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Circolare 24 del 26 gennaio 1995
Oggetto:
decreto legislativo n. 503 del 30.12.1992 e chiarimenti vari riguardanti le posizioni assicurative.
SOMMARIO :
1. Riscatto del corso legale di laurea.
2. Periodi non coperti da assicurazione (art.14/503).
3. Fondo "GAS" e Fondo "Esattoriali".
4. Accredito nell' A.G.O. dei periodi di gravidanza e
puerperio anteriori all'1. 1. 1994.
5. Accredito figurativo nell'A.G.O. per "TBC".
Con precedente circolare n. 144 del 24.6.1993 sono
state date le prime indicazioni circa i riflessi del decreto
legislativo in oggetto sulle posizioni assicurative ed in
particolare sulle disposizioni contenute negli artt. 14 e 15
dello stesso decreto in materia di riscatto e di accredito
dei contributi figurativi.
Con la presente si vuole approfondire ulteriormente la
materia trattata sul piano interpretativo e applicativo e
cio' anche per alcune perplessita' manifestate da piu' parti
e, con l'occasione, si ritiene opportuno fornire anche dei
chiarimenti vari che interessano la gestione delle posizioni
assicurative piu in generale.
1. RISCATTO DEL CORSO LEGALE DI LAUREA
Si e' posto il problema della determinazione della
retribuzione da accreditare in corrispondenza degli anni di
corso legale di laurea che abbiano formato oggetto di
riscatto, tenuto conto che - per effetto del citato decreto
n. 503 / 1992 - a partire dall' 1 1.1993 la corrispondente
rendita pensionistica e' la risultante dei due valori
retributivi da rilevare in due periodi di riferimento
diversi tra loro ( quota " A " e quota " B " ).
A tale riguardo, poiche' tra i periodi di riferimento
delle retribuzioni pensionabili ed il periodo oggetto di
riscatto non esiste una relazione diretta o proporzionale e
non essendoci alcuna indicazione normativa che disciplini la
fattispecie si ritiene che possa individuarsi, per i periodi
di corso legale che temporalmente ricadono fino a tutto il
31.12.1992, la retribuzione determinata per il calcolo della
predetta quota "A" applicando integralmente il procedimento
previsto per la liquidazione delle pensioni. Analogamente,
per i periodi di corso legale successivi all' anno 1992, la
retribuzione sara' quella determinata per la quota "B".
Ovviamente, per i corsi di laurea svoltisi in parte fino al
1992 ed in parte successivamente a tale anno, dovranno
essere individuate, rispettivamente, le retribuzioni corri-
spondenti alla quota "A" e alla quota "B".
Ai fini dell' accreditamento, gli importi retributivi
come sopra determinati dovranno essere divisi per i coeffi-
cienti di rivalutazione individuati in relazione agli anni
solari in cui si colloca il corso di laurea e l' anno in cui
e' stata presentata la domanda di riscatto,in applicazione
dei criteri stabiliti con circolare n.614 R. C. V. e n.
53589 A. G. O. del 29 aprile 1983. Tali coefficienti, come
e' noto, sono diversi a seconda che si tratti di calcolare
la quota "A" o la quota "B" (ved. circ. n. 50 del 23.2.1993)
2. PERIODI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE ( ART. 14 / 503 )
Si conferma che la nuova disciplina sul riscatto con le
norme e le modalita' di cui all'art. 13 della legge
12.8.1962, n. 1338 e sull' accredito figurativo contenuta
nell' art. 14 del decreto n. 503 / 1992 con carattere di
generalita' relativamente ai periodi di tempo successivi al
1 gennaio 1994 sostituisce in tutto le precedenti normative
esistenti nei vari regimi previdenziali interessati. A far
tempo dal 1 gennaio 1994, infatti, il legislatore ha inteso
riordinare ed omogeneizzare la materia nell' ambito delle
diverse forme assicurative, prima disciplinate da disposi-
zioni varianti da gestione a gestione e caratterizzate dall'
essere piu' favorevoli per taluni aspetti e meno favorevoli
per altri rispetto alla nuova regolamentazione introdotta
dal decreto legislativo in argomento.
Si ricorda che i periodi di astensione obbligatoria dal
lavoro per gravidanza e puerperio erano accreditabili nel
Fondo di previdenza per i " Telefonici " e nel " F.P.L.D. "
quando si collocavano nell' ambito di un rapporto di lavoro.
Con la nuova legge, invece, l' accredito figurativo di tali
periodi e' previsto sia per gli iscritti all' AGO che ai
Fondi sostitutivi anche quando l' assenza intervenga al di
fuori del rapporto di lavoro, alla condizione che si possano
far valere, nella gestione presso la quale viene chiesto il
beneficio, almeno cinque anni di contribuzione relativa ad
effettiva attivita' lavorativa. Si richiamano, con l'
occasione, le disposizioni illustrate con circolare n. 8 del
13 . 1. 1994 ai punti 3, 4 e 9.1, riguardanti i Fondi
speciali di previdenza ivi trattati.
Si precisa che, nel computo del requisito dei cinque
anni sopra richiamato vanno considerati i periodi durante i
quali vi sia stata corresponsione di retribuzione assogget-
tata a contributo da parte del datore di lavoro ancorche' in
assenza di effettiva prestazione di lavoro ( ferie, malattie
retribuite etc. ).
La nuova regolamentazione data dal primo comma
dell'art. 14 del decreto n. 503 / 1992 per i periodi,
successivi al 31 dicembre 1993, di assenza facoltativa dal
lavoro per gravidanza o puerperio quale prevista dal primo
comma dell'art. 7 della legge n.1204 / 1971 ivi richiamato
si applica anche al periodo di prolungamento ( fino al terzo
anno di eta' del bambino) di tale assenza facoltativa dal
lavoro e concesso per i minori handicappati in applicazione
delle norme contenute nell'art. 33 della legge 5.2.1992 n.
104, nonche' delle disposizioni applicative impartite con
circolare n. 162 del 13 luglio 1993.
Si conferma altresi' che, stante l' espressione lette-
rale della norma di cui al secondo comma dell'art. 14, le
due facolta' ( quella di riscatto dell' assenza facoltativa
e quella di riscatto del periodo del corso legale di laurea
) sono azionabili in via alternativa, nel senso che l'
esercizio dell' una esclude la possibilita di avvalersi
dell' altra e cio ' anche quando non venga raggiunto il
limite massimo dei cinque anni previsto al primo comma dello
stesso art. 14.
3. FONDO "GAS" E FONDO "ESATTORIALI"
Le innovazioni normative introdotte dall'art. 14 del
decreto legislativo n.503 / 1992 si riflettono anche sulla
sfera di applicazione degli artt. 13 e 14 della legge del
6.12.1971 n. 1084, modificati dalla legge 3.3.1987 n. 61
riguardanti il " Fondo di previdenza per il personale
dipendente dalle Aziende private del Gas", nonche' dell'art.
19 della legge 2.4.1958 n. 377 di riordinamento del " Fondo
di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette ", entrambi aventi natura
integrativa dell' assicurazione generale obbligatoria.
Le citate disposizioni riguardanti il Fondo " GAS "
dispongono infatti quanto segue :
a) - per i periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione
riconosciuti utili agli effetti dell' anzianita' di servizio
e per quelli a retribuzione ridotta che si verifichino nell'
ultimo anno di iscrizione al Fondo stesso, e' sempre dovuta
la contribuzione per il trattamento integrativo di pensione,
commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al
lavoratore se non fosse rimasto assente,
b) - per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione
ridotta,e' sempre dovuta la contribuzione all' assicurazione
generale obbligatoria I.V.S., calcolata sulla retribuzione
che sarebbe spettata all' iscritto nella misura intera;
c) - per quelli di assenza senza retribuzione di cui sopra
e' cenno, la contribuzione all'A.G.O./ I.V.S. e' dovuta
soltanto se i periodi stessi non siano ivi accreditabili
figurativamente.
In relazione all' ipotesi riportata sub lettera c), per
effetto dell'art.14 - primo comma del decreto n. 503 / 1992
il quale ha introdotto - in luogo dell' accredito figurativo
- la facolta' di riscatto dei periodi di assenza facoltativa
per gravidanza e puerperio, permane l' obbligo della con-
tribuzione a carico del datore di lavoro, circostanza questa
che , a sua volta, fa venir meno la stessa facolta' di
riscatto.
Analogamente, per il personale iscritto al Fondo di
previdenza per gli " Esattoriali" , l' art. 19 della citata
legge n. 377 / 1958 dispone che, per i periodi di assenza
dal lavoro senza retribuzione o con retribuzione ridotta,
quando essi siano contrattualmente riconosciuti utili ai
fini dell' anzianita' di servizio, sussiste l' obbligo del
versamento dei contributi a carico del datore di lavoro per
l' assicurazione generale obbligatoria I.V.S., per il Fondo
integrativo dell' I.V.S. e per le prestazioni di capitale,
contributi che sono commisurati alla retribuzione che
sarebbe spettata al lavoratore qualora non fosse rimasto
assente. Per quanto riguarda l' A. G. O. / I. V. S., in
deroga al predetto principio di carattere generale la stessa
disposizione di legge prevede che l' obbligo contributivo
non sussiste quando in tale gestione i periodi di assenza
siano gia riconosciuti utili a pensione ( per il diritto e
per la misura).
Ne deriva che, anche per il Fondo in argomento, in
relazione ai periodi di assenza di cui all'art. 14 - primo
comma del decreto n.503 / 1992 per i quali non e' piu'
prevista la possibilita' del riconoscimento figurativo, deve
ritenersi che permanga l' obbligo della contribuzione a
carico del datore di lavoro sia alla gestione integrativa
che a quella dell'A. G. O.
4. ACCREDITO NELL' A.G.O. DEI PERIODI DI GRAVIDANZA E
PUERPERIO ANTERIORI ALL' 1. 1. 1994.
Si rammenta che, per il riconoscimento figurativo nell'
assicurazione generale I. V. S. dei periodi di astensione
dal lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio
anteriori all' 1.1.1994, deve ricorrere la condizione che il
periodo stesso si collochi nell' ambito dello stesso rap-
porto di lavoro determinante l' obbligo della suddetta
assicurazione, con la eccezione, per i periodi di astensione
obbligatoria, prevista dalla delibera consiliare n. 59 /
1975 in relazione all' ipotesi di legittima risoluzione del
rapporto di lavoro intervenuta, a norma delle disposizioni
di cui alle lettere b) e c) della legge n. 1204 / 1971 , nel
corso dell' astensione obbligatoria medesima ( circ. n. 382
C. e V. del 17.6.1975).
E' noto inoltre che l' art. 17 della citata legge
n.1204 del 1971 prevede la corresponsione dell' indennita'
di maternita', ricorrendo determinate condizioni, anche in
taluni casi di inizio dell' astensione obbligatoria non in
costanza di attivita' lavorativa.
Cio' premesso, in relazione a taluni quesiti pervenuti,
si chiarisce che gli effetti delle disposizioni di cui al
citato art. 17 restano limitati, come da parere espresso
anche da parte dell' Avvocatura centrale, al diritto alla
fruizione dell' indennita' di maternita' e non determinano
modificazioni della disciplina dell' accreditamento figura-
tivo dei periodi in questione, accreditamento che resta
pertanto condizionato al fatto che i periodi stessi si
collochino nell' ambito di un rapporto di lavoro in essere
nel senso piu' sopra precisato.
Si ricorda che in favore delle lavoratrici che fruirono
dei periodi di astensione facoltativa ai sensi dell' art. n.
6, comma 2, della legge n. 860 / 1950, modificata dalla
legge n. 394 / 1951, venne prevista all' epoca l' erogazione
dell' indennita' di disoccupazione ( cfr. circ. n. 53128 Obg
del 23.4.1952).
In occasione del trasferimento di posizioni assicura-
tive dall' A. G. O. ai Fondi speciali sono emerse perpless-
ita' circa la legittimita' dei contributi figurativi accre-
ditati per i suddetti periodi qualora questi risultino
collocati nell' ambito del rapporto di lavoro comportante l'
obbligo dell' assicurazione in uno di tali Fondi alternati-
vi.
A tale riguardo, nel richiamare che al paragrafo I
della lettera a) della suddetta circolare n. 53128 / 1952
e' precisato che il periodo di assenza facoltativa in
questione puo' essere considerato a tutti gli effetti come
un periodo di normale disoccupazione indennizzabile, si
conferma la validita' del correlativo accreditamento di
contributi figurativi a condizione che in favore delle
lavoratrici risulti almeno un contributo obbligatorio IVS
versato in qualsiasi epoca precedente presso l' A. G. O. ,
periodo che puo', come tale, formare oggetto di trasferi-
mento per ricongiunzione presso altri Fondi.
Si conferma peraltro,anche in relazione a quanto
disposto con circolare n. 220 del 21.7.1969 ( parte seconda
alla nota 2 sub punto 1 ) che, per le lavoratrici il cui
periodo di astensione si collochi nell' ambito di un rap-
porto di lavoro assicurato nell' A. G. O. e non in un Fondo
alternativo, i corrispondenti contributi figurativi possono
considerarsi attribuiti al titolo specifico di astensione
per gravidanza e puerperio nei casi in cui vengano compro-
vate le condizioni di fatto e di diritto per ottenere la
trasformazione del titolo all' accredito figurativo in
argomento.
5. ACCREDITO FIGURATIVO NELL' A.G.O. PER " TBC "
Con l' occasione, si ritiene opportuno ricordare che l'
accreditamento figurativo nell' A. G. O. dei periodi di
assistenza antitubercolare e' subordinato al possesso dei
requisiti contributivi previsti dall' art. 7 della legge 6
agosto 1975, n. 419 ( cfr. circolare n. 406 C. e V. ed altri
del 28 giugno 1976, in particolare il punto n. 3), requisiti
che vanno previamente accertati.
Non sono pertanto accreditabili contributi figurativi
al titolo in parola in favore dei lavoratori che non siano
in possesso di tali requisiti, sia che abbiano fruito di
assistenza antitubercolare in qualita' di familiare di
assicurato sia che siano stati obbligatoriamente iscritti,
ai fini pensionistici, a Fondi alternativi dell 'A. G. O.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO