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Circolare 98 del 9 giugno 2003
Oggetto:
Articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni pensionati ammessi alla riduzione del contributo previdenziale. Valutazione dei periodi ai fini pensionistici.
SOMMARIO:
Criteri di valutazione dei periodi di contribuzione per i lavoratori autonomi ammessi alla riduzione del contributo previdenziale.
L'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel disciplinare, con effetto dal 1° gennaio 1998, aumenti delle aliquote contributive per le gestioni pensionistiche degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dispone che per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà e che per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento è corrispondentemente ridotto della metà.
Pertanto, i lavoratori autonomi titolari di pensione a carico delle relative gestioni previdenziali o dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti possono chiedere che il contributo da versare alla gestione di appartenenza venga ridotto della metà, semprechè abbiano compiuto i 65 anni di età.
Per gli artigiani e i commercianti la riduzione riguarda i contributi dovuti, a partire dall'anno 1998 sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale, dai pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari o collaboratori.
Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni la riduzione riguarda i contributi dovuti a partire dall'anno 1998 sulla fascia di reddito di appartenenza di cui alla tabella d) allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come rimodulata in applicazione del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
Per coloro che si avvalgono della facoltà di riduzione del contributo previdenziale è previsto che il relativo supplemento sia ridotto della metà.
Con circolare n. 175 del 29 luglio 1998 sono state fornite le prime istruzioni per l’utilizzazione di tale contribuzione ai fini dei supplementi.
Con la presente si forniscono le istruzioni per l’utilizzazione dei periodi in questione ai fini della trasformazione della pensione di invalidità e dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia e ulteriori precisazioni per il calcolo dei supplementi.
2 - Trasformazione della pensione di invalidita’ e dell’assegno di invalidita’ in pensione di vecchiaia da calcolare con il sistema reddituale.
Può verificarsi il caso di titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità che, svolgendo attività di lavoro autonomo, richiedano al raggiungimento del 65° anno la riduzione del contributo previdenziale e successivamente conseguano, dopo aver maturato i previsti requisiti contributivi e assicurativi, la trasformazione dell’assegno di invalidità o della pensione di invalidità (nel primo caso d’ufficio, nel secondo a domanda dell’interessato come previsto dalla circolare n. 91 del 15 maggio 2002) in pensione di vecchiaia.
In tali fattispecie, l’anzianità contributiva maturata nel periodo di contribuzione ridotta dovrà essere considerata utile ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia per intero, poiché gli interessati hanno versato una contribuzione ridotta usufruendo di una facoltà concessa loro dalla legge.
Per quanto riguarda la misura della prestazione del trattamento pensionistico in oggetto, da calcolare in forma reddituale, nulla è innovato sotto il profilo delle modalità di calcolo per quanto concerne la quota A, relativa alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992.
Per quanto concerne la quota B, relativa alle anzianità dal 1° gennaio 1993, qualora la pensione di vecchiaia debba essere calcolata con il sistema integralmente reddituale, si deve procedere ad un doppio calcolo.
Si determina il reddito medio settimanale pensionabile relativo all’intero periodo inerente la quota B e si moltiplica per le settimane di anzianità contributiva relative al periodo coperto da contribuzione piena e per l'aliquota di rendimento prevista in relazione all'ammontare del reddito. L'importo che si ottiene costituisce la prima parte della quota B.
Si moltiplica il reddito medio settimanale pensionabile di cui sopra per le settimane di anzianità contributiva maturate con contribuzione ridotta e per l'aliquota di rendimento prevista in relazione all'ammontare del reddito. L'importo così ottenuto diviso per due costituisce la seconda parte della quota B.
La somma dei due importi costituisce l'ammontare complessivo della quota B del trattamento di vecchiaia.
Le procedure centrali di calcolo provvedono alla determinazione dell’importo della pensione tenendo conto delle modalità descritte. Le modalità di acquisizione dei dati sono descritte al punto 5.
3 - Trasformazione dell’assegno di invalidità e della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia da calcolare con il sistema “misto”.
Se la pensione di vecchiaia deve essere liquidata con il sistema misto, la quota calcolata con il contributivo si determina sommando la parte relativa ai periodi coperti da contribuzione piena con la parte relativa ai periodi coperti da contribuzione ridotta.
La quota da determinare con il sistema contributivo relativa a periodi di contribuzione intera va calcolata moltiplicando il montante individuale, ottenuto sommando i contributi annui rivalutati relativi ai periodi in questione, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 65 anni.
La seconda quota, relativa ai periodi di contribuzione ridotta, si determina moltiplicando il montante individuale, ottenuto sommando i contributi annui rivalutati relativi ai periodi di contribuzione ridotta, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 65 anni e dividendo l’importo cosi ottenuto per due.
Le procedure centrali di calcolo provvedono alla determinazione dell’importo della pensione tenendo conto delle modalità descritte. Le modalità di acquisizione dei dati sono descritte al punto 5.
Qualora il supplemento di pensione debba essere calcolato con il sistema reddituale utilizzando esclusivamente periodi coperti da contribuzione ridotta, l'importo del supplemento stesso si determina applicando, per gli artigiani e per i commercianti, per ogni anno di iscrizione e contribuzione nella gestione utile a supplemento, l'aliquota di rendimento al reddito di impresa settimanale pensionabile conseguito negli anni coperti di contribuzione ridotta e precedenti la decorrenza del supplemento stesso, e dividendo l'importo così ottenuto per due.
Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'importo del supplemento si determina applicando, per ogni anno di iscrizione e contribuzione nella gestione utile a supplemento, l'aliquota di rendimento alla media dei redditi convenzionali rivalutati corrispondenti alla fascia di reddito agrario di appartenenza, e dividendo l'importo così ottenuto per due.
I criteri esposti al punto 2 sono applicabili per il calcolo del supplemento di pensione da liquidare con il sistema reddituale utilizzando in parte periodi coperti da contribuzione piena e in parte periodi coperti da contribuzione ridotta, come precisato nel messaggio n. 120 del 5 aprile 2001 (allegato 1).
I criteri di cui al punto 3 sono applicabili per il calcolo del supplemento di pensione da liquidare con il sistema contributivo utilizzando in parte periodi coperti da contribuzione piena e in parte periodi coperti da contribuzione ridotta.
Qualora il supplemento di pensione debba invece essere calcolato con il sistema contributivo utilizzando esclusivamente periodi coperti da contribuzione ridotta, si richiamano le istruzioni già fornite con la circolare n. 175 del 29 luglio 1998.
Pertanto, ai fini della determinazione del montante individuale dei contributi occorre
- individuare il reddito imponibile annuo (reddito d'impresa per gli artigiani ed i commercianti, reddito convenzionale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni) corrispondente ai periodi di contribuzione fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 20 per cento;
- determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
Il montante così ottenuto moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 65 anni e diviso per due costituisce l'importo del supplemento spettante.
Per tale supplemento deve essere acquisito l’importo del montante diviso per 2, le procedure di calcolo provvedono a determinare l’importo da porre in pagamento.
5 – Acquisizione dei dati
Le procedure di liquidazione e di ricostituzione delle pensioni sono in corso di aggiornamento. Con successivo messaggio ne sarà comunicata la disponibilità.
5.1 - Sistema reddituale
Le settimane con contribuzione al 50 per cento (quota B) dovranno essere acquisite con le seguenti modalità:
· nel campo DECORRENZA: il valore 66AAAA per la gestione CD/CM, il valore 67AAAA per la gestione ART, il valore 68AAAA per la gestione COM;
· nel campo CODICE GESTIONE: il codice I per la gestione CD/CM; il codice M per la gestione ART, il codice N per la gestione ;COM
· nel campo NUMERO SETTIMANE deve essere acquisito il valore corrispondente alle settimane risultanti dall'estratto contributivo per le quali è stata versata la contribuzione al 50 per cento;
· nel campo REDDITO MEDIO PENSIONABILE deve essere acquisito l’importo del reddito medio pensionabile determinato con le consuete modalità, con riferimento al reddito del pensionato.
Si riportano di seguito alcuni esempi di quote di pensione e le relativa modalità di acquisizione.
1) Quota a carico della gestione ART con decorrenza 06/2002 per sola contribuzione al 50%.
Decorrenza
Codice gestione
Numero settimane
Reddito medio settimanale
062002
M
1
0,0040
672002
M
52
231,54
2) Quota a carico della gestione ART con decorrenza 06/2002 per contribuzione in parte al 100% e in parte al 50%
Decorrenza
Codice gestione
Numero settimane
Reddito medio settimanale
062002
3
23
231,54
632002
3
100
235,14
062002
M
1
0,0040
672002
M
52
235,14
La procedura di acquisizione verifica, nel caso in cui venga acquisita sia la quota B al 100% che la quota B al 50% a carico della stessa gestione, che l’importo del reddito medio pensionabile sia lo stesso per entrambe le quote.
5.2 - Sistema contributivo
Per quanto riguarda la quota contributiva, dovrà essere determinato il montante con le consuete modalità, riducendo al 50% quello relativo ai periodi di contribuzione ridotta.
Dovrà essere acquisito, nel campo COD. GEST., il codice della gestione (2, 3, 4), nel campo AMMONTARE DEI CONTRIBUTI, l’importo della contribuzione versata (somma della contribuzione intera e della contribuzione ridotta), nel campo MONTANTE CONTRIBUTIVO, l‘importo del montante determinato come detto sopra, nel campo NUMERO DI SETTIMANE, il numero complessivo delle settimane.
Con le stesse modalità dovranno essere acquisiti i supplementi contributivi e le quote di supplemento contributivo.
6 – Modalità di calcolo
La procedura di calcolo provvede, in presenza di una registrazione con gestione I, M o N a dividere per due le settimane indicate e ad effettuare poi il calcolo con le consuete modalità.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
Allegato 1
Messaggio n. 120 del 5 aprile 2001
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DI AREA
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Oggetto:
Procedura di ricostituzione PGM 480. Acquisizione dei dati dei supplementi liquidati a favore dei lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni, già titolari di pensione, che versano il 50 per cento dei contributi nelle gestioni dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti (articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449).
Con circolare n. 175 del 29 luglio 1998 sono state fornite le istruzioni relative alla modalità di determinazione dei supplementi da liquidare a favore dei lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni, già titolari di pensione, che versano, in applicazione dell’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre1997, n.449, il 50 per cento dei contributi nelle gestioni dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti.
Vengono ora resi disponibili i programmi aggiornati per l’acquisizione dei dati e per il calcolo dei supplementi in argomento.
1 – Modalità di acquisizione dei dati sul pannello VS1
Per consentire alle procedure di calcolo di determinare correttamente l’importo spettante per il supplemento in argomento sono previste particolari modalità di acquisizione, in particolare sono previsti i seguenti codici di gestione:
Codice gestione I (anziché 2) per i contributi versati nella gestione CD/CM;
codice gestione M (anziché 3) per i contributi versati nella gestione ART;
codice gestione N (anziché 4) per i contributi versati nella gestione COM.
Non è ammessa per i supplementi derivanti da contribuzione al 50 per cento una decorrenza anteriore al 1° febbraio 1998 e al compimento del 65mo anno di età del pensionato maggiorato di un mese.
La quota di supplemento con contribuzione al 50 per cento può avere la stessa decorrenza di una quota di supplemento al 100 per cento. Il supplemento al 50 per cento è costituito da sola quota B, è pertanto necessario che la registrazione relativa alla decorrenza del supplemento stesso sia acquisita indicando 1 nel campo relativo al numero delle settimane e 1 nel campo relativo al reddito medio pensionabile della quota A.
La quota del supplemento con contribuzione al 50 per cento (quota B) deve essere acquisita con le seguenti modalità:
· nel campo DECORRENZA VARIAZIONE: il valore 66AAAA per la gestione CD/CM, il valore 67AAAA per la gestione ART, il valore 68AAAA per la gestione COM;
· nel campo CODICE GESTIONE: il codice I per la gestione CD/CM; il codice M per la gestione ART, il codice N per la gestione ;COM
· nel campo NUMERO SETTIMANE deve essere acquisito il valore corrispondente alle settimane risultanti dall'estratto contributivo per le quali è stata versata la contribuzione al 50 per cento;
· nel campo REDDITO MEDIO PENSIONABILE deve essere acquisito l’importo del reddito medio pensionabile determinato con le consuete modalità, con riferimento al reddito del pensionato.
Si riportano di seguito alcuni esempi di supplementi e le relativa modalità di acquisizione.
3) Supplemento gestione ART con decorrenza 06/2000 per sola contribuzione al 50%.
Decorrenza supplemento
Codice gestione
Numero settimane
Reddito medio settimanale
062000
M
1
1
672000
M
52
345600
4) Supplemento gestione ART con decorrenza 06/2000 per contribuzione in parte al 100% e in parte al 50%
Decorrenza supplemento
Codice gestione
Numero settimane
Reddito medio settimanale
062000
3
23
345000
632000
3
100
347600
062000
M
1
1
672000
M
52
347600
La procedura di acquisizione verifica, nel caso in cui venga acquisita sia la quota B del supplemento al 100% che la quota B del supplemento al 50% a carico della stessa gestione, che l’importo del reddito medio pensionabile sia lo stesso per entrambe le quote.
2 – Modalità di calcolo
La procedura di calcolo è stata aggiornata e provvede, in presenza di una registrazione con gestione I, M o N a dividere per due le settimane indicate e ad effettuare poi il calcolo con le consuete modalità.
3 – Programmi
Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 i sottoelencati programmi
TNAP0480 versione A del 3 aprile 2001
TNAP3270 versione A del 3 aprile 2001
TNAP3215 versione A del 3 aprile 2001
TNAP3250 versione A del 3 aprile 2001
TNAP3267 versione A del 3 aprile2001
TNAP3273 versione A del 3 aprile 2001
TNAP3278 versione A del 3 aprile 2001
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE
IL DIRETTORE CENTRALE DEI
PRESTAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI
De Stefanis
Crecco