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Circolare 51 del 7 marzo 1984
OGGETTO: Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 7;
importo dei contributi volontari dal
1 gennaio 1984.
La Gazzetta Ufficiale n. 310 dell'11 novembre
1983 ha pubblicato la legge 11 novembre 1983, n. 638
(1) di conversione del D.L. n. 463/1983 che prevede
all'art. 7, commi 7 e 8 una modifica nel calcolo dei
contributii volontari.
Si impartiscono, pertanto, le istruzioni per la
pratica applicazione di detta norma.
PARTE PRIMA
Importo dei contributi volontari
1) Lavoratori dipendenti comuni non agricoli
L'art. 7, comma 7 della legge in esame prevede
che a "decorrere dal 1 gennaio 1984 l'importo minimo
della retribuzione settimanale sulla quale sono
commisurati i contributi volontari non puo' essere
inferiore a quello della retribuzione media della
classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata
al decreto 29 luglio 1981, n. 402 (2), convertito,
con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n.
537 (3) pari o immediatamente inferiore alla
retribuzione settimanale determinata ai sensi del 1
comma del presente articolo".
Ne consegue che l'importo minimo delle
retribuzioni, sulle quali calcolare i contributi
volontari, non puo' essere inferiore al 30%
dell'importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
Sulla base di tale disposto nonche'
dell'adeguamento annuale delle retribuzioni medie
settimanali previste dall'art. 2, 5 comma, della
legge 26 settembre 1981, n. 537, si e' provveduto a
predisporre una nuova tabella di retribuzioni medie
(vedi allegato 1) che sostituisce, a far tempo dall'1
gennaio 1984, quello di cui all'allegato 2 della
circolare n. 623 R.C.V. del 25 maggio 1983 (4).
Risultano, pertanto, modificati anche gli
importi dei contributi volontari dovuti a far tempo
dal 1 gennaio 1984.
Per i lavoratori dipendenti comuni non agricoli
le nuove tabelle di contribuzione sono quelle di cui
all'allegato 2.
2) Lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e
rimboschimento. Pescatori soggetti alla legge n.
250/1958. Lavoratori domestici.
L'8 comma dell'art. 7 della legge n. 638
stabilisce che l'importo del contributo volontario
minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori
volontari dell'assicurazione generale obbligatoria
per L'I.V.S. e' determinato applicando l'aliquota
percentuale in vigore per ciascuna categoria alla
retribuzione media minima prevista per i lavoratori
dipendenti.
Tenuto conto che per tale ultima categoria di
prosecutori volontari la retribuzione minima e'
quella della 15 classe di contribuzione, gli importi
dovuti dai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro
e rimboschimento e dai pescatori soggetti alla legge
13 marzo 1958, n. 250 sono quelli indicati nelle
allegate tabelle n. 3 e 4.
Per quanto concerne, invece, i prosecutori
volontari con la qualifica di addetti ai servizi
domestici e familiari, la retribuzione minima di
riferimento porta, per l'anno 1984, ad un importo di
contribuzione minima settimanale L. 10.047.
3) Lavoratori agricoli dipendenti, coloni e mezzadri
reinseriti
Per l'anno 1984, gli importi dei contributi
volontari settimanali per l'assicurazione I.V.S. dei
lavoratori agricoli dipendenti e dei mezzadri-coloni
reinseriti sono quelli riportati rispettivamente
nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6.
Il calcolo dei nuovi contributi volontari e'
stato effettuato tenendo conto dell'adeguamento
annuale delle retribuzioni settimanali, di cui alla
tabella F della citata legge n, 537/1981, previsto
dall'art. 2 della legge stessa.
Si fa presente inoltre che - ai sensi di quanto
disposto dall'art. 7, 8 comma, del provvedimento di
legge in esame - gli importi dei contributi minimi
volontari dovuti, per l'anno 1984, dalle due
categorie di prosecutori volontari in parola sono
quelli che si ottengono applicando all'importo minimo
della retribuzione media settimanale (15 classe)
determinata in base al precedente comma 7, le
aliquote contributive in vigore per le predette
categorie di lavoratori.
Pertanto l'importo del contributo volontario
minimo dovuto per l'anno 1984 e' di L. 12.571 per i
lavoratori agricoli dipendenti e di L. 6.780 per i
coloni e mezzadri reinseriti.
4) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
L'importo del contributo volontario settimanale
I.V.S. dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni - ai sensi delle disposizioni dettate dal
citato art. 7, 8 comma, della legge n. 638/1983 - non
puo' essere inferiore a quello che deve essere
versato, quale contribuzione minima, dai lavoratori
dipendenti comuni al Fondo Pensioni.
Pertanto, a far tempo dal 1 gennaio 1984,
l'importo del contributo volontario settimanale in
questione e' di L. 23.433 (v. all. 7)
Per quanto riguarda, infine, il contributo base,
si fa presente che, ai sensi delle disposizioni
dettate dall'art. 4, 2 comma, della egge suddetta,
tale contributo resta confermato nella misura
stabilita per l'anno 1983 (L. 54 a settimana).
Al riguardo si richiama l'attenzione delle Sedi
sulla circostanza che, per errore, nella tabella
allegata alla circolare n. 623 R.C.V. del 25 maggio
1983 (allegato 8) e' stato riportato alla voce
contributo base l'importo di L. 90 anziche' quello di
L. 54.
Per ogni buon fine si allega alla presente (v.
allegato 8) la tabella dei contributi volontari
dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per
l'anno 1983, la quale sostituisce quella allegata
alla predetta circolare n. 623.
5) Artigiani ed esercenti attivita' commerciale
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n.
638, l'importo del contributo volontario dovuto dai
lavoratori autonomi indicati in oggetto per l'anno
1984 e' pari a quello previsto per i lavoratori
dipendenti assegnati alla 15 classe di retribuzione
di cui alla tabella F allegata al D. 29 luglio 1981,
n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26
settembre 1981, n. 537, rapportato a mese.
Pertanto, il contributo stesso ammonta a L.
101.535 pari a L. 304.605 trimestrali.
Il contributo base, ai sensi del citato articolo
4, comma 2, resta confermato nella misura stabilita
per l'anno 1983 (L. 390 mensili)
PARTE SECONDA
Criteri di massima
Si ritiene ullustrare qui di seguito alcuni
criteri di massima, determinati talora anche
dall'indirizzo del Comitato Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti nell'esame dei ricorsi in materia di
versamenti volontari, ai quali le Sedi dovranno,
d'ora in poi, uniformare i provvedimenti di
competenza.
1) Autorizzazione ai versamenti volontari in
occasione della reiezione di una domanda di
pensione.
In base alla normativa vigente, la domanda di
pensione, in caso di reiezione vale, in alternativa,
come domanda di prosecuzione volontaria.
A tal fine nei moduli di domanda era stata
prevista la dicitura "la presente, in caso di
reiezione della domanda di pensione, vale come
domanda di prosecuzione volontaria".
Senonche' in alcune ristampe dei modelli di
domanda di pensione tale dicitura e' stata sostituita
con altra che prevede che l'assicurato manifesti
espressamente la sua volonta' che la domanda stessa,
in caso di reiezione sotto il profilo della
prestazione, venga considerata come formale domanda
di autorizzazione ai versamenti volontari.
E' stato, pertanto, chiesto da parte di alcune
Sedi il comportamento da seguire nel caso in cui
l'interessato non abbia esplicitamente manifestato
tale volonta'.
In tale ipotesi questa Direzione generale
ritiene che una modifica formale dei moduli non puo'
far venire meno il diritto dell'assicurato ad
ottenere l'esame della domanda sotto il profilo
alternativo della prosecuzione volontaria.
2) Versamenti volontari nelle more della definizione
della domanda di pensione
Come e ' noto, il prosecutore volontario, in
occasione della presentazione della domanda di
pensione, puo' sospendere i versamenti volontari
nelle more della definizione della domanda stessa.
E' stato, peraltro, chiesto se anche la
presentazione di un ricorso contro la negata
prestazione possa essere considerata causa
giustificatrice del mancato rispetto dei termini
previsti per il versamento dei contributi volontari.
Al riguardo, si precisa che il comitato Speciale
preposto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ha
ribadito che la sospensione del versamento dei
contributi volontari sia legittima limitatamente al
tempo necessario allo svolgimento dell'iter
istruttorio della domanda di pensione.
Nel caso di ricorsi o di domande di riesame,
l'assicurato, e' pertanto, tenuto al rispetto dei
termini stabiliti dalla legge per la contribuzione
volontaria.
PARTE TERZA
Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari
Per i contributi volontari dovuti dai lavoratori
autonomi per l'anno 1984 sono stati determinati i
nuovi coefficienti di ripartizione ai conti di
competenza che sono riportati nell'allegata tabella
(v. all. 9).
Con l'occasione sono stati calcolati anche i
coefficienti di ripartizione ai conti di comptenza
dei contributi volontari dei lavoratori autonomi
relativi all'anno 1983 (v. atabella all. 10).
Nessuna variazione, invece, e' intervenuta nella
ripartizione ai conti di competenza dei contributi
volontari alle altre categorie di lavoratori per gli
anni sopraindicati.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali " 1983, pag. 2961.
(2) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1572.
(3) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2133.
(4) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1340.
ALLEGATO 1
Classi di retribuzione e retribuzione media
settimanale imponibile, valide ai fini della
contribuzione volontaria
Decorrenza 1.1.1984
VEDERE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 2
Importo dei contributi volontari da 1.1.1984
Lavoratori dipendenti non agricoli
(esclusi i domestici)
VEDERE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 3
IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DAL 1.1.1984
Lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e di
rimboschimento e di sistemazione montana (L. 6 agosto
1975, n. 418)
VEDERE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 4
IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DAL 1.1.1984
Pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958 n. 250
VEDERE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 5
IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DALL'1.1.1984
LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
VEDERE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 6
CONTRIBUTI SETTIMANALI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA
DOVUTI DAI MEZZADRI E COLONI REINSERITI DALL'1.1.1984
VEDERE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 7
IMPORTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO SETTIMANALE DOVUTO
DAI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI IN VIGORE
DAL 1 GENNAIO 1984.
VEDERE MATERIALE CARTACE
ALLEGATO 8
IMPORTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO SETTIMANALE DOVUTO
DAI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI IN VIGORE
DAL 1 GENNAIO 1983
VEDRE MATERIALE CARTACEO
ALLEGATO 9
VERSAMENTI VOLONTARI DAL 1 GENNAIO 1984
Coefficienti di ripartizione ai conti
VEDERE MATERIALE CARTACEO
Allegato 10
VERSAMENTI VOLONTARI DAL 1 GENNAIO 1983
Coefficienti di ripartizioe ai conti
VEDERE MATERIALE CARTACEO