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Messaggio 1405 del 25 gennaio 2012
Oggetto:
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
L’art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
In attesa dei chiarimenti di carattere normativo, e per consentire alle strutture competenti di procedere alla definizione delle domande di pensione, si forniscono le prime istruzioni di carattere operativo.
1. Nuova denominazione dei trattamenti pensionistici
Il comma 3 dell’art. 24 della legge in argomento prevede che e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia»,
b) «pensione anticipata»,
La nuova denominazione è estesa anche alla pensione contributiva, che veniva comunque denominata “pensione di vecchiaia”.
2. Requisiti di accesso alla pensione dal 1° gennaio 2012
Per l’anno 2012, e con riferimento ai soggetti che perfezionano il requisito a decorrere da tale data, per l’accesso alla pensione sono richiesti i seguenti requisiti:
PENSIONE DI VECCHIAIA
REQUISITI DI ACCESSO PER L’ANNO 2012
ETA’ ANAGRAFICA
REQUISITO CONTRIBUTIVO
DONNE
UOMINI IN ANNI IN SETTIMANE
GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE LAVORATRICI AUTONOME E GESTIONE SEPARATA GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE, LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA 20 1040
62 63 e 6 mesi 66
PENSIONE ANTICIPATA
GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVIE E ESONERATIVE,
LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA
REQUISITO CONTRIBUTIVO
DONNE UOMINI
41 anni e un mese 42 e un mese
3. Decorrenza della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata
Per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito, anagrafico o contributivo, sempreché a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
Per i soggetti che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre, in presenza del requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
4. Requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia contributiva
Il comma 6 dell’articolo 24 della legge in argomento fissa in via generale in 20 anni il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
I requisiti contributivi ed anagrafici sopra illustrati sono pertanto estesi anche alla pensione di vecchiaia contributiva, a partire dal 1° gennaio 2012.
Peraltro per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione di vecchiaia, è perfezionato a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia), tranne per i soggetti, iscritti dal 1°gennaio 1996, con età anagrafica non inferiore a 70 anni, per i quali resta fermo il requisito di 5 anni di contribuzione effettivamente versata.
5. Introduzione del calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012
L’articolo 24, comma 2, della legge 214/2011 dispone che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.
La disposizione si applica ai lavoratori iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e per i quali la pensione veniva finora liquidata con il sistema retributivo.
A partire dal 1° febbraio 2012, le pensioni ed i supplementi contributivi per i lavoratori interessati vengono così determinati:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.
In attesa dell’adeguamento delle procedure:
devono essere liquidate in via provvisoria le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2012 per i soggetti con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011;
devono essere liquidate in via provvisoria le pensioni da liquidare a carico del Fondo delle Ferrovie dello Stato e del Fondo di Quiescenza Poste, che possono avere decorrenza inframese, se risultano accreditati contributi nel mese di gennaio 2012;
le pensioni in regime di Convenzione Internazionale devono essere liquidate con esclusione della contribuzione successiva al 31 dicembre 2011 ;
non devono essere liquidati i supplementi contributivi di pensione che ricomprendano contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.
6. Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, conseguono il diritto alla pensione secondo la previgente normativa.
In tal caso, anche per la decorrenza della pensione occorre fare riferimento alla normativa previgente, che prevede il differimento dell’accesso alla pensione di dodici ovvero diciotto mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti (finestra mobile)
IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI
Uselli