Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Norme Circolari Inps CI 1992 Circolare 34 del 5 febbraio 1992
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
- Dettagli
- Visite: 14401
Circolare 34 del 5 febbraio 1992
Oggetto:
Art. 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 : modalità di accreditamento dei contributi obbligatori IVS dei CD/CM per il periodo 1957/61 e suoi riflessi sull'accreditamento dei contributi figurativi per servizio militare.
In base ai quesiti da piu' parti pervenuti si e'
rilevato che le Sedi non sempre seguono gli stessi criteri
nella definizione delle richieste di accreditamento dei
contributi figurativi per periodi di servizio militare
prestato durante gli anni dal 1957 al 1961 da assicurati che
per gli anni medesimi risultano iscritti negli elenchi
nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Allo scopo di assicurare in materia la necessaria
uniformita' di indirizzo si forniscono le seguenti precisa-
zioni.
Si rammenta, innanzitutto, che per gli anni dal 1957 al
1961 l'accreditamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria I.V.S. dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni e' disciplinato dall'art. 5 della legge 26 ottobre
1957, n. 1047 (1), istitutiva dell'assicurazione predetta.
Il comma 1 di detto articolo dispone che: "i contributi
accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo
familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma
dell'art. 3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo
stesso attribuendo le giornate lavorative per le quali i
suddetti contributi sono stati versati", secondo particolari
criteri di ripartizione stabiliti dal medesimo comma 1.
Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce poi che:
"gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente
articolo sono effettuati, a norma dell'art. 3 della presente
legge, sulla famiglia quale risulta alla data del 31 dicem-
bre dell'anno cui si riferiscono".
In particolare dall'applicazione delle predette dispo-
sizioni e' derivato che:
- i soggetti presenti nel nucleo familiare come unita'
attive alla data del 31 dicembre conseguivano il titolo per
l'iscrizione negli elenchi e per il conseguente accredita-
mento dei contributi per l'intero anno, anche nei casi in
cui avessero iniziato l'attivita' nel corso dell'anno;
- i soggetti non presenti nel nucleo familiare come unita'
attive alla data del 31 dicembre non avevano titolo
all'iscrizione negli elenchi e quindi all'accreditamento dei
contributi per l'intero anno, anche nei casi in cui avessero
svolto l'attivita' per una parte dell'anno.
Cio' premesso, nell'ipotesi di soggetti iscritti negli
elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni in uno degli anni compresi nel periodo 1957/61, che
risultino essere stati in servizio militare ovvero occupati
in altra attivita' lavorativa al 31 dicembre dello stesso
anno, le Sedi sono tenute, in relazione al disposto del
richiamato comma 5 dell'art. 5 della legge n. 1047, a
segnalare i singoli casi ai competenti Uffici provinciali
dello SCAU per la cancellazione degli interessati dagli
elenchi.
La cancellazione predetta, facendo venir meno la
copertura assicurativa, consente l'accreditamento dei
contributi figurativi per il periodo di servizio militare
svolto nell'anno considerato.
Di contro, nell'ipotesi di soggetto presente come unita'
attiva nel nucleo familiare alla data del 31 dicembre,
l'accreditamento dei contributi obbligatori per l'intero
anno, conseguente all'applicazione del citato art. 5 della
legge n. 1047, rende impossibile l'accreditamento dei
contributi figurativi per l'eventuale servizio militare
prestato nel periodo iniziale dell'anno medesimo. Cio' in
base al principio secondo il quale l'accreditamento figura-
tivo e' consentito solo per i periodi scoperti di assicura-
zione.
Tale preclusione non deve essere considerata peraltro
assoluta, nel senso che essa opera solo nell'ipotesi in cui
l'iscrizione abbia comportato un' attribuzione di almeno 156
giornate, che costituiscono l'anno pieno di contribuzione,
mentre, in caso di attribuzione di un numero di giornate
inferiore, i contributi figurativi possono essere accredi-
tati fino a concorrenza del predetto limite di 156 giornate
annue.
Per una maggiore comprensione si fa l'esempio di un
assicurato che risulta iscritto negli elenchi CD/CM per gli
anni 1959, 1960 e 1961 per 156 giornate all'anno e che ha
prestato servizio militare dal 1 settembre 1959 al 28
febbraio 1961.
Le Sedi dovranno chiedere ai competenti Uffici provin-
ciali dello SCAU la cancellazione del lavoratore dagli
elenchi per gli anni 1959 e 1960, in quanto alla data del 31
dicembre degli anni predetti egli non risultava presente
come unita' attiva nel nucleo familiare.
A cancellazione avvenuta, potra' essere accreditato a
favore dell'interessato il servizio militare per il periodo
dal 1 settembre al 31 dicembre 1959 e per l'intero anno
1960, per cui rimarra' scoperto di contribuzione il periodo
dal 1 gennaio al 31 agosto 1959.
Non potra', invece, essere accreditato il periodo di
servizio militare per il periodo 1 gennaio - 28 febbraio
1961, in quanto il periodo stesso e' coperto di assicura-
zione obbligatoria con l'iscrizione negli elenchi per un
numero di 156 giornate annue.
Peraltro, nell'ipotesi in cui l'iscrizione per il 1961
risultasse effettuata, ad esempio, per 150 giornate, po-
tranno essere accreditate 2 settimane di contribuzione
figurativa per il servizio militare prestato nel periodo dal
1 gennaio al 28 febbraio 1961. Infatti, essendo ciascuna
settimana pari a 3 giornate, le 6 giornate risultanti
dall'accredito figurativo sono sufficienti a far conseguire
all'interessato le 156 giornate necessarie per la piena
copertura dell'anno.
Invece nell'ipotesi di iscrizione per 129 giornate,
potranno essere accreditate tutte le 9 settimane di durata
del servizio militare, in quanto corrispondendo esse a 27
giornate, verrebbe complessivamente raggiunto il limite
annuo di 156 giornate.
A maggior ragione, ovviamente, l'intero accredito delle
9 settimane di contribuzione figurativa potra' essere
effettuato nei casi di iscrizione negli elenchi per un
numero di giornate inferiori alle 129 (ad esempio 70 gior-
nate), in quanto in tal caso non verrebbe mai raggiunto il
limite delle 156 giornate annue.
Si fa presente che in presenza di domande di riscatto
presentate ai sensi dell' art. 11 della legge 2 agosto 1990,
n. 233 (2), l'accreditamento del servizio militare effet-
tuato, con i criteri suindicati, per l'anno per il quale
risultano attribuite meno di 156 giornate di contribuzione
obbligatoria ha riflessi, ovviamente, anche sul numero di
giornate da ammettere a riscatto. Detto numero dovra',
infatti, essere determinato in relazione al numero di
giornate di lavoro e di contribuzione figurativa per servi-
zio militare complessivamente accreditate all' interessato.
Pertanto, nei primi due esempi sopra riportati,
all'interessato non potra' essere concessa la facolta' di
riscatto, in quanto con l'accreditamento dei contributi
figurativi egli ha gia' conseguito la piena copertura
contributiva dell'anno.
Nel terzo esempio (iscrizione negli elenchi per 70
giornate), tenuto conto che con l'accreditamento delle 9
settimane di contribuzione figurativa - pari come si e'
detto a 27 giornate - l'assicurato ha raggiunto complessi-
vamente 97 contributi giornalieri nell'anno, dovranno,
invece, essere ammesse a riscatto le residue 59 giornate
necessarie a conseguire l'anno pieno di contribuzione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
(1) V. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 1829
(2) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 877