-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
- Dettagli
- Visite: 19640
Legge 14 del 24 febbraio 2012
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. Differimento di termini relativi
all'esercizio di deleghe legislative. (12G0031)
Vigente al: 4-10-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli
enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero della salute, e'
differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono
compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della
delega quelli di sussidiarieta' e di valorizzazione dell'originaria
volonta' istitutiva, ove rinvenibile. ((1))
3. All'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante
delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 e' inserito il
seguente:
«5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile
2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di
cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli
tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti e'
differito di tre anni».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 7 agosto 2012, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa
Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio
nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un
compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'
differito al 30 settembre 2012".
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29
DICEMBRE 2011, N. 216
All'articolo 1:
al comma 4, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, compresa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri»;
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione
al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009,
relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari
per attivita' amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle
entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, e' prorogata al 31
dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed
economicita' della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane,
l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, in funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare
nuovo personale con qualifica di funzionario
amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa
utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno
riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto
dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente»;
al comma 5, le parole: «e successive modificazioni» sono
soppresse;
il comma 6 e' soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si
applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli
enti locali, nonche' di personale destinato all'esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili
coinvolti in percorsi di stabilizzazione gia' avviati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse gia'
disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a
decorrere dall'anno 2013.
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle
proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve
procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto
dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS e' prorogato
all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto
dall'articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2
dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
la possibilita' di utilizzo temporaneo del contingente di personale
in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
secondo le modalita' del comma 3 del medesimo articolo, e' consentita
fino al 31 dicembre 2015.
6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui
all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, alle finalita' dell'elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' aggiunta la seguente:
"Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «commissario. straordinario» sono
sostituite dalle seguenti: «commissario straordinario».
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Fondazione per la mutualita' generale negli sport
professionistici a squadre). - 1. Dal 1º luglio 2012, con effetti a
partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la
mutualita' generale negli sport professionistici a squadre svolge
necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Proroga dei termini per rimborsi elettorali). -
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al
rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011,
e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 6:
al comma 2, la parola: «DPCM» e' sostituita dalle seguenti:
«decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» e dopo le parole:
«25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore
proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi
del medesimo articolo 1-bis e' fissata al 31 dicembre 2012.
2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di
cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e' prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con
le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti
interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del
medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai
lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui
rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli
articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati
dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di
cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e
oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del
lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo
decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina
pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di almeno 59 anni
di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno 60 anni di eta'".
Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo,
del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione
percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione,
limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di
anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la
predetta anzianita' contributiva ivi prevista derivi esclusivamente
da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di
astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli
obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa
integrazione guadagni ordinaria.
2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone
al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri
decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di
variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota
di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura
degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 2-quater e 2-decies del presente articolo e all'articolo 15,
comma 8-bis, del presente decreto. L'attuazione delle disposizioni
del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore
a 7,5 milioni di euro per l'anno 2012, 15 milioni di euro per l'anno
2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014.
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo
29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere
al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche
con la vendita di immobili.
2-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano
essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi
dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro
ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il
requisito contributivo per l'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma
6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni";
b) al comma 15, primo periodo, le parole: "in 240 milioni di euro
per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014," sono
sostituite dalle seguenti: "in 245 milioni di euro per l'anno 2013,
635 milioni di euro per l'anno 2014,".
2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi
anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2-decies. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012".
2-undecies. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
"14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo
periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici
erogati fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate
di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione
decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme
percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti
costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All'onere
derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni
2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per gli anni
dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2"».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Qualora, in
seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma
2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio,
risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma
15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori
domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto
comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti
previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15,
solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non
pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore
privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per
disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni,
nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura
finanziaria dei relativi oneri».
All'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 26-sexies, alinea, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "sette mesi"».
All'articolo 8:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto»;
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: "ufficiali,
sottufficiali e volontari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C)
sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo
restando il numero complessivo dei rappresentanti";
01a) all'articolo 1477, comma 3, le parole: "immediatamente
rieleggibili una sola volta" sono sostituite dalle seguenti:
"rieleggibili due sole volte"»;
alla lettera c), le parole: «dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «dicembre 2015»;
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) all'articolo 2257, comma 1, le parole: "30 luglio 2011"
sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2012";
c-ter) all'articolo 2257, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di
rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012"»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a carico
della finanza pubblica».
All'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della
pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al comma 1, nonche' al
fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della
competitivita' delle imprese di pesca nazionali e per il sostegno
all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione ed in coerenza con la normativa dell'Unione europea, e'
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per il
completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli
articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli
stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di
cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, dei programmi del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali».
Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio
2009, n. 99, in materia di qualita' delle produzioni agroalimentari,
della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla
contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici). - 1. Al comma
1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole:
"anni 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2009-2012".
2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n.
99, dopo la parola: "AGEA" sono inserite le seguenti: "sulla base di
apposite convenzioni all'uopo stipulate o"».
All'articolo 10:
al comma 2:
dopo le parole: «legge 3 agosto 2007, n. 120,» sono inserite le
seguenti: «e successive modificazioni,»;
le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle
seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo
2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
della salute,»;
le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012»;
al comma 3:
le parole: «libero professionale» sono sostituite dalle seguenti:
«libero-professionale»;
le parole: «ai sensi dell'articolo 1 del» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 15-duodecies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1
del»;
le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012»;
al comma 4, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al
Ministero della salute,»;
al comma 5, le parole: «La disposizione di cui all'articolo 64»
sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione della disposizione di
cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, gia' prorogata dall'articolo 64, comma 1,»;
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguire l'adeguamento
strutturale per l'ottimizzazione delle funzioni registrative,
ispettive e di farmacovigilanza, nonche' per l'armonizzazione delle
procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi
delle altre Agenzie regolatorie europee, le procedure concorsuali
autorizzate all'AIFA, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora
avviate, possono essere bandite entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di
cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a
livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto
mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista
nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e
2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni,
al fine di dare continuita' ai progetti di ricerca e alle attivita'
soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta
fermo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la
destinazione delle risorse.
5-quater. All'onere derivante dal comma 5-ter, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 2 milioni di euro, mediante riduzione degli
stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di
cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, dei programmi del Ministero della salute».
All'articolo 11:
al comma 1:
la lettera a) e' soppressa;
alla lettera b), le parole: «dalla seguenti parole» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
termine del 30 giugno 2012, di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal
presente comma, e' prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti
che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un
piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento
di adeguati indici di solvibilita' patrimoniale. Entro il predetto
termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi
aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del
codice della navigazione. All'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo, le parole: "da
effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo," sono soppresse»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n.
111,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
il secondo periodo e' soppresso;
al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo» e le parole: «Entro la data del 31
marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31
luglio 2012»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto
periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli
di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti
d'interesse turistico e culturale, e' adottato entro il 31 marzo 2012
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport.
6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n.
99, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"ventiquattro mesi".
6-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2012".
6-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni
2004-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2012".
E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al
primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011
dall'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola:
"2011", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "2012". Al
fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2012. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di
euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, non si applica alle procedure gia' fatte salve
dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8,
successivamente definite con la sottoscrizione di contratti
individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti
giuridici decennali.
6-septies. All'articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio". L'articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' abrogato.
6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo
8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e'
prorogato al 31 dicembre 2012, a condizione che, entro e non oltre
venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i rappresentanti legali degli enti
territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, apposito atto d'intesa con l'impegno a far fronte agli
effetti derivanti dalla predetta proroga per l'anno 2012 in termini
di indebitamento netto per l'importo del valore della concessione
pari a 568 milioni di euro, nell'ambito del proprio patto di
stabilita' interno e fornendo adeguati elementi di verifica, nonche'
in termini di fabbisogno per l'importo di 140 milioni di euro
mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di
entrata ad essi spettanti».
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Proroga in materia di impianti funiviari). - 1.
All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: "proroga di due anni" sono
sostituite dalle seguenti: "proroga di quattro anni".
2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, e' soppressa la seguente voce: "due anni - articolo 145, comma
46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni". Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di
termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e'
soppressa la seguente voce: "articolo 145, comma 46, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni - Settore
funiviario".
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai
sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le
societa' esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di
proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto
disposto dal comma 1».
All'articolo 13:
al comma 1, la parola: «Presidenti» e' sostituita dalla seguente:
«presidenti»;
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2012"»;
al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 3, le parole: «2 aprile 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2012» e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), la competente
Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attivita'
diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad
oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione
del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni
sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di
attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla
verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente
Direzione del Ministero puo' avvalersi di DigitPA, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "al 1º giugno 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2012"»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
b) al comma 5-bis, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011", le
parole: "30 settembre 2011" e le parole: "per gli anni 2010 e 2011"»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010,
2011 e 2012", "30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012";
c) al comma 5-ter, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012";
d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le
societa' provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento
e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad
avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),
numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle
attivita' di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA
continuano a svolgere dette attivita' fino alla scadenza dei relativi
contratti, senza possibilita' di proroga o rinnovo degli stessi"»;
al comma 6, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 7, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo,
lacuale e portuale). - 1. Le concessioni sul demanio marittimo,
lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello
turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono
prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25».
All'articolo 14:
al comma 1, primo periodo, le parole: «convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» sono sostituite
dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10,» e le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,»;
al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. E' differita al 1º gennaio 2013 l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, per le federazioni sportive e le discipline sportive
associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo
per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo,
dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui
all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse,
limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo
aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale
di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di
educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di
strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A,
nonche' i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli
anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, e' istituita una
fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono fissati i
termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a
decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.
2-quater. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale.
2-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate
alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei
rispettivi esercizi tra tutte le universita' statali e le istituzioni
ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui
all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto
legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre
2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per
graduare le rispettive assegnazioni senza che cio' comporti
l'esclusione di alcuna universita' nell'utilizzo delle risorse ai
fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in
particolare le assegnazioni alle universita' escluse dalla
ripartizione del 2011.
2-sexies. Il termine per l'attuazione degli interventi di cui
all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'
delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, e'
prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine e' autorizzata la spesa di
301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Proroga degli interventi in favore del comune di
Pietrelcina). - 1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli
interventi in favore del comune di Pietrelcina, e' prorogato per
l'anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno
2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma
l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo
per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo,
dall'articolo 33, comma l, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 15:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 10.311.907»
sono inserite le seguenti: «per l'anno 2012»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della
validita' della graduatoria adottata in attuazione dell'articolo 1,
comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
al comma 3, le parole: «Sono prorogate, per l'anno 2012, le
disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «E' prorogata, per
l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite
dalle seguenti: "per gli anni 2010 e 2012".
3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per
l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la
salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il
31 dicembre 2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi di
formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione
e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attivita' di
salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fino allo
stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino alla data di
entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate
nuove autorizzazioni e le relative attivita' possono essere svolte
esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del
presente comma»;
al comma 4, le parole: «regio decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «testo unico di cui al regio decreto» e dopo le parole: «n.
773,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 5, le parole: «e' prorogato» sono sostituite dalle
seguenti: «e' ulteriormente prorogato»;
al comma 7, le parole: «stabilito dall'articolo 23» sono
sostituite dalle seguenti: «indicato nell'articolo 23», dopo le
parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante
ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri,» e le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «di due anni»;
al comma 8, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «del decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;
dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 16-quater,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate
fino al 31 dicembre 2012».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «sulla base verifiche» sono sostituite
dalle seguenti: «sulla base di verifiche».
All'articolo 17:
al comma 1, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «legge 27 febbraio
2009, n. 14» sono aggiunte le seguenti: «, e successive
modificazioni».
Dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis. - (Funzionalita' degli organi degli enti
previdenziali soppressi). - 1. All'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli
enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli
adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e
cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre
il 1º aprile 2012"».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto»;
alla lettera c), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto»;
alla lettera d), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto»;
alla lettera e), dopo le parole: «all'articolo 12,» sono inserite
le seguenti: «comma 1,» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto»;
alla lettera f), le parole: «dalla data di entrata in vigore»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'entrata in vigore»;
alla lettera g), le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto»;
alla lettera h), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto»;
alla lettera i), le parole: «il 31 dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
alla lettera l), le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n.
296" sono aggiunte le seguenti: ", e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88"».
All'articolo 20:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse gia' destinate
all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, stanziate sugli appositi capitoli e piani
di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito
dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative
somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel
conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento,
da parte delle amministrazioni statali interessate, dei canoni di
locazione relativi ai contratti gia' in essere, ivi inclusi quelli
gia' stipulati dall'Agenzia del demanio alla quale subentrano le
amministrazioni interessate a far data dal 1º gennaio 2012.
1-ter. Il termine di impegnabilita' delle risorse iscritte nel
capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'anno 2011 per
le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi
di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e
1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno
2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei
residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito
dell'IRPEF, nonche' conservazione di somme iscritte nel conto della
competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione
del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo
indeterminato nel primo anno di attivita'».
All'articolo 21:
al comma 1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 2, le parole: «dell'articolo 2 decreto-legge» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2 del decreto-legge»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la
spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle
spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e
organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli
operatori di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive
modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In
tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 22:
al comma 1, dopo le parole: «legge 26 novembre 1993, n. 489,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
"9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31
dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all'80
per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse
siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in
fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del
presente comma, l'agevolazione e' rideterminata nel limite massimo
delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal
beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo
economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali
economie realizzate sulle apposite contabilita' speciali alla data
del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato".
1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il
credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16
febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione
tra il Governo, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le
organizzazioni imprenditoriali firmatarie».
Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - (Protezione accordata al diritto d'autore). - 1.
All'articolo 239, comma 1, del codice della proprieta' industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo
sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 131, le parole: "e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni
successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "e a quelli
da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data"».
All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164,» sono inserite le seguenti: «e successive
modificazioni,»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2012";
b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai
sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito
alla politica adottata in materia di retribuzione degli
amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli
obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile
della stessa retribuzione"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011».
All'articolo 24:
al comma 1, dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni,», le parole:
«periodo tredicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dodicesimo
periodo» e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
All'articolo 25:
al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi
urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come
integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183».
Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis. - (Copertura degli indennizzi riconosciuti ai
soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a
misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio
2009, n. 7). - 1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della
legge 6 febbraio 2009, n. 7, e' prorogato alle medesime condizioni
per l'anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera b), dell'articolo 3
della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
"1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente
al 31 dicembre 2011";
b) al numero 2), la parola: "2011" e' sostituita dalla seguente:
"2012".
2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle societa' dovuto per
l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera b), numero 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n.
7, introdotta dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 26:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 24 novembre
2006, n. 286,» sono inserite le seguenti: «e successive
modificazioni,».
Dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis. - (Proroga delle disposizioni in favore della
SVIMEZ). - 1. Per l'anno 2012, per la prosecuzione delle attivita' di
studio e di ricerca, nonche' di collaborazione con le amministrazioni
pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, il contributo
dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 51 della legge 17 maggio
1999, n. 144, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 12
novembre 2011, n. 183, e' integrato di 500.000 euro.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a
500.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All'articolo 27:
al comma 1, le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e la
parola: «efficientamento» e' sostituita dalle seguenti: «incremento
dell'efficienza».
Dopo l'articolo 27, e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis. - (Consorzio laghi prealpini). - 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini, di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' soppresso e, per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21,
comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice
del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del
lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del
lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente
succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attivita' che
sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del
Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di
ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la
composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e
controllo, nonche' le modalita' di funzionamento dei tre consorzi
ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalita',
efficienza, economicita' e rappresentativita'. I presidenti e i
componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi
soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi
mandati. Le denominazioni "Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del
lago Maggiore", "Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del
lago d'Iseo" e "Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del
lago di Como" sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e
ovunque presenti, la denominazione "Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini"».
All'articolo 28:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi
urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come
integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in
campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31
dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,
nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma
l, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di
sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la
prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita
convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, comunque
entro il limite massimo di spesa gia' previsto per la convenzione a
legislazione vigente».
Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis. - (Proroga delle disposizioni per l'incremento di
efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di
montagna). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma
1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica».
All'articolo 29:
al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le
seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 3, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle
seguenti: «decreto-legge»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo
7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di
applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e
gg-quater) del medesimo comma 2»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", 2011 e
2012";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione
relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2013".
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per
l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 8, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2012»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 10
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole:
"dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248," sono inserite le seguenti: "e
la societa' Riscossione Sicilia Spa".
8-ter. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria
dell'area previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' prorogato a dieci anni»;
al comma 9, dopo le parole: «decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» sono inserite le seguenti: «e
successive modificazioni,»;
al comma 11, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«nove mesi»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da
1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.
11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato di dodici mesi»;
al comma 12, dopo le parole: «decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti:
«recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
dell'economia e delle finanze,»;
dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. A decorrere dal 1º marzo 2012, il termine di pagamento
dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su
eventi diversi dalle corse dei cavalli e' stabilito al 20 dicembre
dello stesso anno e al 31 gennaio dell'anno successivo, con
riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo
da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonche' al 31
agosto e al 30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta
rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad
agosto dello stesso anno. All'onere derivante dal presente comma,
pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica»;
al comma 14 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212,»;
al comma 15, primo periodo, dopo la parola: «Genova» sono
inserite le seguenti: «e di quella di Livorno, nonche' nel territorio
del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera»;
dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e
con i medesimi termini e modalita', e' altresi' disposta, nei
confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio
della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei
termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei
versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011
al 30 giugno 2012»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "1º maggio 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2011";
b) alla lettera a), le parole: "30 novembre 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2012".
16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui
all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del
medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle
regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.
16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al
30 giugno 2012.
16-quinquies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre
2010, n. 238, le parole: "al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2015" e le parole: "alla data del 20 gennaio
2009" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla data del 20
gennaio 2009".
16-sexies. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
"204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in
zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito
complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente
8.000 euro;
b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini
della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene
conto dei benefici fiscali di cui al presente comma".
16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 16-sexies, pari a 24 milioni di euro per
l'anno 2013, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle
proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla
Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n.
440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C
allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.
16-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci
tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova
disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all'alinea del
comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011,
le parole: "30 giugno 2012", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012".
16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo
3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per
l'esaurimento dell'attivita' della Commissione tributaria centrale e'
differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla
predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel
senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel
predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla
predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale,
dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la
mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi
di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il
conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.
16-undecies. A decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale di
cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' stabilita dai comuni.
16-duodecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola: "2012" e' sostituita dalla seguente:
"2013";
b) al comma 5, e' abrogata la lettera a); nel medesimo comma,
alla lettera b), le parole: "nel 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 marzo 2013".
16-terdecies. La possibilita' per le imprese assicurative di
valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di
iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilita',
e' prorogata fino all'entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009. A tal fine e conseguentemente,
all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 13, dopo le parole: "i soggetti che non adottano i
principi contabili internazionali," sono inserite le seguenti:
"diversi dalle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209,";
b) i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter sono abrogati a far data
dall'esercizio 2012;
c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti:
"15-quater. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di
turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 91,
comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e
fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di
assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di debito
emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea non destinati a
permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di
iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o, ove
disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati
anziche' al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano
le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della
coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al
proprio portafoglio assicurativo.
15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al
comma 15-quater, destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori
di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del
relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a
quello della citata differenza, la riserva e' integrata utilizzando
riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di
esercizi successivi.
15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
15-quater e 15-quinquies, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1
e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della
solvibilita' corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo
codice, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore
delle disposizioni di attuazione della citata direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono
tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle
imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o
garantiti da Stati dell'Unione europea destinati a permanere
durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti
dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri
benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della
solvibilita' corretta.
15-septies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nel gruppo di
risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione
conseguente all'applicazione del comma 15-sexies.
15-octies. L'ISVAP disciplina con regolamento modalita' e
condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai commi
15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi restando gli
effetti conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi
15-quater e 15-sexies, l'ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio
per la solvibilita' dell'impresa che si avvale delle citate opzioni
avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del
portafoglio assicurativo dell'impresa stessa oppure alla struttura
dei flussi di cassa attesi, puo' comunque attivare gli strumenti di
vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' emanare, a fini
di stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi ad
oggetto il governo societario, i requisiti generali di
organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo
richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti
la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio"».
Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis. - (Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in
Lucania). - 1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "180 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30
settembre 2012";
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Fino al
decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure
esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare
esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"».
Art. 29-ter. - (Proroga del Commissario straordinario per
l'assegnazione delle quote latte ai sensi del decreto-legge n. 5 del
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009) - 1.
Il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, gia' prorogato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 29-quater. - (Dirigenti AGEA) - 1. L'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle
nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti,
e' autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, e successive modificazioni, in scadenza il 31 dicembre
2011, nel limite massimo di tre unita'. All'onere, pari ad euro
530.000, provvede l'AGEA con risorse proprie. Alla compensazione
degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti
all'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno
2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».