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Circolare 195 del 18 dicembre 2003
OGGETTO:
Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto.
SOMMARIO:
Modifica della disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,riguardante benefici previdenziali previsti per i lavoratori che abbiano svolto attività con esposizione all’amianto.
Introduzione
Nel supplemento ordinario n. 181/L alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, è stata pubblicata la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”. Il provvedimento, entrato in vigore il 26 novembre 2003, reca, all’articolo 47 (allegato 1), disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
Con messaggio n. 363 del 22 ottobre 2003 (allegato 2) sono state fornite le prime istruzioni riguardanti l’articolo 47 del citato decreto legge n. 269.
Nel confermare che per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del citato decreto, ivi comprese, quindi, quelle aventi decorrenza 1° ottobre 2003, si applica la disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, si illustrano, di seguito, le modifiche apportate in sede di conversione del decreto n. 269.
La legge n. 326, di conversione del decreto legge n. 269, ha introdotto, all’articolo 47, tra l’altro, il comma 6 bis e il comma 6 quinquies.
Il comma 6 bis, in deroga alla nuova disciplina, fa salve le previgenti disposizioni, in materia di benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto, per i lavoratori che si trovavano al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto, in situazioni individuate dal comma stesso.
Il comma 6 quinquies reca norme riguardanti la sanatoria di indebiti pensionistici derivanti dal riconoscimento del beneficio in sede giudiziaria.
In attesa che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengano stabilite le modalità di attuazione dell’articolo 47 come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 47, si fa seguito al messaggio n. 363 al fine di fornire le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore di soggetti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente nonché per l’abbandono dell’azione di recupero degli indebiti pensionistici.
1- Soggetti ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina
Il comma 6 bis così dispone: “ Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.”
Pertanto l’esposizione ultradecennale all’amianto continua a dar luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione del relativo importo nei confronti dei seguenti soggetti:
a) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il diritto al trattamento pensionistico anche in base al beneficio di cui al comma 8 dell’ articolo 13 della citata legge n. 257. Ai fini del perfezionamento di tali requisiti non rileva né la data di presentazione della domanda di pensione né la decorrenza da attribuire al trattamento pensionistico. Pertanto, per quanto riguarda le pensioni di anzianità, la data corrispondente alla c.d. “finestra di accesso” può risultare anche successiva al 2 ottobre 2003;
b) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di mobilità;
c) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
Nel far riserva di successive istruzioni per le pensioni da liquidare in favore dei lavoratori di cui alla lettera c) per i quali sono in corso approfondimenti, le competenti Strutture, in presenza di ogni altra condizione di legge, potranno procedere alla liquidazione delle pensioni in favore dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) in base alla previgente disciplina.
Ai fini della liquidazione delle predette pensioni le certificazioni rilasciate dall’INAIL sono da considerarsi utili a prescindere dalla data di rilascio delle stesse.
2- Abbandono dell’azione di recupero di indebito pensionistico
Il comma 6 quinquies dispone che “In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell’ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
La disposizione in questione prevede quindi l’abbandono dell’azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione dei benefici previsti per il lavoro svolto con esposizione all’amianto, in applicazione di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati, riformate nei gradi successivi di giudizio a favore dell’Istituto.
La sanatoria in questione non si applica ai recuperi già effettuati al 26 novembre 2003, data di entrata in vigore della legge n. 326.
Pertanto, le competenti Sedi provvederanno alle attività connesse all’abbandono del debito residuo, dandone comunicazione ai medesimi soggetti interessati.
3- Oneri
Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 6 bis sono posti a carico dello Stato secondo quanto previsto dal comma 6 quater dell’articolo 47 della legge 326.
4- Procedure
La procedura IVS74 è stata aggiornata e consente la liquidazione delle pensioni in argomento indicando, sul pannello MNLAN30, nel campo “COD. ATT.” il valore 03 e nel campo “PROF.IND.” il valore 326.
Per la determinazione degli oneri, sul pannello MNLPREO dovrà essere indicato, nel campo "CODICE LEGGE PREPENSIONAMENTO", il codice 20.05 e nel campo "N. SETT. BENEFICIO AMIANTO" il numero delle settimane di beneficio riconosciute.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TOMASSINI
Allegato 1
Legge 24 novembre 2003, n. 326
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.
Omissis…
Art. 47.
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257, nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva, hanno facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinques. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si da' luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Omissis…
Allegato 2
DIREZIONE CENTRALE Messaggio N. 363 del 22/10/2003
DELLE PRESTAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Oggetto: Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto - Articolo 47.
Nel supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003, è stato pubblicato il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", rettificato con Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 dell’8 ottobre 2003.
Il provvedimento, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, reca all'articolo 47 nuove disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.
Il comma 1, del citato articolo 47, dispone che "A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime".
Il comma 2 stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il comma 3, come rettificato con il predetto Comunicato, dispone che "Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi esclusivamente ai lavoratori iscritti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124".
Il comma 4 stabilisce che "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL".
Il comma 5 dispone che "I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici".
Il comma 6, infine, prevede che "Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il decreto in questione, come disposto dall'articolo 53, è entrato in vigore il 2 ottobre 2003, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ciò posto, i lavoratori che intendano ottenere il beneficio pensionistico previsto dal citato articolo 47 devono presentare alle competenti Sedi dell'Istituto la certificazione INAIL recante data non anteriore a quella del 1° ottobre 2003.
I certificati INAIL rilasciati fino al 30 settembre 2003 sono da ritenersi utili per il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dalla previgente normativa per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto in argomento, ivi comprese quelle aventi decorrenza 1° ottobre 2003.
Si fa riserva di successive istruzioni.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Prauscello