare n.113 del 2005, in materia di riconoscimento e di modalità di calcolo dei benefici introdotti dalle disposizioni legislative in argomento.
La decorrenza dei benefici economici è non anteriore al 1° gennaio 2007.
Relativamente all’attribuzione della doppia annualità prevista dall’articolo 5, comma 4, della legge n.206 del 2004, si rammenta che, al pari di quanto avviene per le altre categorie di vittime, la doppia annualità spetta ai soli soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità. Può, pertanto, essere erogata ai soli superstiti di soggetto già pensionato e non ai superstiti di assicurato.
Si precisa altresì che la doppia annualità non compete a coloro che, pur rientrando tra i contitolari della pensione di reversibilità, al momento della morte del de cuius abbiano perso il diritto a detto trattamento alla data del 1° gennaio 2007 (esempio figli che anno compiuto il 18° anno di età; coniuge superstite che ha contratto nuovo matrimonio).
Come chiarito nel messaggio n.12009 del 20 aprile 2006, la doppia annualità è pari all’importo lordo della pensione di reversibilità comprensivo della tredicesima mensilità determinato all’atto del decesso del dante causa.
5. Domande e certificazioni
Si ribadisce che i benefici in argomento potranno essere attribuiti ai destinatari delle disposizioni introdotte dai commi 794, 795 e 1270 dell’articolo 1 della legge n.296 del 2006 e di quelle della legge n.206 del 2004 solo dopo che sia stata acquisita la certificazione rilasciata, a seguito di domanda dell’interessato, dalla Prefettura-Ufficio territoriale competente, che riconosce l'infermità e il nesso causale con gli eventi tutelati dalle menzionate disposizioni legislative.
Ai fini del riconoscimento dei benefici di che trattasi, peraltro è necessario che la certificazione, rilasciata dalla competente Prefettura, attesti la condizione di invalido e/o di caduto per atti di terrorismo, il grado di invalidità permanente della capacità lavorativa e la data ed il luogo ove si è verificato l’evento terroristico.
Al riguardo, a parziale modifica di quanto illustrato nella circolare n.113 del 19.10.2005 al paragrafo “riconoscimento dei benefici sulle pensioni (art. 14)”, si precisa che la predetta certificazione è utile ancorché nella stessa non vengano indicate, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l’hanno determinata nonchè la patologia invalidante.
Al momento del pensionamento l’interessato dovrà allegare la predetta certificazione alla domanda di pensione.
In caso di ricostituzione, la certificazione potrà essere acquisita dalla Prefettura ovvero presentata direttamente dall’interessato.
Relativamente al coniuge della vittima, cui le disposizioni in oggetto hanno esteso il riconoscimento dell’aumento figurativo di 10 anni di anzianitàcontributiva, dovrà presentare la certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (circolare n.12 del 10.1.2002), attestante il rapporto di matrimonio ovvero lo stato di famiglia relativo al momento in cui si è verificato l’evento terroristico subito dal loro congiunto. Per i figli sarà sufficiente la dichiarazione della data di nascita da confrontare con il momento in cui si è verificato l’evento.
Per quanto concerne i genitori della vittima dell’evento terroristico, questi dovranno allegare alla domanda - intesa ad ottenere i benefici in argomento – unitamente allo stato di famiglia della vittima relativo al momento in cui si è verificato l’evento, anche dichiarazione di responsabilità che non esistevano né coniuge né figli della vittima al momento dell’evento.
Tutti coloro che non sono già pensionati dovranno allegare la documentazione sopra menzionata alla domanda di pensione, ovvero alla domanda di incentivo al posticipo del pensionamento ("bonus").
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato 1
Legge 3 agosto 2004, n.206
"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.187 del 11 agosto 2004
testo coordinato con le modifiche apportate dall’articolo 1, commi 792,794, 795 e 1270, della legge 27 dicembre 2006, n.296
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente leggi si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta banda della Uno bianca. Ai beneficiari vanno compensate le somme già corrisposte.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n.302, 23 novembre 1998, n.407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ad eccezione del comma 6.
Art. 2.
1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n.336, e successive modificazioni.
2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
Art. 3.
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Art. 4.
1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915. A tale fine e' autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa ancorché l’evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell’invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all’articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall’articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1".
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n.407, in materia di esenzione dall'IRPEF.
Art. 5.
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, é concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n.302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.
Art. 6.
1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 7.
1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 8.
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.
Art. 9.
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Art. 10.
1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.
Art. 11.
1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.
Art. 12.
1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.
Art. 13.
1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.
Art. 14.
1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.510.
Art. 15.
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Art. 16.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.