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Circolare 267 del 26 ottobre 1995
Oggetto : art. 4 della legge 166 del 1 giugno 1991
avente ad oggetto interventi a favore dei
cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.
SOMMARIO :
le posizioni assicurative ricostituite in Italia ai sensi
della legge in oggetto non possono riguardare periodi di
attivita' lavorativa svolta in Libia, tra il 1 luglio 1957
ed il 21 luglio 1970, in epoca anteriore alla data del
compimento dell'eta' minima ivi prevista (15 anno di eta')
per essere ammessi al lavoro e, quindi, alla corrispondente
tutela assicurativa. Tale limitazione riguarda non solo i
lavoratori dipendenti ma anche quelli autonomi dei settori
dell' agricoltura, dell' artigianato e del commercio.
_____________
1) - Per l' attuazione della norma di legge in oggetto, la
quale prevede in favore dei cittadini italiani rimpatriati
dalla Libia la ricostituzione nell' A.G.O. delle posizioni
assicurative relative ad attivita' di lavoro dipendente e
autonomo svolto in tale paese nel periodo dal 1 luglio 1957
al 21 luglio 1970, sono state emanate le relative disposi-
zioni con circolare 248 del 25.10.1991.
Si e' posto ora il problema se possano o meno formare
oggetto di ricostituzione delle posizioni assicurative in
argomento quei periodi che si collocano in epoca anteriore
al limite minimo di eta' previsto per l' avviamento al
lavoro e cioe' se possa tenersi conto, anche per i casi di
specie, delle istruzioni impartite, da ultimo con circolare
143 del 10.5.1994 in ordine alle prestazioni di lavoro
svolte, di fatto, dai fanciulli in violazione degli obblighi
previsti dalla legislazione italiana.
Al riguardo deve essere precisato, anche in relazione a
talune perplessita' manifestate, che l' art. 4 della legge
166/1991 prevede la " ricostituzione " in Italia della
posizione assicurativa esistente in Libia e che, pertanto,
dalla documentazione o dalla dichiarazione sostitutiva
devono risultare attestate sia l' attivita' svolta che la
durata dei periodi coperti di assicurazione. Da cio' deve
dedursi che eventuali prestazioni lavorative " di fatto "
svolte dai minori anteriormente alla eta' minima di ammis-
sione al lavoro, in quanto prive di assicurazione, non
possano rientrare nel campo di applicazione della legge
stessa.
In particolare, tenuto conto che la legislazione
libica, secondo precisazioni fornite dal Consolato Generale
d' Italia in Tripoli, non consente l' ammissione al lavoro
dei giovani al di sotto del quindicesimo anno di eta', la
costituzione nell' A.G.O. delle posizioni assicurative
dovra' pertanto effettuarsi solo per in relazione a periodi
successivi a tale limite di eta' .
2) - Per quanto riguarda i lavoratori dell' agricoltura, con
circolari n. 109 del 5.4.1994 e n. 285 del 28.10.1994 sono
state emanate le direttive per l' applicazione, nel
settore dei CD / CM, della tutela del lavoro minorile ed e'
stata richiamata la giurisprudenza di legittimita' alla base
della applicazione estensiva di una disciplina dettata -
secondo la lettera dell' art. 1 della legge 977 del
17.10.1967 - con riferimento specifico ai fanciulli ed agli
adolescenti " alle dipendenze di datori di lavoro" .
In relazione a cio' , in sede di attuazione dell' art.
4 della legge 166 / 1991 non avrebbe alcuna giustificazione
una discriminazione tra lavoratori dipendenti, destinatari
testualmente e "ab origine" della disciplina a tutela del
lavoro minorile e lavoratori autonomi CD/ CM nei confronti
dei quali, ove si dovesse dare coerente seguito a quanto
affermato al punto 3) della circolare n.248 del 25.10.1991,
verrebbero ricostituite posizioni relative ad attivita'
lavorativa autonoma svolta in Libia prive di copertura
assicurativa in tale paese. Si ritiene, in definitiva, che
non sia possibile assicurare ai soli soggetti riconosciuti
destinatari dell' art. 24 della legge 977 / 1967 dalla
giurisprudenza quella tutela negata ai destinatari propri ed
"ab origine" della tutela stessa e cioe' i minori occupati
alle dipendenze di terzi.
In base a quanto sopra detto, relativamente ai periodi
di attivita' diretto - coltivatrice o colonica o mezzadrile
svolta in Libia dal 1.7.1957 al 21.7.1970 si dispone che :
a) - continui a trovare applicazione il punto 3) della
circolare n. 248 del 25.10.1991 nel caso che l' attivita'
autonoma in agricoltura sia stata resa in Libia posterior-
mente al compimento dell' eta' minima di ammissione al
lavoro;
b) - sia esclusa dal campo di applicazione dell' art. 4
della citata legge n. 166 / 1991 l' attivita' autonoma di
fatto resa in agricoltura, in Libia, anteriormente al
compimento dell' eta' minima di ammissione al lavoro in
quanto priva di assicurazione e, come tale, non ammessa alla
ricostituzione della posizione in Italia prevista dall' art.
4 della legge stessa.
3) - Anche per quanto concerne i lavoratori autonomi assi-
curati in qualita' di artigiani o commercianti, valgono le
stesse considerazioni di carattere generale sopra illustrate
e devesi quindi escludere, per essi, la possibilita' di
ammettere, nella ricostituzione delle posizioni assicurative
in Italia ai sensi della legge in oggetto,i periodi di
attivita' eventualmente svolta in Libia anteriormente alla
data di compimento dell' eta' minima ivi prevista per essere
ammessi al lavoro. Restano ovviamente ferme le altre limi-
tazioni temporali di cui e' cenno al punto 3.1 della ri-
chiamata circolare n. 248 del 25.10.1991.
IL DIRETTORE GENERALE