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Circolare 221 del 1° ottobre 1993
Oggetto:
Articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Assicurati che compiono l'età pensionabile nel mese di dicembre.
1 - L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.503, recante norme per il riordinamento del sistema
pensionistico, eleva a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le
donne i limiti di eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti.
L'elevazione e' prevista in forma graduale con effetto dal 1*
gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni, come indicato
nella tabella A allegata al menzionato decreto, in modo da
raggiungere i limiti di eta' di regime a far tempo dal 1* gennaio
2002.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito
con circolare n.92/93 del 10 settembre 1993 (allegato 1) che la
predetta norma non opera per i soggetti che nel corso dell'anno
1993, ivi compreso il mese di dicembre, conseguono il requisito
dell'eta' previsto dalla normativa vigente, ossia i 60 anni se
uomini ed i 55 anni se donne, che pertanto, in presenza degli
altri requisiti di legge, conseguono il diritto alla pensione di
vecchiaia in tale anno.
Il predetto Ministero ha altresi' precisato che relativamente al
periodo transitorio di efficacia della nuova disciplina il
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e' collegato
al compimento dell'eta' fissata per ciascun periodo biennale
indicato nella predetta tabella A. Ne consegue che gli assicurati
i quali compiranno 56 anni se donne o 61 se uomini nel corso del
periodo 1* gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 matureranno il diritto
alla pensione di vecchiaia, ricorrendo ovviamente le altre
condizioni di legge, anche nel caso in cui il trattamento
pensionistico abbia decorrenza dal 1* gennaio 1996, ipotesi
questa che ricorre per gli assicurati che compiranno le predette
eta' nel corso del mese di dicembre 1995.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per gli assicurati che
compiranno le eta', previste in ciascuno dei successivi bienni
indicati nella piu' volte citata tabella A, nei mesi di dicembre
degli anni 1997, 1999, 2001.
Secondo il Ministero del Lavoro, tale interpretazione risulta in
linea con l'articolazione della stessa tabella A, ancorche' per
una mera inesattezza formale sopra l'elencazione dei periodi ivi
riportati risulti impropriamente la dizione "decorrenza della
pensione", che attiene non al momento dell'acquisizione del
diritto ma al momento erogativo della prestazione.
Da ultimo il predetto Ministero ha precisato che il criterio
sopra illustrato deve ritenersi operante anche per l'applicazione
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.503 e della
relativa tabella B, che, come e' noto, stabiliscono i requisiti
di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla
pensione di vecchiaia nel periodo transitorio.
2 - Gli anzidetti criteri valgono anche nei confronti degli
iscritti ai Fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto
che compiano nel mese di dicembre 1993 l'eta' pensionabile
prevista dalla normativa vigente anteriormente al decreto n. 503,
i quali, ricorrendo le altre condizioni di legge, possono
ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con
decorrenza 1* gennaio 1994.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to MANZARA
Allegato 1
Circ. 92/93
Roma, 10 SET. 1993
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
Div. VII
Prot. n. 7/61801/L.421/92
Agli ENTI E GESTIONI PREVIDENZIALI
DEI LAVORATORI PRIVATI E PUBBLICI
LORO SEDI
Oggetto: Decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 - Eta'
per il pensionamento di vecchiaia.
Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n.
503/1992 dispone che il diritto alla pensione di vecchiaia a
carico dell'INPS "e' subordinato al compimento dell'eta' indicata,
per ciascun periodo, nella tabella A allegata".
Tale norma, in sostanza, prevede l'elevazione graduale
- in ragione di un anno ogni due anni, a partire dal 1994 - del
limite di eta' pensionabile, che viene fissato, a regime, a 60
anni per le donne ed a 65 per gli uomini.
Da cio' discende, innanzi tutto, che la norma non opera
per i soggetti che nel corso dell'anno 1993, ivi compreso il mese
di dicembre, conseguono il requisito dell'eta' previsto dalla
normativa vigente - ossia i 55 anni se donne ed i 60 anni se
uomini - che, pertanto, in presenza degli altri requisiti di
legge, acquisiscono il diritto a pensione in detto anno.
Per quanto riguarda il periodo transitorio di efficacia
della nuova disciplina, il conseguimento del diritto a pensione e'
collegato, secondo una corretta interpretazione, sia letterale
che sostanziale della norma, al compimento dell'eta' fissata per
ciascun periodo biennale indicato nella tabella A.
Ne consegue che i soggetti che, ad esempio, compiranno
56 anni se donne o 61 anni se uomini durante il periodo 1
gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 matureranno il diritto alla
pensione di vecchiaia in tale periodo, anche nel caso in cui la
pensione abbia decorrenza dal 1 gennaio 1996, ipotesi questa che
ricorre per i soggetti che compiranno le predette eta' nel mese di
dicembre 1995.
Analogamente dicasi per i soggetti che compiranno le
eta', previste in ciascuno dei successivi bienni indicati in
tabella, nei mesi di dicembre degli anni 1997, 1999 e 2001.
Tale interpretazione risulta in linea con
l'articolazione della stessa tabella A, ancorche' per una mera
inesattezza formale sopra l'elencazione dei periodi ivi riportati
risulti impropriamente la dizione "decorrenza della pensione" che
attiene non al momento dell'acquisizione del diritto ma al
momento erogativo della prestazione che, a norma dell'articolo 6,
1 comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' fissato, per gli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, al primo giorno
del mese successivo a quello del compimento dell'eta'
pensionabile.
Analogo criterio del momento di insorgenza del diritto
opera per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 503/1992 e della relativa Tabella B - nella cui
formulazione, peraltro, non si riscontra l'inesattezza formale
contenuta nella Tabella A - in materia di aumento graduale del
requisito contributivo per la pensione di vecchiaia.
IL MINISTRO
F.TO GINO GIUGNI