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Messaggio 3844 del 2 marzo 2012
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
Oggetto:beneficio pensionistico in favore dei lavoratori addetti ai lavori faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Certificazione del diritto a pensione in favore di titolari di assegno o pensione di invalidità e di lavoratori che perfezionano il requisito agevolato in più gestioni.
Da parte di alcune Sedi sono stati richiesti chiarimenti in merito al riconoscimento del beneficio pensionistico in oggetto nei confronti di titolari di assegno o pensione di invalidità e di lavoratori che, per effetto dello svolgimento dell’attività faticosa e pesante, come disciplinata dal decreto legislativo n.67/2011, maturano il requisito agevolato in più gestioni pensionistiche.
a) Titolari di assegno o pensione di invalidità
La titolarità di assegno ordinario o pensione di invalidità non costituisce elemento ostativo ai fini della certificazione attestante lo svolgimento dell’attività da lavoro faticoso e pesante ai sensi del decreto legislativo n. 67/2011. Si precisa che la liquidazione della pensione di anzianità con il riconoscimento del beneficio in questione può avvenire solo previa revoca o mancata conferma delle predette prestazioni in conformità con le disposizioni vigenti.
b) Lavoratori che perfezionano il requisito agevolato sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti che in una delle Gestioni del lavoratori autonomi.
E’ possibile che, in favore di lavoratori che hanno presentato domanda per accedere al beneficio pensionistico in oggetto, risulti perfezionato nel medesimo anno o in anni diversi il requisito agevolato richiesto per il riconoscimento del beneficio sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sia in una delle Gestioni dei lavoratori autonomi, per effetto del cumulo dei periodi assicurativi previsto dall’articolo 16, legge n. 233/1990. In tali casi la certificazione deve essere rilasciata nella Gestione speciale o Fondo pensione lavoratori dipendenti dove per primo si perfeziona il requisito agevolato (a prescindere dalla decorrenza della pensione e del relativo importo). Ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo n. 67/2011 (come ribadito dal d.m. 20 settembre 2011) la data di raggiungimento del requisito agevolato è criterio di priorità ai fini del meccanismo di salvaguardia per la copertura degli oneri previsti per ciascun anno. Peraltro, il diritto a pensione con il requisito agevolato può essere conseguito solo nella gestione per la quale è stato rilasciato il certificato in questione, fermo restando la possibilità di conseguire il diritto a pensione in altra gestione, al raggiungimento dei requisiti ordinari.
c) Lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Occorre innanzitutto rammentare che in caso di liquidazione della pensione anticipata agli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 10, dell’art. 3, decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, gli autoferrotranvieri possono utilizzare, secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo, nonché quelli acquisiti nello stesso Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedentemente e successivamente al 1° gennaio 1996. Dunque è prevista la facoltà per gli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri di ottenere la liquidazione della pensione a carico del Fondo stesso oppure a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, previa domanda di trasferimento in quest’ultima gestione di tutta la posizione assicurativa acquisita nel predetto Fondo. In caso di richiesta di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti da parte un lavoratore iscritto al predetto soppresso Fondo, che ha maturato i requisiti per la liquidazione della pensione di anzianità a carico del FPLD ma non nel Fondo speciale, la certificazione deve essere rilasciata a carico dell’AGO. In tali casi la contribuzione fondo da utilizzare ai fini del rilascio della certificazione dovrà essere trasferita con il codice 33. Tale trasferimento sarà funzionale al rilascio della certificazione e dell’eventuale pensione di anzianità con i benefici previsti per i lavori usuranti. Si precisa che qualora il lavoratore non si avvalga di tale certificazione e quindi dei benefici previsti per i lavori faticosi e pesanti e successivamente chieda la pensione di vecchiaia, la contribuzione fondo potrà essere ripristinata, eliminando il predetto codice 33. Nell’ipotesi in cui l’interessato maturi contestualmente sia il diritto a carico del Fondo, sia il diritto a carico dell’AGO, la certificazione andrà emessa nel Fondo, ma in fase di liquidazione della pensione di anzianità il soggetto potrà scegliere il trattamento più favorevole. Qualora l’interessato maturi il diritto alla pensione di anzianità nell’AGO e successivamente nel Fondo, la certificazione andrà emessa a carico della gestione nella quale per prima è stato maturato il diritto alla pensione. In tali casi, in sede di liquidazione della prestazione, non sarà possibile scegliere il trattamento più favorevole, fermo restando che rimane la possibilità di chiedere la pensione di anzianità a carico del Fondo con i requisiti ordinari. Nei casi in cui i richiedenti abbiano in corso una ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità nel Fondo, può essere possibile: - richiedere la certificazione nel Fondo stesso dei benefici dei lavori faticosi e pesanti, previo pagamento dell’intero ammontare dell’onere di ricongiunzione residuo; - richiedere la certificazione in AGO, previa rinuncia dell’operazione di ricongiunzione.
IL DIRETTORE CENTRALE Gabriele Uselli