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Circolare 219 del 1° ottobre 1993
Oggetto:
Legge 4 agosto 1993, n.271. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, recante "Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto".
La Gazzetta Ufficiale n.181, serie generale, parte prima,
del 4 agosto 1993, ha pubblicato la legge 4 agosto 1993,
n.271, di conversione in legge, con modificazioni,del
decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, recante "Disposizioni
urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto".
L'articolo 1 del decreto n.169, come modificato dalla legge
di conversione, sostituisce il comma 8 dell'articolo 13
della legge 27 marzo 1992, n.257, stabilendo che: "Per i
lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un
periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,
gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle presta-
zioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5."
La legge n.271 modifica altresi' il comma 7 dell'articolo 13
della legge n.257 il cui testo e' pertanto cosi' formulato:
"Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
per i lavoratori che abbiano contratto malattie professio-
nali a causa dell'esposizione all'amianto documentate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto
da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di presta-
zione lavorativa per il periodo di provata esposizione
all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5".
Per espressa previsione legislativa le modifiche apportate
al decreto legge n.169 dalla legge n.271 hanno efficacia dal
5 agosto 1993, giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione.
L'articolo 1, comma 2, della legge n.271, conferma la
validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto legge 5 aprile 1993, n.95.
Si forniscono di seguito le istruzioni applicative delle
disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
1 - DESTINATARI
Per quanto attiene alla sfera dei destinatari dei benefici
di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 13 della legge
n.257/1992 si precisa quanto segue.
1.1 - ARTICOLO 13, COMMA 7, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.
Dalla nuova formulazione della norma in esame, che ha
eliminato la condizione della dipendenza dei lavoratori da
imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, prevista
dall'originaria formulazione del comma 7 dell'articolo 13
della legge n.257, deriva che destinatari del beneficio ivi
previsto sono tutti i lavoratori che abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto,
ancorche' non occupati nel settore dell'amianto.
Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione delle
settimane di contribuzione relative a periodi di provata
esposizione all'amianto e', pertanto, subordinato alla sola
condizione dell'insorgenza della malattia professionale
causata dall'esposizione all'amianto, documentata
dall'INAIL.
1.2- ARTICOLO 13, COMMA 8, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.
Al comma 8 dell'articolo 13 della legge n.257 e' stata
eliminata la condizione della dipendenza da imprese che
estraggano o utilizzino amianto come materia prima, prevista
dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n.169.
Per effetto di tale modifica, destinatari del beneficio
previsto dalla norma in esame sono tutti i lavoratori che
possano far valere un periodo di esposizione all'amianto
superiore a dieci anni, ancorche' non occupati nel settore
dell'amianto.
Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto gestita dall'INAIL e' pertanto subordinato alla
sola condizione che i lavoratori interessati siano stati
esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.
In conformita' con le nuove disposizioni , a far tempo dal 5
agosto 1993, giorno successivo a quello di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della legge n.271, devono inten-
dersi parzialmente modificate le istruzioni di cui alla
circolare n. 143 del 23 giugno 1993, punti 2.2 e 2.3.
1.3 - TITOLARI DI PENSIONE
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del
decreto n. 169, come modificato dalla legge n. 271, indivi-
duano nei lavoratori i destinatari del beneficio della
rivalutazione dei periodi di contribuzione ivi previsti ai
fini delle prestazioni pensionistiche.
Devono, pertanto, ritenersi esclusi dal beneficio in parola
i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore
alla data di efficacia dei singoli provvedimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to MANZARA