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Messaggio 12577 del 2 agosto 2013
Oggetto:
Salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze del 22 aprile 2013 (c.d. salvaguardia dei 10.130).
L'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (allegato 1), ferme restando le disposizioni di salvaguardia previste dall’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, dall’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012 e dai decreti interministeriali del 1° giugno 2012 e dell’8 ottobre 2012, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, continuano ad applicarsi a soggetti appartenenti a determinate categorie di lavoratori che di seguito si illustrano, ancorché gli stessi maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Il comma 233 del predetto articolo 1 ha stabilito, altresì, che l'Istituto provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, sulla base:
a) della data di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori collocati in mobilità' ordinaria o in deroga;
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria;
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231 per i lavoratori cessati a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo.
Il comma 234 del citato articolo 1 ha determinato le risorse finanziarie destinate al riconoscimento del beneficio di cui al comma 231, stabilendo il limite massimo dell'onere finanziario in 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal predetto comma 234 non saranno prese in considerazione ulteriori domande.
Pertanto, le disposizioni in esame relative a tale salvaguardia consentono l’accesso al pensionamento, con le regole vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, nei confronti di coloro il cui trattamento pensionistico ha decorrenza entro il 31 dicembre 2020.
Come previsto dal comma 232 del citato articolo 1, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 22 aprile 2013 (allegato 2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, ha definito le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento e ha determinato in n. 10.130 il contingente complessivo dei beneficiari della stessa.
Con il presente messaggio, condiviso nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. 29/0003146/P del 1°/08/2013, si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.
1. Tipologie di lavoratori, criteri di ammissione alla salvaguardia e ripartizione del contingente numerico
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012 e all’art. 2 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
CATEGORIE
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011.
- perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011, anche se abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
- conseguimento, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
c) Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012:
- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività
- conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
d) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario.
- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
L’articolo 9 del citato decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha ripartito come segue il numero complessivo dei 10.130 soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 231, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:
Tipologia di soggetti
Contingente numerico
- lavoratori collocati in mobilità ordinaria od in deroga, lettera a) del comma 231
2.560
- prosecutori volontari, lettera b) del comma 231
1.590
- lavoratori cessati, lettera c) del comma 231
5.130
- prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità, lettera d) del comma 231
850
TOTALE
10.130
2. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati (art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012)
2.1 Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 231, lettera a))
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.560 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
I predetti lavoratori dovranno maturare i requisiti utili al trattamento pensionistico durante i predetti periodi di fruizione dell’indennità di mobilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
a) Criterio ordinatorio
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
b) Casi di sospensione dell’indennità di mobilità
Al riguardo occorre differenziare le sospensioni a seconda che trattasi di mobilità ordinaria oppure mobilità in deroga.
Nella mobilità ordinaria, attese le disposizioni previste nell’art. 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, si verifica sia la sospensione della prestazione sia lo slittamento del periodo di fruizione; pertanto, quest’ultimo potrà essere applicato tenendo conto solo delle sospensioni intervenute alla data del 28 maggio 2013 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto interministeriale del 22 aprile 2013).
Nella mobilità in deroga, i periodi di sospensione non determinano l’effetto dello slittamento del periodo di fruizione e pertanto non ha rilievo la data di pubblicazione del citato decreto.
c) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori del presente punto, l’articolo 4 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha stabilito quanto segue.
I lavoratori in parola devono presentare le istanze di accesso al beneficio alla salvaguardia, corredate dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013), precisando altresì la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora i lavoratori di che trattasi non siano in grado di produrre l'accordo a seguito del quale sono stati collocati in mobilità, sarà cura della DTL acquisire lo stesso presso i datori di lavoro che hanno proceduto ai licenziamenti o presso le competenti Pubbliche Amministrazioni.
Al fine di attribuire una data certa all'accordo di messa in mobilità, la Direzione territoriale competente si avvarrà, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilità, ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Le DTL competenti dovranno trasmettere all’INPS, entro 45 giorni dall’acquisizione, le istanze di che trattasi - corredate di tutta la documentazione richiesta - con le modalità illustrate nel successivo punto 2.1. d).
d) Commissioni competenti istituite presso le DTL
L’articolo 6 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha stabilito che per l’esame delle predette istanze sono competenti le Commissioni già istituite, in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012.
La partecipazione alle Commissioni di cui sopra, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Si rammenta che dette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.
In base alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 del D.I. 22 aprile 2013, le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica.
Avverso i provvedimenti delle Commissioni, secondo quanto statuito dal comma 2 del citato articolo 7, gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
2.2 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, comma 231, lettera b))
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in n. 1.590 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 i quali:
- possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
- anche se abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che abbiano conseguito successivamente al 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;
- perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
a) Criterio ordinatorio
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari.
b) Autorizzazioni ai versamenti volontari per periodi di lavoro part-time e/o sospensione del rapporto di lavoro
Si rammenta che le autorizzazioni ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part-time (art. 8 del d.lgs. n. 564 del 1996), nonché, a periodi di sospensione del rapporto di lavoro non coperti da contribuzione (es. aspettative non retribuite), non potendo essere equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione del rapporto di lavoro, non consentono ai lavoratori autorizzati di beneficiare della salvaguardia in esame (vedi punto 2.4.1 del messaggio n. 13343 del 2012 e punto 2.3 del messaggio n. 4678 del 2013).
c) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha disposto altresì quanto segue.
I lavoratori di che trattasi devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esame all’INPS, entro il 25 settembre 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013).
Le istanze devono essere inoltrate in modalità telematica.
Al riguardo, si richiama il messaggio n. 8824 del 30 maggio 2013.
In particolare, è stato precisato che “i due moduli, AP90 (prosecuzione volontaria della contribuzione) e AP91 (prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria), allegati al presente messaggio, sono pubblicati nella sezione “MODULI” presente nella pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it). Gli stessi sono scaricabili, compilabili e possono essere presentati alla sede INPS di competenza tramite:
· - l’applicazione “Invia moduli on-line” presente sempre nella sezione “MODULI”, da parte del cittadino in possesso di PIN dispositivo;
· - Ente di Patronato, mediante i “Servizi per i Patronati” -> sezione Servizi -> ModulisticaOnLine;
· - posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata della sede INPS di competenza. Gli indirizzi PEC delle sedi INPS sono pubblicati nella sezione “Le Sedi INPS”, presente nella pagina iniziale del sito dell’INPS”.
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
d) Attività delle Sedi territoriali competenti
Alle Sedi verranno fornite le posizioni dei prosecutori volontari esclusi dalle precedenti salvaguardie a causa dello svolgimento di attività lavorativa successiva alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, al fine di informarli della circostanza che, per accedere al beneficio della salvaguardia in argomento, devono presentare all’INPS istanza entro il 25 settembre 2013 secondo le modalità indicate alla lettera c) del presente punto.
Per questa particolare categoria a breve verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo.
Relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle posizioni in argomento, le Sedi non dovranno adottare provvedimenti di reiezione.
e) Criteri di verifica per la tipologia di attività lavorativa e limiti di reddito che consentono di accedere al beneficio della salvaguardia
Per quanto concerne la verifica della tipologia dell’attività lavorativa svolta dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di cui al presente punto nonché del reddito che consente ai medesimi il diritto all’accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, alla luce delle indicazioni fornite con la nota ministeriale citata in premessa, si forniscono le seguenti indicazioni.
Possono accedere al beneficio della salvaguardia i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria a condizione che:
· possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
· anche se abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa, a prescindere da qualsiasi reddito, dopo la predetta autorizzazione ed entro il 4 dicembre 2011;
· anche se dopo il 4 dicembre 2011, abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa a condizione che abbiano conseguito, successivamente a tale data, un reddito annuo lordo complessivo riferito alle richiamate attività non superiore a euro 7.500.
2.3 Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 231, lettera c))
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in n. 5.130 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012:
- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione che:
- abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
- perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
L’articolo 3, comma 2, del D.I. del 22 aprile 2013 stabilisce che tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero, agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.
a) Criterio ordinatorio
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
b) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 5 del D.I. del 22 aprile 2013 ha disposto che gli stessi devono presentare alle Direzioni Territoriali del Lavoro istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, corredata dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le predette istanze devono essere presentate entro il 25 settembre 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013) alle Direzioni territoriali del lavoro innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali, ovvero, in caso di accordi collettivi, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza dei lavoratori cessati.
Si precisa che i lavoratori di cui al presente punto, rimasti esclusi dalle precedenti salvaguardie (65.000 e 55.000), le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro, sono tenuti a presentare istanza per l’accesso al beneficio di cui all’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, alle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 25 settembre 2013.
c) Commissioni competenti istituite presso le DTL
L’articolo 6 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha stabilito che per l’esame delle predette istanze sono competenti le Commissioni già istituite, in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012.
La partecipazione alle Commissioni di cui sopra è cenno non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Si rammenta che dette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.
In base alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 del D.I 22 aprile 2013, le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica.
Avverso i provvedimenti delle Commissioni, secondo quanto statuito dal comma 2 del citato articolo 7, gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
d) Attività delle Sedi territoriali competenti
Come già illustrato al punto 2.2., lett. d), del presente messaggio per i prosecutori volontari, anche in riferimento ai lavoratori di che trattasi, esclusi dalle precedenti salvaguardie a causa dello svolgimento di attività lavorativa successiva alla data di cessazione, verranno fornite alle Sedi le relative posizioni.
Quanto sopra al fine di consentire alle stesse Sedi di informare tali lavoratori della circostanza che, per accedere al beneficio della salvaguardia in argomento, devono presentare alle DTL istanza entro il 25 settembre 2013 secondo le modalità indicate alla lettera b) del presente punto.
Anche per tale categoria di lavoratori verranno a breve fornite ulteriori istruzioni al riguardo.
Relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle posizioni in argomento, le Sedi non dovranno adottare provvedimenti di reiezione.
e) Criteri di verifica per la tipologia di attività lavorativa e limiti di reddito che consentono di accedere al beneficio della salvaguardia
Per quanto concerne la verifica della tipologia dell’attività lavorativa svolta dai soggetti cessati entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, nonché del reddito che consente a tali soggetti il diritto all’accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, alla luce delle indicazioni fornite con la nota ministeriale citata in premessa, si forniscono le seguenti indicazioni.
Possono accedere al beneficio della salvaguardia i soggetti di cui alla presente lettera:
· anche se abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa a prescindere da qualsiasi reddito dopo la cessazione ed entro il 30 giugno 2012;
· anche se, successivamente al 30 giugno 2012, abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa a condizione che abbiano conseguito, successivamente a tale data un reddito annuo lordo complessivo riferito alle richiamate attività non superiore a euro 7.500
2.4 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario (articolo 1, comma 231, lett. d))
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in n. 850 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che:
- dopo la cessazione del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità effettuino i versamenti volontari che consentano il perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (data di scadenza del trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
Nei confronti di tali lavoratori non risultano applicabili le condizioni per l’accesso alla salvaguardia in argomento previste per i lavoratori appartenenti alle categoria illustrata al punto 2.2 del presente messaggio. Pertanto, per questa tipologia di lavoratori, l’eventuale rioccupazione successiva al termine del periodo di mobilità determinerà l’esclusione dalla salvaguardia.
Per completezza, relativamente ai lavoratori del presente punto, si richiamano i chiarimenti forniti al punto 3.6 della circolare n. 50 del 17/4/2008 e con messaggio n. 020286 del 10/12/2012.
In particolare nella circolare e nel messaggio sopra citati è stato chiarito che, in analogia a quanto previsto per le domande presentate durante i periodi di disoccupazione indennizzata (comprensiva della mobilità), anche le istanze prodotte da soggetti collocati in mobilità ordinaria devono essere definite positivamente, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti volontari per i soli periodi precedenti o successivi a quello di mobilità.
Qualora le domande di prosecuzione volontaria siano state respinte, le Sedi dovranno riesaminarle in base ai criteri illustrati nella circolare n. 50 e nel msg. n. 020286.
a) Criterio ordinatorio
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari.
b) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha disposto che i medesimi devono presentare all’INPS istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esame entro il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del predetto decreto interministeriale).
Le istanze devono essere inoltrate in via telematica, secondo le modalità già illustrate al precedente punto 2.2, lett. c) del presente messaggio relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria.
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento presso la Sede competente.
c) Attività delle Sedi territoriali competenti
Relativamente a tali lavoratori esclusi dalle precedenti salvaguardie in quanto non potevano far valere un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, alle Sedi - come illustrato al punto 2.2., lett. d), del presente messaggio relativamente ai prosecutori volontari - verranno fornite le relative posizioni.
Quanto sopra al fine di consentire alle stesse Sedi di informare tali lavoratori della circostanza che per accedere al beneficio della salvaguardia in parola, devono presentare istanza all’INPS entro il 25 settembre 2013 secondo le modalità indicate alla lettera b) del presente punto.
Anche per tale categoria di lavoratori a breve verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo.
Relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle posizioni in argomento, le Sedi non dovranno adottare provvedimenti di reiezione.
3. Disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze applicabili ai lavoratori salvaguardati.
Ai lavoratori destinatari della salvaguardia in argomento, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
A tal riguardo si fa rinvio ai chiarimenti forniti, con riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, all’articolo 6, commi 2-ter, della legge n. 14 del 2012, all’articolo 22 della legge 7 agosto 2012, n. 135:
- nell’allegato n. 4 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012;
- nei punti 1,2,3.1,3.2 del messaggio n. 20600 del 13.12.2012;
- nell’allegato n. 1 della circolare n.76 dell’8 maggio 2013.
4. Monitoraggio
Con successivo messaggio saranno illustrate le modalità applicative del monitoraggio relativo alla salvaguardia in argomento.
5. Punto di Consulenza “Sportello Amico”
Come noto, con i messaggi n. 12196 e n. 12310 del 2012 sono state fornite le istruzioni operative per l’attivazione e gestione dei Punti di Consulenza “Sportello Amico” in favore dei lavoratori interessati alle salvaguardie di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012.
Nel confermare le disposizioni già impartite, anche per le tipologie di lavoratori ammessi alla c.d. salvaguardia dei 10.130 ed al fine di assicurare il corretto ed efficace svolgimento del servizio, si rammenta la necessità che:
▪ ciascuna struttura territoriale attivi almeno un punto di consulenza “Sportello Amico”;
▪ l’orario di ricevimento dello sportello, conformemente a quanto stabilito con la circolare n. 66 del 2012, non sia inferiore a 28 ore settimanali per le Agenzie interne e complesse ed a 20 ore per le Agenzie territoriali.
a) Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
Per quanto riguarda i comportamenti da adottare qualora pervengano istanze di accesso alla salvaguardia o richieste di appuntamento presso lo Sportello Amico, da soggetti non inclusi negli elenchi che saranno forniti alle Sedi o che non hanno mai presentato richiesta di accesso alle precedenti salvaguardie (65.000 e 55.000), si precisa quanto segue.
In tali fattispecie le Sedi avranno cura di svolgere tutte le attività propedeutiche (es. sistemazione conto assicurativo, ecc.) al fine di verificare se nei confronti degli stessi sussistano i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici di una delle tre salvaguardie.
Quanto sopra dovrà essere effettuato in attesa dell’acquisizione delle istanze di cui all’articolo 8 del D.I. 22 aprile 2013 presentate dai prosecutori volontari di cui ai punti 2.2 e 2.4 del presente messaggio.
Analoghi adempimenti, in attesa dell’acquisizione dei provvedimenti di accoglimento da parte delle DTL, dovranno essere effettuati nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga e dei cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo di cui ai punti 2.1 e 2.4. del presente messaggio.
6. Sinergie
Per quanto riguarda le sinergie tra le Sedi Inps, Gestione dipendenti pubblici, Gestione ex Enpals e le Direzioni territoriali del lavoro, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei punti 3 e 3.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012, nel punto 2 del messaggio 14907 del 14.9.2012 e nel punto 6 del messaggio n. 4678 del 18.03.2013.
In particolare, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio di cui al precedente punto 4 i funzionari Inps componenti delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro trasmettono tempestivamente ai propri referenti regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di lavoro, natura individuale o collettiva dell’accordo di incentivo all’esodo) dei soggetti di cui ai punti 2.1 e 2.4 del presente messaggio, le cui domande di accesso alla salvaguardia sono state accolte dalle predette Commissioni.
I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi dei predetti soggetti ed all’invio dello stesso alla Direzione Centrale Pensioni, tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo punto.
Resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, delle Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro di comunicare all’Inps, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso al beneficio di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012 presentate dai soggetti di cui ai punti 2.1 e 2.4 del presente messaggio.
7. Caselle di posta elettronica
Per la soluzione dei quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto è stata istituita la casella di posta elettronica “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ”, priva di rilevanza esterna.
Pertanto, i predetti quesiti possono essere indirizzati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alle seguenti caselle di posta elettronica:
a) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;
b) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici;
c) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. per i lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals.
Al riguardo, si precisa che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.
Il Direttore generale
Nori
Allegato n. 1
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212 )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
omissis
231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si
applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo,
anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30
settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a
seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il
31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al
trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di
godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro
il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto,
successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi
attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a
condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre
2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non
superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il
30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile
ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative
a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione
che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno
2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non
superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità
ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della
relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione
della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a
condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo sulla base
delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo
22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni
dalla data di assegnazione del relativo schema.
233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi
dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sulla base:
a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga,
della data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente
l'autorizzazione ai versamenti volontari;
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di
accordi di cui alla lettera c) del comma 231.
234. Il beneficio di cui al comma 231 è riconosciuto nel limite
massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro
per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107
milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno
2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Omissis
Allegato n. 2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 aprile 2013
Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione
platea salvaguardati. Terzo contingente. (13A04566)
(GU n.123 del 28-5-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che prevede che le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012, si applicano anche ai
seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30
settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a
seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il
31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al
trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di
godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro
il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano
svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011,
qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre
2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il
30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile
ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione
che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno
2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita'
ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della
relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione
della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a
condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
Visto l'articolo 1, comma 232, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che prevede che le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui al sopra riportato comma 231 vengano definite sulla base delle
procedure di cui al comma 15 dell'art. 24 del decreto legge 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e all'art. 22 del decreto legge 6 luglio 2012,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da
esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo
schema, e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle domande
di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso
di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari
stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228 del
2012, non sono prese in considerazione ulteriori domande nel caso di
raggiungimento del predetto limite numerico;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1°
giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n.
171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti
interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette
disposizioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio
2013, n. 17;
Visto l'articolo 1, comma 233, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che prevede che l'Inps provveda al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231
sopraindicato che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:
a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga,
della data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente
l'autorizzazione ai versamenti volontari;
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di
accordi di cui alla lettera c) del comma 231;
Visto l'articolo 1, comma 234, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che prevede che il beneficio di cui al comma 231 sopra
illustrato e' riconosciuto nel limite massimo di € 64 milioni per
l'anno 2013, di € 134 milioni per l'anno 2014, di € 135 milioni per
l'anno 2015, di € 107 milioni per l'anno 2016, di € 46 milioni per
l'anno 2017, di € 30 milioni per l'anno 2018, di € 28 milioni per
l'anno 2019 e di € 10 milioni per l'anno 2020;
Vista la nota dell'INPS n. 1885 in data 7 marzo 2013 che, sulla
base delle risorse finanziarie individuate al capoverso precedente,
ha consentito di verificare la congruita' del contingente numerico
programmato con riferimento ai lavoratori rientranti nelle categorie
riportate alle lettere a), b), c), d) del citato articolo 1, c. 231;
Acquisito il parere della Commissione speciale per l'esame degli
atti del Governo della Camera dei Deputati adottato nella seduta del
3 aprile 2013 e il parere della Commissione speciale per l'esame dei
disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di altri
provvedimenti urgenti presentati dal Governo del Senato della
Repubblica adottato nella seduta dell'11 aprile 2013;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione
dell'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, individuando alla tabella di cui al successivo articolo 9 del
presente decreto, il limite massimo numerico e la ripartizione dei
soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente
decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite
delle risorse indicate al comma 234 del medesimo articolo 1.
Art. 2
1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa
continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ancorche' maturino il requisito per il pensionamento successivamente
al 31 dicembre 2011, che versano nelle seguenti condizioni:
a) lettera a) del citato art. 1 c. 231
lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre
2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di
accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre
2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento
pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita'
di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
b) lettera b) del citato art. 1 c. 231
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano
svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011,
qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre
2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500 annui;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214;
c) lettera c) del citato art. 1 c. 231
ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30
giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai
sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile
ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione
che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno
2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non
superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) lettera d) del citato art. 1 c. 231
ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita'
ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della
relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione
della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a
condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Art. 3
1. Ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, nell'esame delle istanze presentate dai soggetti
interessati di cui al precedente articolo 2, l'Inps tiene conto dei
seguenti criteri di precedenza:
a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga:
data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione: data di cessazione del rapporto di lavoro
precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
c) per i lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del
presente decreto: data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente
decreto conseguono il beneficio a condizione che la data di
cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e
oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni
Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti
individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La
documentazione da produrre per comprovare quanto precede e' indicata
al successivo articolo 5.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 232, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande
di pensionamento dei lavoratori di cui all'articolo 2 del presente
decreto prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite
numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del
citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non siano prese in
considerazione ulteriori domande.
Art. 4
1. I soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del presente
decreto, che intendono usufruire del beneficio presentano istanza,
corredata dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in
mobilita', alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente
per territorio, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, indicando altresi' la data
di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Qualora il soggetto interessato non sia in grado di produrre
l'accordo a seguito del quale e' stato posto in mobilita', la DTL
provvedera' ad acquisire lo stesso presso il datore di lavoro che ha
proceduto al licenziamento o presso la competente Pubblica
Amministrazione.
3. Allo scopo di attribuire una data certa all'accordo di messa in
mobilita', la Direzione territoriale competente si avvale, tra gli
altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilita', ivi
inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223, nonche' il versamento di cui al comma 3 del
medesimo articolo.
4. Entro 45 giorni dall'acquisizione dell'istanza del soggetto
interessato, completa di tutta la documentazione richiesta, la DTL
trasmette l'istanza all'INPS.
Art. 5
1. I soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente
decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui
all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto
di lavoro secondo le seguenti modalita':
a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di
accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di
procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale
del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla
Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza
del lavoratore cessato.
2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 6
1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui agli articoli che
precedono le Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui all'articolo 4,
comma 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in
data 8 ottobre 2012.
2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non da'
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 7
1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui
all'articolo 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate con
tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica.
2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 6,
comma 1, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla
Direzione Territoriale del Lavoro presso cui e' stata presentata
l'istanza.
Art. 8
1. I soggetti di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 2 del
presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai benefici
di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 9
1. In conformita' agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il
numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di
cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e successive modificazioni, e' determinato in 10.130 unita',
ripartite come segue:
|=======================================================|===========|
| Tipologia di soggetti |Contingente|
| | Numerico |
|=======================================================|===========|
|Mobilita' ordinaria od in deroga, lettera a) | |
|del comma 231: | |
| | |
|lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 | |
|settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in | |
|deroga a seguito di accordi governativi o non | |
|governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che| |
|abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento | 2560 |
|pensionistico entro il periodo di fruizione | |
|dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, | |
|commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero| |
|durante il periodo di godimento dell'indennita' di | |
|mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre| |
|2014. | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
|Prosecutori volontari, lettera b) del comma 231; | |
| | |
|lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria | |
|della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con | |
|almeno un contributo volontario accreditato o | |
|accreditabile alla data di entrata in vigore del | |
|decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con | |
|modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, | |
|ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima| |
|data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non | |
|riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo | 1590 |
|indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione | |
|volontaria, a condizione che: | |
|1) abbiano conseguito successivamente alla data del | |
|4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo | |
|riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; | |
|2) perfezionino i requisiti utili a comportare la | |
|decorrenza del trattamento pensionistico entro il | |
|trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in | |
|vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, | |
|convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre | |
|2011, n. 214. | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
|Lavoratori cessati, lettera c) del comma 231: | |
| | |
|lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro | |
|entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi | |
|individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli | |
|410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in| |
|applicazione di accordi collettivi di incentivo | |
|all'esodo stipulati dalle organizzazioni | |
|comparativamente piu' rappresentative a livello | |
|nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano | |
|svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non | 5.130 |
|riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo | |
|indeterminato, a condizione che: | |
|1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 | |
|giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo | |
|riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; | |
|2) perfezionino i requisiti utili a comportare la | |
|decorrenza del trattamento pensionistico entro il | |
|trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in | |
|vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, | |
|con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
|Prosecutori volontari in attesa di concludere la | |
|mobilita', lettera d) del comma 231: | |
| | |
|lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria | |
|della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e | |
|collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i | |
|quali, in quanto fruitori della relativa indennita', | |
|devono attendere il termine della fruizione della | 850 |
|stessa per poter effettuare il versamento volontario, a| |
|condizione che perfezionino i requisiti utili a | |
|comportare la decorrenza del trattamento pensionistico | |
|entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di | |
|entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, | |
|convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 | |
|del 2011. | |
|=======================================================|===========|
| TOTALE | 10.130 |
|=======================================================|===========|
Art. 10
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2013
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Fornero
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 6, foglio n. 356