Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Norme Messaggi ME 2013 Messaggio 18730 del 19 novembre 2013
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
- Dettagli
- Visite: 7776
Messaggio 18730 del 19 novembre 2013
Oggetto
Anticipo dell’età pensionabile di cui all’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 previsto per le lavoratrici madri. Chiarimenti in merito alla maturazione dell’età pensionabile al 31 dicembre 2011.
Testo
A seguito delle richieste di chiarimento formulate da alcune sedi in ordine alla maturazione dell’età pensionabile al 31 dicembre 2011, in applicazione dell’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui prevede l’anticipo dell’età pensionabile per le lavoratrici madri:
1) il cui trattamento pensionistico è determinato esclusivamente secondo il sistema contributivo;
2) che esercitano la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995;
3) che esercitano nella Gestione separata la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 282 del 1996,
si precisa quanto segue.
Com’è noto, l’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 riconosce alle predette lavoratrici un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi.
1) Lavoratrici madri il cui trattamento pensionistico è determinato esclusivamente secondo il sistema contributivo.
Con riferimento alle lavoratrici madri il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, si fa rinvio a quanto chiarito al punto 1 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013.
2) Lavoratrici madri che esercitano la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.
Con riferimento alle lavoratrici madri che esercitano la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 , si richiama il punto 6 del citato messaggio nel quale è stato chiarito, tra l’altro, che i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, sia dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prescritti dalla legge vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla base delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge, ancorché esercitino la facoltà di opzione successivamente al 31 dicembre 2011.
Pertanto, le lavoratrici madri che, al 31 dicembre 2011, abbiano perfezionato sia i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione di cui al citato articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995), sia i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo previsti dalle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, tra i quali l’età pensionabile anticipata di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, nonché, il requisito dell’importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale in caso di età pensionabile inferiore a 65 anni, possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla base delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge, ancorché esercitino la facoltà di opzione successivamente al 31 dicembre 2011 (cfr. punto 7.1 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).
Al riguardo, si rammenta, come chiarito nell’ultimo capoverso del richiamato punto 6 del più volte citato messaggio n. 219, che al ricorrere di tutti i prescritti requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la pensione di vecchiaia in favore dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione non può decorrere da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di opzione.
Alle lavoratrici madri che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dopo il 31 dicembre 2011, invece, l’anticipo dell’età pensionabile di cui all’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 deve essere rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. punto 1 del messaggio n. 219 del 2013).
3) Lavoratrici madri che esercitano nella Gestione separata la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 282 del 1996.
Con riferimento alle lavoratrici madri che esercitano la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 282 del 1996 trovano applicazione gli stessi criteri sopra illustrati per le lavoratrici di cui al punto 2).
Il Direttore Centrale
Gabriele Uselli