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Circolare 97 del 5 aprile 1995
Oggetto:
Articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Cessazione del rapporto di lavoro ai fini del pensionamento per vecchiaia.
SOMMARIO
1 - Assicurati che hanno compiuto l'età' pensionabile nel mese di dicembre 1992
2 - Rapporto di lavoro in essere al momento del perfezionamento degli altri requisiti di legge
3 - Riesame delle domande già definite
I - ASSICURATI CHE HANNO COMPIUTO L'ETA' PENSIONABILE NEL MESE DI DICEMBRE 1992
L'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, dispone che il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
Con circolare n.50 del 23 febbraio 1993, punto 1.2, tenuto conto di quanto stabilito in via generale dall'articolo 18 del decreto in ordine alla data di entrata in vigore delle nuove norme, e' stato precisato che la condizione della cessazione dell'attività' lavorativa dipendente e' richiesta per le pensioni di vecchiaia da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, esaminata la particolare situazione degli assicurati che hanno maturato nel corso del mese di dicembre 1992 i requisiti di età previsti dalla normativa allora in vigore per il diritto alla pensione di vecchiaia e che, potendo far valere i prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, hanno richiesto il relativo trattamento a decorrere dal 1 gennaio 1993 senza cessare il rapporto di lavoro, ha rilevato che per tali assi-
curati il perfezionamento del diritto a pensione e' avvenuto, fermo restando il possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione, nel momento in cui e' stata compiuta l'età
pensionabile e non nel giorno di decorrenza della pensione, che rappresenta, invece, il momento di natura tecnica relativa al procedimento di erogazione del trattamento previdenziale.
Ad avviso del predetto Dicastero, nei confronti dei soggetti che abbiano maturato nel corso del mese di dicembre 1992 i requisiti previsti dalla normativa allora in vigore per la concessione della pensione di vecchiaia e che richiedano il relativo trattamento a decorrere dal 1 gennaio 1993, a nulla rileva che il trattamento pensionistico sia erogato in una fase in cui, causa l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n.503 del 1992, si sia venuto a modificare il complesso di tali requisiti. soggetti in parola hanno facoltà di beneficiare del
trattamento pensionistico di vecchiaia a decorrere dal 1 gennaio 1993, senza dover cessare il rapporto di lavoro in essere a tale data.
2 - RAPPORTO DI LAVORO IN ESSERE AL MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI DI ETA', DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE
Sempre con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n.503, il Ministero del Lavoro ha precisato che, nel condizionare il conseguimento della pensione di vecchiaia alla risoluzione del rapporto di lavoro, il legislatore ha inteso riferirsi al rapporto di lavoro in essere al momento del perfezionamento degli altri requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione previsti dalla legge.
Pertanto, il diritto a pensione viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei predetti requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso altro datore di lavoro.
3 - RIESAME DELLE DOMANDE GIA' DEFINITE
Sulla base delle suesposte indicazioni del Ministero del Lavoro debbono intendersi modificate le istruzioni impartite in precedenza ai fini dell'applicazione della normativa in parola. In conformità ai predetti principi devono essere conseguentemente riesaminate e definite domande eventualmente già decise negativamente.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO