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Circolare 156 del 14 giugno 1991
Oggetto:
Accreditamento di contributi figurativi - ai sensi dell'art. 49, 1 comma, della legge 30.4.1969, n. 153 - in relazione a periodi di servizio militare che hanno dato titolo a liquidazione di pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta durante il servizio stesso.
Con circolare n. 190 del 22 agosto 1989 furono impar-
tite disposizioni alle Sedi con le quali veniva rimossa la
preclusione assoluta alla riconoscibilita' ai fini delle AGO
dei periodi di servizio militare, caratterizzati dalla
liquidazione del trattamento privilegiato ordinario, postu-
lata nella circolare n. 666 RCV del 7 gennaio 1985. Venuto
meno, ad opera della Magistratura, il convincimento della
natura reddituale di tali trattamenti, l'accreditabilita' o
meno di contribuzione figurativa trovo' il suo parametro
nella natura obbligatoria o volontaria del servizio milita-
re. Ammessa senzaltro nel caso di un rapporto obbligatorio,
venne negata in quello volontario, stante la riconducibili-
ta' di questo, sia pure con peculiari connotazioni, ad una
prestazione di attivita' subordinata, con tutte le conse-
guenze che, su un piano previdenziale, dalla stessa deriva-
no.
Ora, sulla base della ricorrente giurisprudenza della
Suprema Corte, e' emersa la necessita' di un ulteriore
allargamento del campo di applicabilita' della contribuzione
figurativa per periodi di servizio militare caratterizzati
da eventi che hanno condotto alla liquidazione di una
pensione privilegiata "tabellare" alla quale viene
riconosciuta funzione risarcitoria in quanto la sua conces-
sione dipende esclusivamente dall'aver contratto una infer-
mita' causata dalla prestazione del servizio, correlata alla
gravita' della menomazione della capacita' del soggetto e
senza alcun riferimento ne' alla durata, ne' alla qualita'
del servizio prestato.
In altri termini, qualora manchi un collegamento della
pensione con una attivita' di lavoro "e la pensione ricono-
sca come titolo preminente un complesso nosologico, il
trattamento pensionistico derivato e' definito "risarcito-
rio" (rectius: indennitario, in quanto concesso a titolo di
riconoscimento e di solidarieta' generale).
Pertanto, poiche' l'unica rilevanza decisiva e' la
funzione "risarcitoria" o "indennitaria" delle pensioni in
questione (e sotto tale profilo e' irrilevante la natura
obbligatoria o volontaria del servizio militare, perche' in
entrambi i casi identica e' la causa dell'erogazione, la
natura, la funzione, le modalita' e la misura della liqui-
dazione) il trattamento privilegiato "tabellare", assimila-
bile alle pensioni di guerra (Corte dei Conti - Sezioni
Riunite - dec. n. 525 del 27 gennaio 1987; Corte Cost.le -
sentenza n. 387 del 4 - 11 luglio 1989), non puo' essere
ritenuto sostitutivo dell'"assicurazione generale obbliga-
toria" (Cass. n. 11736/1990) con richiamo implicito alla
analoga sent. n. 3281/1990 sulla equiparazione, a fini di
interesse, del personale militare di leva a quello volonta-
rio).
In base alle considerazioni di cui sopra e tenuto conto
della giurisprudenza formatasi al massimo livello, le Sedi
procederanno all'accreditamento della contribuzione figura-
tiva per i periodi di servizio militare per i quali sia
stata liquidata la pensione privilegiata "tabellare" ai
sensi dell'art. 67, ultimo comma, del D.P.R. n. 1092 del 29
dicembre 1973, in tutti i casi in cui non sussista diritto
alla costituzione di posizione assicurativa ex lege n.
322/1958 e n. 447/1964 (cfr. circolare n. 590 RCV/65 del
15.3.1982).
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA