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Legge 213 del 30 dicembre 2023
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223)
Vigente al: 7-1-2024
SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1) il numero 65) è sostituito dal seguente:
« 65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02) »;
2) dopo il numero 114) sono inseriti i seguenti:
« 114.1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
114.2) pannolini per bambini ».
« 6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e dei contratti con i costruttori automobilistici o gli importatori di cui al medesimo comma 1, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di commissione ».
1) al comma 3, lettera a), le parole: « per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette »;
2) al comma 5, lettera c), le parole: « euro 140 il chilogrammo » sono sostituite dalle seguenti: « euro 140 il chilogrammo fino al 31 dicembre 2023, euro 147,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2025 »;
3) al comma 6, le parole: « la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025 »;
« 2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:
a) per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. E' fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;
b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento puo' essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. E' fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile »;
« 1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo puo' essere innalzata fino al 60 per cento »;
« 1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 21 »;
1) al comma 1, primo periodo, le parole: « e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, » sono soppresse;
2) al comma 2, dopo le parole: « il beneficio puo' essere riconosciuto » sono inserite le seguenti: « , in particolare, »;
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.
Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non puo' eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti »;
2) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
« 5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa »;
1) al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole: « secondo periodo » sono aggiunte le seguenti: « , le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare »;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera d-bis), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero »;
1) al comma 2, le parole: « difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere » sono soppresse, le parole: « realizzate anche » sono sostituite dalle seguenti: « realizzati anche » e le parole da: « quindici esperti » a: « effettivamente sostenute » sono sostituite dalle seguenti: « una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-bis »;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 »;
3) al comma 4, dopo le parole: « medesimo decreto » sono inserite le seguenti: « , nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare »;
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero »;
1) al comma 2-bis, le parole: « dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, » sono soppresse e dopo le parole: « all'impatto economico del progetto » sono aggiunte le seguenti: « da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.
Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter »;
2) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
« 2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 »;
3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare »;
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero ».
« 10-ter. L'Istituto è il soggetto designato per la realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del comma 10-bis e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso ».
« 2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società »;
« 2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi »;
1) alla lettera
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo »;
b) all'articolo 68, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: « alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b) e b-bis) »;
2) al secondo periodo, le parole: « alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere b) e b-bis) »;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ».
« 2-octies. Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque titolo da terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è facoltà di chi ha già esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa formalizzare la propria volontà di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale rinuncia puo' essere effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, qualora accettata dall'Agenzia del demanio, su assenso dell'amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa dalla suddetta Agenzia, che puo' condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facoltà di inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all'opzione di acquisto. Resta fermo che, in tali casi, come per i contratti di locazione in corso e per quelli che si sono già rinnovati automaticamente, il canone è pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi del presente articolo, con l'applicazione della normativa in materia di aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT nonché di una riduzione del 15 per cento del canone previsto ».
« 20-bis. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 ».
« 9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma ».
« 49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma ».
« a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni »;
« 1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto »;
« 15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».
« Art. 75-ter. - (Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo) - 1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione puo' avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».
Art. 1
« CAPO VI-bis
FONDO DI GARANZIA ASSICURATIVO DEI RAMI VITA
Art. 274-bis. - (Definizioni) - 1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) "Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo": organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1;
b) "prestazioni protette": diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;
c) "imprese aderenti": le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2;
d) "intermediari aderenti": gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;
e) "aderenti": le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.
Art. 274-ter. - (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.
2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.
3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente capo.
4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.
5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi.
Art. 274-quater. - (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In fase di prima applicazione, il livello obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2035. Il termine puo' essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1.
4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo.
Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo.
Art. 274-quinquies. - (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse) - 1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo statuto del Fondo se ciò è autorizzato dal Fondo medesimo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore:
a) al 50 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione è inferiore al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater;
b) al 60 per cento una volta che sia stata raggiunta una dotazione pari al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater.
2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,4 per mille dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea.
3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermediate e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,1 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.
4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche dei rami vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.
5. L'IVASS puo' disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.
6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e puo' ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.
7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.
Art. 274-sexies. - (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine:
a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti;
b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette;
c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.
2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a:
a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette;
b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a);
c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto;
d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.
3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), puo' essere effettuato se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-quinquies, comma 4.
4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se, in alternativa:
a) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1;
b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.
5. Finchè il livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.
Art. 274-septies. - (Prestazioni protette ammissibili) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.
2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1:
a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;
b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;
c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.
3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2), 3), 4) e 5).
Art. 274-octies. - (Modalita' di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa) - 1. Il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto.
2. Il Fondo puo' differire il pagamento nei casi:
a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto;
b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.
4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo.
5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.
Art. 274-novies. - (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita:
a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività;
b) effettua con regolarità, almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies. A tal fine esso puo' chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;
c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa a cui si riferisce la prestazione protetta;
d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale;
e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti;
f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento;
g) stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.
2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati indicati al comma 1, lettera d).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.
4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
Art. 274-decies. - (Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.
Art. 274-undecies. - (Poteri dell'IVASS) - 1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette:
a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo;
c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano;
d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso;
f) puo' emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche ai fini di cui all'articolo 274-quater.
2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.
Art. 274-duodecies. - (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) - 1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.
2. L'inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione.
3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa da' tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall'IVASS.
4. La mancata adesione al Fondo o l'esclusione da esso comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.
Art. 274-terdecies. - (Interventi finanziati su base volontaria) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita puo' effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.
Art. 274-quaterdecies. - (Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita) - 1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies.
2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.
3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo ».
« g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso ».
« e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso ».
1) alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
2) al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa;
1) al primo periodo, le parole: « a 2,8 volte » sono sostituite dalle seguenti: « a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, »;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno »;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti »;
1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « sessantuno »;
2) alla lettera c), la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « sessantuno »;
1) al primo periodo, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;
2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
3) al terzo periodo sono premesse le seguenti parole: « Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, »;
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;
Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
« 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028 ».
« 3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ».
Le regioni rilevano altresì annualmente, per ciascun ambito territoriale sociale, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale. Con le medesime modalità sono assicurati le attività di monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e alla legge 21 maggio 1998, n. 162.
Art. 1
« 4-bis. Le somme dovute a titolo di contributo per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad alcuna associazione di cui al comma 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del successivo trasferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati ».
« 6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente ».
« Art. 11. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
3. L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione ».
« 9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza ».
1) dopo le parole: « annualmente, » sono inserite le seguenti: « le stime degli »;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Sulla base di tali stime, il soggetto gestore provvede a effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo, che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, assicurino la continuità, l'operativita' e la sostenibilità del Fondo medesimo »;
« 1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 ».
« 6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo ».
Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranche, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche « junior » o « mezzanine » il relativo spessore non puo' in ogni caso superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.
Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.
Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione di cui al primo periodo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è rifinanziata per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziata per 100 milioni di euro per l'anno 2027.
Non si applica il comma 1-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 1
« 913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, purché determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, dell'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli originari quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nel limite del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento devono terminare entro il 31 dicembre 2027 »;
« 913-bis. Nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati che siano valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il termine di fine lavori è prorogato al 31 dicembre 2026 »;
1) al primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 »;
2) al quinto periodo, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e l'anno 2024 »;
3) all'ultimo periodo, dopo le parole: « data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 »;
1) al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 »;
2) al terzo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 »;
« 6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria ».
« 389. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392 ».
« 4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 15 aprile 2024 ».
1) dopo le parole: « territorio nazionale » sono inserite le seguenti: « e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, »;
2) dopo le parole: « di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 »;
(Importi in euro) | |
Esercito italiano | 6.948.600 |
Marina militare | 2.217.525 |
Aeronautica militare | 2.981.475 |
Capitanerie di porto | 775.125 |
Arma dei carabinieri | 8.000.550 |
Guardia di finanza | 4.449.000 |
Polizia di Stato | 7.426.200 |
Polizia penitenziaria | 2.855.400 |
Vigili del fuoco | 2.645.400 |
« d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi ».
Art. 1
All'attuazione del programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.
« 4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024 ».
1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno d'imposta 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2023 »;
2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 ».
« 1-bis. Possono altresì beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca »;
CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO
Valle d'Aosta | 5.027.679,92 |
Provincia autonoma di Bolzano | 20.971.313,54 |
Provincia autonoma di Trento | 19.476.597,89 |
Friuli Venezia Giulia | 29.169.602,42 |
Sardegna | 30.936.084,55 |
TOTALE | 105.581.278,31 |
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali;
2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;
4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;
TABELLA 1
Regioni | Percentuale di riparto | Contributo annuo 2024-2028 |
Abruzzo | 3,16% | 1.580.000 |
Basilicata | 2,50% | 1.250.000 |
Calabria | 4,46% | 2.230.000 |
Campania | 10,45% | 5.270.000 |
Emilia-Romagna | 8,51% | 4.255.000 |
Lazio | 11,70% | 5.850.000 |
Liguria | 3,10% | 1.550.000 |
Lombardia | 17,48% | 8.740.000 |
Marche | 3,48% | 1.740.000 |
Molise | 0,96% | 480.000 |
Piemonte | 8,23% | 4.115.000 |
Puglia | 8,15% | 4.075.000 |
Toscana | 7,82% | 3.910.000 |
Umbria | 1,96% | 980.000 |
Veneto | 7,95% | 3.975.000 |
TOTALE | 100,00% | 50.000.000 |
Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 469, le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.
« 7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione.
Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche ».
Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole: « a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, » sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole:
« entro il 2026 » sono soppresse;
3) al terzo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle parole: « anno 2023 e » e le parole: « di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, » sono soppresse;
4) al quinto periodo, le parole: « ed eventuale recupero dei contributi assegnati » sono soppresse;
5) il nono periodo è soppresso;
1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole: « , a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 » sono soppresse;
2) al sesto periodo, le parole: « entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi » sono soppresse;
3) l'ottavo periodo è soppresso;
1) al primo periodo, le parole: « anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2023 e » e le parole « a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, » sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: « , entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, » sono soppresse;
3) il quarto periodo è soppresso;
« d-novies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido;
d-decies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;
d-undecies) destinato, a decorrere dall'anno 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione "Servizi sociali";
d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 ».
Art. 1
« 6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3 ».
Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria ».
L'importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non puo' essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Art. 1-note
SEZIONE II
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
Art. 2
Art. 3
e disposizioni relative)
12.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2024, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2024, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2024, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».
21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitivita' e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni ».
Art. 4
Art. 5
sociali e disposizioni relative)
Art. 6
e disposizioni relative)
Art. 7
e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
Art. 8
e disposizioni relative)
Art. 9
e disposizioni relative)
Art. 10
e della sicurezza energetica)
Art. 11
e dei trasporti e disposizioni relative)
Art. 12
Art. 13
e disposizioni relative)
1) Esercito n. 104;
2) Marina n. 126;
3) Aeronautica n. 85;
4) Carabinieri n. 0;
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 52;
3) Aeronautica n. 37;
1) Esercito n. 106;
2) Marina n. 60;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 200.
1) Esercito n. 292;
2) Marina n. 341;
3) Aeronautica n. 313;
4) Carabinieri n. 133.
1) Esercito n. 274;
2) Marina n. 320;
3) Aeronautica n. 452.
1) Esercito n. 510;
2) Marina n. 190;
3) Aeronautica n. 120.
Art. 14
della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)
Art. 15
e disposizioni relative)
Art. 16
e disposizioni relative)
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie definite ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
33. Gli stanziamenti di cui al comma 32 non tengono conto delle somme da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei trasferimenti per investimenti a valere sull'apposito capitolo in conto capitale.
Art. 21
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 dicembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio