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Messaggio 14254 del 10 settembre 2013
OGGETTO:
Salvaguardia ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (c.d. Salvaguardia dei 6.500). Modalità di gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 11 del d.l. n. 102/2013.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, entrato in vigore il 31 agosto 2013, che all’art. 11 ha previsto delle ulteriori disposizioni di salvaguardia per n. 6.500 soggetti che possono accedere alla pensione in base ai requisiti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare, il citato decreto legge n. 102, all’art. 11, comma 1, ha disposto delle modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative, includendo tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio della salvaguardia di cui al comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, a condizione che:
abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire entro il 6 gennaio 2015.
Si rende noto che il comma 2 dell’art. 11, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati, rinvia alle procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183.
In attesa delle istruzioni in ordine alle modalità di presentazione dell’istanze per l’accesso alla salvaguardia di cui all’articolo 11 del d.l. n. 102, si interessano le Sedi a non adottare provvedimenti di reiezione, come già precisato con messaggio 12577 del 2/8/2013 e circolare n. 76/2013,nei confronti dei soggetti che ritengano di essere beneficiari di tale ulteriore salvaguardia e che presentino domanda di pensione, anche utilizzando gli ordinari moduli e specificando di voler accedere con i benefici di cui al decreto legge n. 102, fermo restando la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto legge n. 102/2013.
Si rende noto che a breve verrà rilasciato l’apposito prodotto Webdom relativo alla presentazione delle domande di pensione in salvaguardia ai sensi del decreto legge n. 102 del 2013.
Si fa riserva di fornire, con successivo messaggio, le istruzioni di carattere generale relative alla salvaguardia in parola.
Il Direttore Generale
Nori