Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Norme Circolari Inps CI 2012 Circolare 36 del 14 marzo 2012
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Circolare 36 del 14 marzo 2012
Allegati n.1
OGGETTO:
Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” con le modifiche apportate dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative. Gestione ex-Enpals.
SOMMARIO:
Con la presente circolare si comunicano le nuove disposizioni in materia previdenziale con riferimento al Fondo Lavoratori Spettacolo e Fondo Sportivi Professionisti.
Nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011è stata pubblicatala Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. La legge in oggetto apporta una serie di interventi in materia previdenziale anche con riferimento ai fondi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti.
Si precisa, a tale proposito, che per i lavoratori iscritti ai suddetti fondi non vi è distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente e, pertanto, le due tipologie di rapporto di lavoro sono sempre inquadrate con le medesime tutele previdenziali a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro.
1. Pensione di vecchiaia(art. 24, commi 6, 7 e 9)
1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
(Fondo lavoratori dello spettacolo)
Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori indicati all’articolo 4, commi 2 e 3 del Dlgs n. 182 del 1997, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei nonché gli iscritti al fondo sportivi professionisti, i cui requisiti in oggetto restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art 24 comma 18 della medesima legge n. 214/2011,
(Cfr. allegato 1, con riferimento alle diverse età pensionabili, sia nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti).
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti di cui alle successive tabelle, in presenza di un’anziantià contributiva minima pari a 20 anni.
a) per le donne:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
62 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
65 anni e 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
66 anni e 3 mesi**
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b) per gli uomini:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020
66 anni e 3 mesi **
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. Sistema contributivo.
(Fondo lavoratori dello spettacolo e Fondo sportivi professionisti)
Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei i cui requisiti in oggetto restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art 24 comma 18 della medesima legge n. 214/2011
(Cfr. allegato 1, con riferimento alle diverse età pensionabili, sia nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti).
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo e gli iscritti al fondo sportivi professionisti, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335 del1995 inmateria di accrediti figurativi;
b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11)
2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
(Fondo lavoratori dello spettacolo)
Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori indicati all’articolo 4, commi 2 e 3 del Dlgs n. 182 del 1997, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei nonché gli iscritti al fondo sportivi professionisti, i cui requisiti in oggetto restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art 24 comma 18 della medesima legge n. 214/2011,
(Cfr. allegato 1. con riferimento alle diverse età pensionabili, sia nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti).
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive:
Decorrenza
Uomini
Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
42 anni e 1 mese
41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
42 anni e 5 mesi*
41 anni e 5 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
42 anni e 6 mesi*
41 anni e 6 mesi*
Dal 1° gennaio 2016
42 anni e 6 mesi**
41 anni e 6 mesi**
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. Ai fini della maturazione del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità resta ferma la previgente disciplina secondo la quale dalla contribuzione utile resta esclusa quelle figurativa per malattia e per disoccupazione.
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:
- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del2012 ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto-legge n. 201 del2011, inmateria di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6.
2.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. Sistema contributivo.
(Fondo lavoratori dello spettacolo e Fondo sportivi professionisti)
Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei i cui requisiti in oggetto restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art 24 comma 18 della medesima legge n. 214/2011.
(Cfr. allegato 1. con riferimento alle diverse età pensionabili, sia nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti).
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo e gli iscritti al fondo sportivi professionisti, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a)
Decorrenza
Uomini
Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
42 anni e 1 mese
41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
42 anni e 5 mesi*
41 anni e 5 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
42 anni e 6 mesi*
41 anni e 6 mesi*
Dal 1° gennaio 2016
42 anni e 6 mesi**
41 anni e 6 mesi**
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e che quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno2012, a2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre 2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche (art. 24, comma 5)
Ai lavoratori assoggettati alla nuova disciplina pensionistica che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applicano le disposizioni in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).
Pertanto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Per effetto dell’art. 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d. lgs. n. 503 del 1992 per la pensione di vecchiaia e per effetto dell’art. 22, comma 1, lett. c, della legge n. 153 del 1969 per la pensione anticipata.
Per tutti i lavoratori che saranno oggetto del processo di armonizzazione di cui al comma 18 dell’art 24 della legge n 214/2011, punto 6 della presente circolare, continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (c.d. “finestra mobile” di cui all’art 12 della legge n.122/2010),
4. Deroghe (articolo 24, commi 14, 15 e 15 bis)
Secondo quanto previsto dall’art. 24, commi 14 e 15, del decreto in esame, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2 ter, 2-quater e 2 septies, del decreto legge n. 216/2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei limiti delle risorse prestabilite, le disposizione previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti:
a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà.
In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133;
f) lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
g) lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, inragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze saranno definite le modalità di attuazione della disposizione di cui sopra.
Inoltre, in via eccezionale, ai sensi del comma 15 bis dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011:
gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni:
- possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;
- maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243;
le lavoratrici iscritte al fondo lavoratori dello spettacolo possono conseguire il trattamento di vecchiaia, in via alternativa:
- al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1;
- al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un’età anagrafica di almeno 60 anni.
Al requisito anagrafico di 64 anni si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per quanto riguarda la disciplina delle decorrenze rispettivamente della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia si fa rinvio a quanto illustrato al punto 3 della presente circolare.
5. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, comma 3).
I lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e possono chiedere al proprio Ente previdenziale la certificazione di tale diritto.
A tal proposito si rileva che la certificazione del diritto ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto. Inoltre, alla luce della vigente normativa così come risulta modificata dall’entrata in vigore dell’art. 15, comma 1, della Legge n. 183/2011 secondo il quale le certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti rilasciate da P.A. sono valide esclusivamente nell’ambito di rapporti fra privati, anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, sia ai fini del diritto all’accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità o vecchiaia sia ai fini della decorrenza del relativo trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile) consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
6. Armonizzazioni (art 24, comma 18).
Nei confronti degli iscritti ai fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti, per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nonché per i lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, in attesa dell’adozione dei Regolamenti che saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia entro il 30 giugno 2012 (ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni) con i quali saranno elevati i requisiti di accesso al sistema pensionistico delle predette categorie tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, resta ferma la previgente disciplina con riferimento ai requisiti minimi di accesso al pensionamento. In particolare, continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (c.d. “finestra mobile” di cui all’art 12 della legge n.122/2010).
(Cfr. allegato 1. con riferimento alle diverse età pensionabili, sia nel sistema misto sia contributivo, per gli iscritti ai fondi lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti).
7. Sistema pro-rata (art 24, comma 2).
Per gli iscritti ai fondi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente a tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, è calcolata secondo il sistema contributivo. Ai sensi della suddetta disposizione, quindi, nei confronti dei soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, fermo restando l’applicazione del sistema di calcolo retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.2011, la quota di pensione relativa alle anzianità maturate a partire dal 1.1.2012 è determinata con il sistema di calcolo contributivo.
Analogo criterio è applicato ai supplementi di pensione con decorrenza successiva all’1.1.2012.
8. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24, comma 13).
Il comma 13 del citato art. 24, stabilisce che gli adeguamenti agli incrementi della “speranza di vita”, intervenuti all’età di 65 anni per la media della popolazione residente italiana dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, che saranno stabiliti successivamente a quello che sarà effettuato con decorrenza 1.1.2019, avverranno con cadenza biennale. Tali adeguamenti verranno stabiliti, come previsto dall’art 12 della Legge n.122/2010, con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali decreti dovranno essere emanati almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Pertanto, a partire dalla medesima data, i riferimenti al triennio per la determinazione degli incrementi intervenuti sulla “speranza di vita” all’età di 65 anni relativamente alla media della popolazione residente in Italia (comma 12-ter del citato articolo 12) dovranno riferirsi al biennio.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1