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Circolare 13 del 18 gennaio 1995
Oggetto:
accredito contributi figurativi in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell' art. 31 della legge 20.5.1970 n. 300.
In applicazione della disposizione di legge citata in
oggetto, e' noto che i lavoratori dipendenti, per i periodi
durante i quali siano chiamati a svolgere funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o pro-
vinciali e siano stati, a tal fine, collocati in aspettativa
non retribuita dal proprio datore di lavoro, hanno titolo
all' accreditamento figurativo di tali periodi nella ge-
stione previdenziale alla quale erano iscritti all'atto del
collocamento in aspettativa e cio' quando non ricorra
l'obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria ai
sensi della legge 27.12.1985 n. 816.
Nel confermare le disposizioni impartite con precedenti
circolari sull'argomento ed in particolare quelle contenute
nella circolare n. 337 C. e V. / 95 del 23.5.1973, si
ritiene necessario richiamare la particolare attenzione
delle SAP sull' osservanza di tali disposizioni e ad ulte-
riore chiarimento di esse si precisa quanto segue :
a) - presupposto essenziale e' la sussistenza di una effet-
tiva prestazione di lavoro subordinato comportante l'
obbligo assicurativo a carico del datore di lavoro e l'
adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa
non retribuita da parte dello stesso datore di lavoro ( non
sono equiparabili all'aspettativa i " permessi" , ai quali
lo Statuto dei lavoratori ha dato una diversa disciplina);
b) - la funzione o la carica che l'assicurato e' chiamato a
svolgere deve avere, da una parte, le proprie connotazioni
( funzione pubblica elettiva di primo o di secondo grado
ovvero carica sindacale direttiva espletata anche in quali-
ta' di membro di un organismo direttivo, comunque a livello
nazionale o provinciale e non anche inferiore ) e, dall'
altra, deve essere tale da non configurarsi anch' essa come
una prestazione di lavoro a carattere subordinato;
c) - le retribuzioni da accreditare figurativamente sono
commisurate a quelle della categoria e della qualifica
professionale posseduta dal lavoratore all' atto del collo-
camento in aspettavita e vanno adeguate di volta in volta
in relazione alla dinamica salariale e di carriera della
stessa categoria e qualifica. In particolare, tenuto conto
che durante l' aspettativa il rapporto di lavoro e' sospeso
e che e' sospesa anche l' obbligazione della prestazione di
lavoro, gli emolumenti e gli incrementi retributivi da
accreditare sono quelli unicamente collegati alla qualifica
e alla maturazione dell' anzianita' di servizio. Sono da
escludere, pertanto, gli aumenti periodici della retribu-
zione quando risultino collegati alla effettiva prestazione
della attivita' lavorativa, gli istituti non previsti dai
contratti di lavoro, le competenze accessorie spettanti in
tutto o in parte in base alla presenza in servizio o condi-
zionatamente ad una determinata produttivita' o a seconda di
un certo risultato del lavoro svolto, i compensi per lavoro
straordinario ancorche' forfetizzato etc.
d) - per il personale collocato in aspettativa da Partiti
politici o da Organizzazioni sindacali, quando manchino
specifiche normative interne o contrattuali che disciplinano
il trattamento economico per la generalita' del personale
dipendente, le retribuzioni da accreditare devono essere
commisurate a quelle fissate dai contratti nazionali col-
lettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metal-
meccaniche ( art. 8 della legge n. 155/1981 e circ. n. 574
R.C.V. dell' 8. 10. 1981) .
Nel richiamare la particolare attenzione sul contenuto
della presente circolare, si raccomanda di verificarne la
puntuale e corretta applicazione procedendo, in presenza di
eventuali anomalie, ai necessari accertamenti.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO