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Messaggio 20600 del 13 dicembre 2012
Oggetto: Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Norme applicabili ai soggetti salvaguardati ai sensi dell’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.
Testo
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE
ALLE DIREZIONI REGIONALI
ALLE STRUTTURE TERRITORIALI
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all’interpretazione delle disposizioni in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previste dalla Riforma Monti-Fornero, che tengono conto delle indicazioni contenute nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale prot. n 29/0006109/L del 29 novembre 2012, in relazione ad alcune problematiche sottoposte all’esame del predetto Dicastero.
Come è noto, le disposizioni in materia di salvaguardia introdotte dall’articolo 24, commi 14 e 15 , del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prevedono per alcune categorie di lavoratori l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, sulla base dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del predetto decreto legge.
Ciò posto, si fa presente che, alla data del 5 dicembre 2011 erano vigenti il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 illustrati con messaggio n. 16032 del 5 agosto 2011.
Pertanto, ai fini della verifica del perfezionamento dei requisiti pensionistici da parte dei potenziali beneficiari della salvaguardia di cui al citato articolo 24 come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2-ter, 2-quater e 2-septies, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, si deve tener anche conto delle disposizioni delle leggi n. 111 e n. 148 del 2011, che di seguito si illustrano.
1. Innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia secondo il sistema retributivo, misto e contributivo (decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
L’articolo 18, comma 1, della legge n. 111 del 2011, come modificato dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 2011 ha previsto che, a decorrere dal 2014, sia gradualmente innalzato il requisito anagrafico di 60 anni richiesto per la pensione di vecchiaia per le seguenti categorie di lavoratrici:
• dipendenti e autonome che conseguono il trattamento pensionistico nell’assicurazione generale obbligatoria;
• dipendenti che conseguono il trattamento pensionistico nelle forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria;
• lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Le modifiche intervenute con il comma 20 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011 determineranno l’aumento progressivo del requisito anagrafico di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, da tale data le lavoratrici salvaguardate potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età anagrafica di 60 anni e 1 mese, in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l’accesso a tale trattamento pensionistico.
A decorrere dal 1° gennaio 2015 detto requisito anagrafico è incrementato di ulteriori due mesi; di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017; di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018; di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025, e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026 (v. allegato 1).
Le disposizioni relative all’innalzamento dell’età anagrafica disposto dal citato articolo 18 non si applicano alle seguenti categorie di lavoratrici:
- che maturano entro il 31 dicembre 2013 i requisiti di età e di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto;
- non vedenti (art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 503 del 1992, circ. n. 65 del 1995);
- riconosciute invalide in misura non inferiore all’80% (D. Lgs. n. 503 art. 1, comma 8, del 1992 circ. n. 65 del 1995 e n. 82 del 1994).
Alle lavoratrici di cui al presente punto continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita e di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).
2. - Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che perfezionano il diritto alla pensione in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
Il comma 22 ter, dell’articolo 18, della legge n. 111 del 2011 ha aggiunto, al comma 2, dell’articolo 12, della legge n. 122 del 2010, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014, omissis”.
Conseguentemente, i lavoratori destinatari della c.d. “salvaguardia”, i quali maturano, nell’anno 2012, il requisito contributivo di 40 anni per il diritto al pensionamento, indipendentemente dall’età, potranno accedere alla pensione con il posticipo di 1 mese rispetto a quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, prima parte, della legge n. 122 del 2010 (circolare n. 126 del 2010; msg. n. 016032 del 5 agosto 2011).
Il posticipo di che trattasi sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall’anno 2014.
Il comma 22 quater del citato articolo 18 ha disposto, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilità' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Inoltre, il comma 22-quinquies del citato articolo 18 ha disposto altresì che l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui sopra che intendono avvalersi della salvaguardia dal posticipo delle decorrenze. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con la nota del 29 novembre 2012 citata in premessa, ha condiviso “la tesi sostenuta dall’Istituto circa la non applicabilità delle disposizioni sul posticipo delle decorrenze di cui al comma 22-ter del citato articolo 18, sempre che tale platea, nel rispetto dei requisiti indicati dal citato comma 22-quater e dei vincoli derivanti dalla copertura finanziaria, sia ricompresa nel contingente dei beneficiari salvaguardati dall’articolo 24, commi 14 e 15, uniche fattispecie, queste ultime, che consentono la non applicazione dei nuovi requisiti pensionistici previsti dall’articolo 24 del “Salva Italia”.
Pertanto, la deroga al posticipo delle decorrenze del trattamento pensionistico trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori di cui sopra che, nel predetto limite di 5.000 unità, rientrino nel contingente dei beneficiari salvaguardati dall’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011.
Da ciò ne deriva che i lavoratori destinatari della c.d. “salvaguardia” di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, qualora non rientrino nel plafond del numero di 5.000 beneficiari delle disposizioni di cui al comma 22-quater del citato articolo 18, potranno accedere al trattamento pensionistico, indipendentemente dal requisito anagrafico, con il posticipo della decorrenza previsto dall’articolo 12, comma 2, parte seconda, della legge n. 122 del 2010 come modificato dall’articolo 18, comma 22-ter, della legge n. 111 del 2011.
3. Disciplina adeguamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi della speranza di vita (Decreto 6 dicembre 2011, G.U. n. 289 del 13-12-2011)
3.1 Soggetti che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.
Per quanto riguarda l’applicabilità delle disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei confronti dei soggetti destinatari della c.d. “salvaguardia” che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di esprimere il proprio parere.
Al riguardo il predetto Dicastero, con nota del 13 agosto 2012 prot. n. 29/0004427/P, ha confermato che l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita del requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico indipendentemente dall’età anagrafica, in quanto disposto dall’articolo 24, comma 12, del d.l. n. 201 del 2011, entrato in vigore il 6 dicembre 2011, non possa trovare applicazione nei confronti dei soggetti che continuano ad accedere al pensionamento sulla base delle disposizioni vigenti prima di tale data.
Pertanto, ai soggetti beneficiari della c.d. “salvaguardia”, i quali accedono al trattamento pensionistico in presenza di un’anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, non si applicano le disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita.
3.2 Soggetti che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico con il sistema delle c.d. “quote”.
Il predetto Dicastero, nella nota del 13 agosto 2012 di cui sopra è cenno, ha altresì ribadito che, a decorrere dal 2013, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per la pensione di anzianità, opera comunque per i soggetti di cui al comma 15 del richiamato art. 24 che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6 dicembre 2011 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 “i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità”.
In particolare, il citato decreto ministeriale stabilisce in 3 mesi l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ed in 0,3 unità l’incremento dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (c.d. “quote”) per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.
Pertanto, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, e , se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.
Ciò posto, tenuto conto che il Ministero del Lavoro con la nota prot. n 29/0006109/L del 29 novembre 2012 ha condiviso l’adozione dei criteri utilizzati dall’Istituto per la determinazione della c.d. quota in base a quanto stabilito nel Decreto ministeriale del 6 dicembre 2011, si precisa che per la determinazione della c.d. “quota” per il diritto al trattamento pensionistico, si deve far riferimento alle modalità descritte con circolare n. 60 del 2008, nella quale sono state illustrate le disposizioni di cui alla legge n. 243/2004 come modificata dalla legge n.247/2007, che di seguito si espongono.
In particolare, al punto 3 della predetta circolare relativo alla determinazione delle quote, è stato precisato che l’età del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso. Devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365.
Per quanto riguarda l’anzianità contributiva è stato precisato che detta anzianità, laddove espressa in settimane, deve essere rapportata ad anno dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.
Nella citata circolare n. 60 del 2008, a titolo esemplificativo, è stato illustrato quanto segue:
“verifica dell’età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951:
l’età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a (59 + 133/365) = 59,364 anni
Al 30 settembre 2010 ha un’anzianità contributiva di 1854 settimane pari a 1854/52 = 35,654 anni.
La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a 59,364 + 35,654 = 95,018.
Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione”.
La circostanza che per coloro che perfezionano il diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, al trattamento pensionistico con il c.d. sistema delle quote l’incremento dell’adeguamento si deve determinare nella misura minima di 0,3 unità, comporta che il soggetto, per poter perfezionare quota 97,3 in presenza di un’anzianità contributiva di 36 anni (1872 c.s.) deve possedere un’età anagrafica di almeno 61 anni e 92 giorni.
Infatti, la trasformazione di 3 mesi in giorni produce un risultato compreso tra 89 e 92 giorni a seconda dei mesi che compongono il trimestre considerato. Tali numerosità, rapportate ad anno, possono determinare valori tra 0,244 e 0,252 e il valore di 61,3 si ottiene solo se l’interessato possiede almeno 61 anni e 92 giorni, in presenza di 36 anni di anzianità contributiva.
In tale situazione, per effetto dell’arrotondamento, in caso di frazione di unità al primo decimale, il lavoratore raggiunge quota 97,3 e pertanto, perfeziona il requisito richiesto per il diritto al trattamento pensionistico.
In definitiva, coloro che accedono al trattamento pensionistico con il c.d. sistema delle quote devono, in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni utile per il diritto (v. in proposito circ. 60 del 2008) , conseguire contestualmente un’età minima di 61 anni e 3 mesi (corrispondenti a 61 anni e da 89 a 92 giorni) ed una quota minima di 97,3 se lavoratori dipendenti, ovvero, un’età minima di 62 anni e 3 mesi (corrispondenti a 62 anni e da 89 a 92 giorni) ed una quota minima di 98,3 se lavoratori autonomi.
Per completezza, si fa presente che nel caso di pensioni a carico del Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (v. circolare n.60/2008) e del Fondo di Quiescenza Poste la relativa contribuzione è calcolata in base ad anni, mesi e giorni.
Pertanto, in tali fondi, l’anzianità complessiva deve essere considerata determinando la frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con lo stesso criterio utilizzato per determinare l’età minima richiesta, dividendo il numero dei giorni per 360 (anno commerciale) anziché per 365. Infatti, la trasformazione dell’incremento di 3 mesi in giorni produce sempre un risultato di 90 giorni che, rapportato all’anno commerciale (360), determina un valore pari a 0,250 che per effetto dell’arrotondamento al primo decimale produce il valore di 0,3 che consente di raggiungere il valore di 97,3 unità.
Da ultimo si rammenta che per le pensioni del Fondo Ferrovie dello Stato e del Fondo di Quiescenza Poste, restano fermi i criteri di arrotondamento dell’anzianità al mese, previsti dall’articolo 59, comma 1, della legge n. 449 del 1997.
Nulla è modificato per le gestioni dei pubblici dipendenti esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (per le quali la relativa contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni) analogamente a quanto sopra esposto per il Fondo ferrovie e il Fondo Quiescenza Poste.
3.3. Lavoratori collocati in mobilità
L’applicazione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita ex art 12, comma 12 bis del d.l. n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 - confermata dalla nota dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro del 29.11.2012 prot. N. 29/0006109/L - determina per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria, di cui all’art 24 comma 14 lettera a), l’esclusione dalla salvaguardia; ciò in quanto i requisiti pensionistici (di età, per la pensione di vecchiaia e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per la pensione di anzianità), incrementati dal predetto adeguamento alla speranza di vita, pone il perfezionamento dei requisiti oltre il periodo di fruizione della predetta mobilità e, pertanto, l’esclusione per tali lavoratori dalla salvaguardia in parola.
In considerazione di tale esclusione, si segnala che in sede ministeriale è allo studio un provvedimento volto a risolvere il problema consentendo di ricondurre nell’ambito della salvaguardia i succitati lavoratori esclusi.
4. Lavoratori per i quali è prevista l’assenza di attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria , ovvero, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 2, comma 1, del decreto 1° giugno 2012 dispone che i lavoratori di cui alla lettera d) (autorizzati alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 4 dicembre 2011), per accedere ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, non devono aver ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Per quanto concerne le categorie di soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere g) e h) del Decreto interministeriale del 1° giugno 2012 (cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo), che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro, si resta in attesa di indicazioni ministeriali al riguardo.
5. Disciplina in materia di accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave.
In merito alla disciplina in materia di accesso al trattamento pensionistico da applicare ai lavoratori del presente punto, è stato chiesto il parere al Ministero del Lavoro.
Al riguardo, il predetto Dicastero con la nota del 29 novembre c.a. più volte citata ha espresso l’avviso che: “nei confronti dei lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave, i quali maturino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), della legge n. 243/2004, come modificata dalla legge n. 247/2007, debba comunque trovare applicazione la disciplina delle “finestre mobili” prevista dal D.L. n. 78/2010 e del posticipo delle decorrenze di cui all’articolo 18, comma 22-quater, del D.L. n. 98/2011”.
Pertanto, i soggetti in questione potranno accedere al trattamento pensionistico in base alla disciplina in materia di decorrenze stabilita con legge n. 122 del 2010 (cfr. circolare n. 126 del 2010) ed a quelle di cui al comma 22 ter dell’articolo 18 della legge n. 111 del 201 (v. in proposito punto 2 del presente messaggio).
IL DIRETTORE GENERALE
NORI
All. 1
PENSIONE DI VECCHIAIA : ETA’ PENSIONABILE NEL SISTEMA RETRIBUTIVO, MISTO E CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI, AUTONOME E ISCRITTE GESTIONE SEPARATA, POTENZIALI BENEFICIARIE DELLA C.D. SALVAGUARDIA
ANNO ADEGUAMENTO DEI REQUISITI ANAGRAFICI DELL’ETA’ PENSIONABILE DELLE LAVORATRICI PRIVATE ED AUTONOME
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
+
60 anni e 1 mese (*)
60 anni e 3 mesi (*)
60 anni e 6 mesi (*)
60 anni e 10 mesi (*)
61 anni e 3 mesi (*)
61 anni e 9 mesi (*)
62 anni e 3 mesi (*)
62 anni e 9 mesi (*)
63 anni e 3 mesi (*)
63 anni e 9 mesi ) (*)
64 anni e 3 mesi (*)
64 anni e 9 mesi (*)
65 “ (*)
(* ) età anagrafica alla quale deve essere aggiunto l’ adeguamento incremento speranza di vita che per gli anni 2013,2014 e 2015 è pari a 3 mesi per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.