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Messaggio 4678 del 18 marzo 2013
Allegati n.5
OGGETTO:
Salvaguardia ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 ottobre 2012 (c.d. salvaguardia dei 55.000).
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI TERRITORIALI
L’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (allegato 1), fermo restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dall’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, dall’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012 e del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, continuano ad applicarsi a 55.000 soggetti appartenenti alle sottoindicate categorie di lavoratori, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Il comma 2 del predetto articolo 22 ha, altresì, stabilito che l'Istituto provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55.000 domande di pensione, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci in argomento.
L’articolo 24 del decreto legge in argomento ha altresì previsto, per gli anni 2012, 2013 ed a decorrere dal 2014, la copertura finanziaria annuale degli oneri derivanti dall’articolo 22.
Come previsto dal comma 2 del citato articolo 22, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 ottobre 2012 (allegato 2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, ha definito le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento.
Con il presente messaggio, a scioglimento della riserva formulata al punto 6 del messaggio n. 13343 del 9 agosto 2012, si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.
1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135 e dell’articolo 2 del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Lavoratori di cui all’articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012 e del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012
|
Criteri di ammissione alla salvaguardia |
a) lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali |
Accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011 Cessazione dall’attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011 Perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 |
b) lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 |
Accordi stipulati alla data del 4.12.2011 Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011 Permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età |
c) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione |
Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011 Non rioccupati dopo l’autorizzazione Con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015 |
d) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro: - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile ovvero - in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale |
Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011 Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015 |
L’articolo 6 del citato decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 ha ripartito come segue il numero complessivo dei 55.000 soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135:
Tipologia di soggetti |
Contingente numerico
|
Lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 (lett. a) |
40.000 |
Fondi di solidarietà (lett. b) |
1.600 |
Prosecutori volontari (lett. c) |
7.400 |
Lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 (lett. d) |
6.000 |
TOTALE |
55.000 |
Con riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettere da a) a d), della legge n. 214 del 2011 ed all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto interministeriale dell’1.6.2012 (allegato 3), rimasti esclusi dal beneficio di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000), le Sedi avranno cura di riesaminare le relative posizioni verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8.10.2012 ai fini del riconoscimento del relativo beneficio (c.d. salvaguardia dei 55.000).
Le Sedi avranno altresì cura di segnalare, tramite la casella di posta elettronica dedicata di cui al successivo punto 7 del presente messaggio, i nominativi dei lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della c.d. salvaguardia dei 55.000 non inseriti nell’applicativo MONITORAGGIO 65MILA.
2. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati (art. 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012)
2.1 Lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31.12.2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali (art. 22, comma 1, lettera a))
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 40.000 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultano cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali maturano i requisiti per il pensionamento, vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della medesima legge.
Nel computo di detti lavoratori devono essere considerati anche quelli ai quali è stata estesa, da disposizioni legislative successive, l’applicazione della legge n. 223 del 1991, più precisamente:
1) l’articolo 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ai lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200, ( tali lavoratori sono indicati in procedura dsweb con codice intervento 013, per effetto della data di licenziamento fino al 30.12.2012), da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (tali lavoratori sono indicati in procedura dsweb con codice intervento 014, per effetto della data di licenziamento fino al 30.12.2012);
2) l’art. 1 bis del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291 integrato e modificato dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166 relativo ai lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate (in procedura dsweb indicati con codice intervento 562);
3) l’articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 relativo ai lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da queste derivate (in procedura dsweb indicati con codice intervento 561).
Ai lavoratori di cui al presente punto destinatari del beneficio in parola continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata.
Atteso che la prestazione dell’indennità di mobilità può essere sospesa nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, si precisa che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria - entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento- deve essere verificato tenendo conto della data del 21 gennaio 2013, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.
Pertanto, gli eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, successivi al 21 gennaio 2013, non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono maturare i requisiti per il pensionamento.
Ne consegue anche che i periodi di sospensione non potranno in ogni caso essere considerati, ai fini della determinazione del periodo di fruizione, per i lavoratori licenziati successivamente alla predetta data del 21 gennaio 2013.
Si specifica, inoltre, che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola, posto che la norma di legge in argomento si riferisce ai lavoratori che godono dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991 e dunque alla sola indennità di mobilità ordinaria. Al riguardo, si fa rinvio ai chiarimenti forniti al punto 1 del messaggio n. 3890 del 5 marzo 2013.
Si precisa infine che i lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato accordi in sede non governativa (per es: accordi aziendali o regionali o comunque locali) sono esclusi dalla presente salvaguardia.
Con riferimento ai lavoratori in esame, l’articolo 3 del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 ha disposto che le imprese comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:
- entro il 20 febbraio 2013 e cioè entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento;
- entro il 31 marzo di ogni anno successivo al 2012 l’elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.
Detti elenchi di lavoratori dovranno essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, utilizzando un file Excel che dovrà esporre i dati secondo il modello di cui all’allegato 4.
Tale modello sarà debitamente pubblicato nei siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Inps, nei quali sarà specificato l’indirizzo elettronico presso cui inviare detto file.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro provvederà successivamente a trasmette all’Istituto, entro 15 giorni dal ricevimento, l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati e/o da licenziare, attestando che detti elenchi scaturiscono da accordi governativi stipulati entro il 31.12.2011.
L’Istituto al ricorrere dei prescritti requisiti, ammette, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, i nominativi dei lavoratori in essi contenuti alla procedura di monitoraggio per l’identificazione dei potenziali destinatari della salvaguardia in argomento.
2.2 Lavoratori per i quali era previsto da accordi stipulati alla data del 4.12.2011 l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 (art. 22, comma 1, lettera b))
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.600 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011, sulla base di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011.
Per tali lavoratori è prevista la permanenza a carico dei citati Fondi fino a 62 anni di età, ancorché gli stessi maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previgenti.
Per gli assegni erogati dai Fondi di solidarietà del personale del credito e del personale del credito cooperativo, nonché del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato, la scadenza dell’assegno - esclusivamente per consentire la maturazione dei 62 anni di età - può superare il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di settore, avendo i relativi Comitati amministratori assunto in merito apposite delibere.
Come comunicato al punto 4) del messaggio n. 20944 del 19.12.2012, le domande presentate con decorrenza assegno straordinario dal 1° febbraio 2013 hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.
Dal monitoraggio effettuato per l’individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da data successiva - dei destinatari della normativa in deroga, è risultato che i due contingenti numerici dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, pari rispettivamente a 17.710 unità e 1.600 unità, che possono usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma per l’accesso la pensionamento, è da considerarsi esaurito con la decorrenza 1° aprile 2013 (cfr. messaggio n. 3771 del 4 marzo 2013).
Tuttavia, la Direzione centrale pensioni continuerà ad effettuare l’attività di monitoraggio illustrata nel citato messaggio del 19 dicembre 2012, con cadenza mensile, al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nel plafond assegnato.
Poiché con riguardo al secondo contingente (pari a 1.600 unità) la legge n. 135/2012 prevede un termine iniziale (anno 2014) per la relativa copertura finanziaria, ma non un termine finale, le Sedi potranno prendere in considerazione anche le domande di assegno straordinario finalizzato alla pensione in deroga con decorrenza successiva al 31 dicembre 2019.
2.3 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 22, comma 1, lettera c))
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 7.400 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente al 4 dicembre 2011 che:
- perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011);
- non hanno ripreso alcuna attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ad eccezione dello svolgimento di lavoro socialmente utile che non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro (cfr. punto 2.4 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012);
- possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011.
La condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, deve essere resa nota dall’interessato mediante la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e verificata sulla base delle informazioni delle banche dati nella disponibilità dell’Istituto. A tal riguardo si fa rinvio a quanto chiarito al punto 3 del messaggio n. 1500 del 24.1.2013.
Si precisa che le autorizzazioni ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part-time (art. 8 del d.lgs. n. 564 del 1996), nonché, a periodi di sospensione del rapporto di lavoro non coperti da contribuzione (es. aspettative non retribuite), non potendo essere equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione del rapporto di lavoro, non consentono ai lavoratori autorizzati di beneficiare della salvaguardia in esame (vedi punto 2.4.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012).
2.4 Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo (art. 22, comma 1, lettera d))
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.000 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31.12.2011:
- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c.,
ovvero,
- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
a condizione che:
- successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non si sono rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa;
- risultano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6.12.2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6.1.2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011);
- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulta da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero, altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto gli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 hanno disposto quanto segue.
Le istanze di accesso al beneficio di cui alla norma in esame, corredate dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, devono essere presentate entro il 21 maggio 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21.1.2013) alle Direzioni territoriali del lavoro innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali, ovvero, in caso di accordi collettivi, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza dei lavoratori cessati.
Per l’esame delle predette istanze sono istituite specifiche Commissioni presso le competenti Direzioni territoriali del lavoro.
Dette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.
Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni vengono comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica.
Avverso i provvedimenti delle Commissioni l’interessato può presentare riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
Con riferimento alla categoria di lavoratori di cui al presente punto si fa rinvio ai chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 6 del 25 gennaio 2013 (allegato 5).
In particolare, nella predetta circolare è stato chiarito che “la procedura di cui alla presente Circolare è da considerarsi altra e diversa rispetto a quella contenuta nella circolare n. 19/2012 in quanto risulta essere diversa la normativa di riferimento in base alla quale, in presenza dei requisiti richiesti, è possibile presentare ISTANZA di ammissione al beneficio, il cui contingente numerico è stabilito dal D.I. 8 ottobre 2012.”
Pertanto, i lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, della legge n. 14 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lett. g) e h), del decreto interministeriale dell’1 giugno 2012, le cui domande di accesso al beneficio di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, siano state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro e, tuttavia, siano rimasti esclusi (es. per incapienza del contingente numerico) dal predetto beneficio, sono tenuti a presentare istanza per l’accesso al beneficio di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012, alle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 21 maggio 2013.
Ne deriva che le decisioni delle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro di accoglimento delle istanze presentate dai lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, della legge n. 14 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del decreto interministeriale dell’1 giugno 2012, rimasti esclusi dal beneficio di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, non sono utili per l’ammissione alla salvaguardia di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.
3. Disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze applicabili ai lavoratori salvaguardati.
Ai lavoratori di cui ai punti 1 e 2 del presente messaggio continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
A tal riguardo si fa rinvio ai chiarimenti forniti con riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012:
- nell’allegato n. 4 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012;
- nei punti 1,2,3.1,3.2,4 del messaggio n. 20600 del 13.12.2012;
- nel punto 3 del messaggio n. 1500 del 24.1.2013.
4. Monitoraggio
Con messaggio dedicato saranno illustrate le modalità applicative delle disposizioni in oggetto, nonché del riesame delle posizioni già trattate ai fini della salvaguardia disciplinata dal decreto interministeriale 1° giugno 2012.
5. Punto di Consulenza “Sportello Amico”
Come noto, con i messaggi nn. 12196 e 12310 del 2012 sono state fornite le istruzioni operative per l’attivazione e gestione dei Punti di Consulenza “Sportello Amico” in favore dei lavoratori interessati alla salvaguardia di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012.
Nel confermare le disposizioni già impartite, anche per le tipologie di lavoratori ammessi alla c.d. salvaguardia dei 55.000 ed al fine di assicurare il corretto ed efficace svolgimento del servizio, si rammenta la necessità che:
? ciascuna struttura territoriale attivi almeno un punto di consulenza “Sportello Amico”;
? l’orario di ricevimento dello sportello, conformemente a quanto stabilito con la circolare n. 66 del 2012, non sia inferiore a 28 ore settimanali per le Agenzie interne e complesse ed a 20 ore per le Agenzie territoriali.
6. Sinergie
Per quanto riguarda le sinergie tra le Sedi Inps, Gestione ex Inpdap, Gestione ex Enpals e le Direzioni territoriali del lavoro, anche alla luce di quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 6 del 25.1.2013, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei punti 3 e 3.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012 e nel punto 2 del messaggio 14907 del 14.9.2012.
In particolare, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio di cui al precedente punto 4, i funzionari Inps componenti delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro trasmettono tempestivamente ai propri referenti regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di lavoro, natura individuale o collettiva dell’accordo di incentivo all’esodo) dei soggetti di cui al punto 2.4 del presente messaggio, le cui domande di accesso alla c.d. salvaguardia dei 55.000 sono state accolte dalle predette Commissioni.
I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi dei predetti soggetti ed all’invio dello stesso alla Direzione Centrale Pensioni, tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo punto.
Resta fermo l’obbligo - di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 ed alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 25 gennaio 2013 - delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro di comunicare all’Inps, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso al beneficio di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 presentate dai soggetti di cui al punto 2.4 del presente messaggio.
7. Caselle di posta elettronica
Per la soluzione dei quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto è stata istituita la casella di posta elettronica “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
”, priva di rilevanza esterna.
Pertanto, i predetti quesiti possono essere indirizzati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alle seguenti caselle di posta elettronica:
a) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
;
b) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
per i lavoratori iscritti alla Gestione ex Inpdap;
c) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
per i lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals.
Sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.
Il Direttore Generale
Nori