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Circolare 162 del 19 luglio 1997
Oggetto:
Decreto legislativo 184 del 30.4.1997. Nuove norme per i riscatti e la ricongiunzione delle posizioni assicurative nel " FPLD " e nei Fondi sostitutivi amministrati dall' Istituto.
SOMMARIO
1 - Nuove disposizioni in materia di riscatto dei corsi
universitari di studio per tutti gli assicurati, iscritti al
" F.P.L.D." o ad uno dei Fondi sostitutivi o esclusivi dell'
A.G.O.
2 - Estensione della facolta' di riscatto dei periodi di
lavoro svolto all' estero agli iscritti ai Fondi sostitutivi
ed esclusivi dell'A.G.O. e a bolizione, per tutti gli
assicurati richiedenti il riscatto stesso, della riduzione
del 50 % dell' onere dovuto.
3 - Modifica dei criteri di calcolo degli oneri in materia
di regolarizzazione e di riscatto dei periodi scoperti da
contribuzione.
4 - Chiarimenti riguardanti il calcolo degli oneri nei casi
di riscatto e di r icongiunzione di posizioni assicurative
coperte da contribuzione nelle gestioni pensionistiche di
provenienza.
********************
Il decreto legislativo citato in oggetto, entrato in
vigore a far tempo dal 12 luglio 1997, contiene al Capo II
nuove disposizioni che regolamentano specificamente il
riscatto dei corsi universitari di studio e dei periodi di
lavoro all' estero ( artt. 2 e 3 ) e d estendono a tutti i
tipi di riscatto, per i quali - ai fini del calcolo degli
oneri - e' richiamato l' art. 13 della legge 1338 / 1962, i
criteri dettati per il riscatto dei predetti corsi univer-
sitari, criteri che tengono conto della riforma del sistema
pensionistico introdotta dalla legge 335 / 1995.
Si trattera' pertanto, separatamente, del riscatto dei
corsi universitari di studio, del riscatto dei periodi di
lavoro all' estero e dei criteri di calcolo degli oneri
che riguardano anche g li altri, analoghi tipi di riscatto
per i quali si debba applicare l' art. 13 della legge 1338 /
1962 e, da ultimo, s i riportano alcune precisazioni che
consentono di definire anche le domande di ricongiunzione
delle posizioni assicurative presentate dopo il 31.12.1995,
per le quali era stata fatta riserva di comunicazioni con
precedente circolare 220 del 14.11.1996.
1 - CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO
1.1 - L' art. 2 del decreto in esame al primo comma ricono-
sce la facolta' di riscatto dei corsi universitari di
laurea, disciplinata per gli iscritti al " FPLD " dall' art.
2 nonies della legge 114 / 1974 ( come modificata dalla
legge 881 del 29.11.1982 ), agli altri assicurati iscritti
alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai Fondi
sostitutivi ed esclusivi dell' A.G.O. nonche' agli iscritti
alla Gestione separata di cui al comma 26 dell' art. 2
della legge 335 / 1995.
Considerata la portata di carattere generale della disposi-
zione di legge in argomento, la quale contiene tra l' altro
una precisa individuazione dei periodi che possono formare
oggetto di riscatto e nuovi criteri di calcolo dei relativi
oneri, devono considerarsi implicitamente abrogate le
disposizioni di legge che finora hanno regolamentato la
stessa materia nei vari regimi pensionistici per i lavora-
tori dipendenti o autonomi interessati.
In particolare, devono ritenersi abrogati : l' art. 14,
lett. a) d ella legge 22.10.1973 n. 672 del Fondo di previ-
denza dei " telefonici ", l' art. 4 della legge 1079 del
25.11.1971 del Fondo " elettrici " ( per entrambi ved. punto
3 della circolare 8 del 13.1.1994) e l' art. 6 - primo comma
della legge 484 del 30.7.1973 del Fondo " Volo ".
La nuova norma si applica alle domande di riscatto presen-
tate all' Istituto a far tempo dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo in oggetto e cioe' dal
12.7.1997. Le domande presentate precedentemente a tale data
e ancora da definire saranno, pertanto, trattate con le
disposizioni di legge all' epoca vigenti, salvo quanto si
dira' al successivo punto 4 della presente circolare in
relazione a quelle disposizioni del decreto legislativo cui
puo' essere attribuita natura interpretativa.
1.2 - L' esercizio della facolta' di riscatto e' rimesso
alla mera volonta' dell' assicurato, il quale sceglie anche
il momento in cui presentare la relativa domanda.
Qualora il richiedente, all' atto della presentazione della
domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in piu'
regimi previdenziali, il legislatore ha dato anche facolta'
di scegliere uno qualsiasi di essi per ottenere il riscatto.
Una condizione essenziale per ottenere il riscatto in parola
e' che i periodi richiesti non devono risultare gia' coperti
da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto
che sia, non solo presso il Fondo cui e' diretta la domanda
stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati
dalla norma di legge in esame e indicati al precedente punto
1.1.
1.3 - Sono riscattabili i corsi di studio universitario
riportati dall' art. 1 della legge 19.11.1990 n. 341
espressamente richiamata dal decreto legislativo in oggetto,
limitatamente al periodo di durata legale previsto per il
conseguimento del relativo titolo e a condizione che sia
stato conseguito il titolo stesso.
I titoli previsti dalla citata legge 341 / 1990 sono i
seguenti :
a) - "diploma universitario" che si consegue dopo un corso
di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;
b) - " diploma di laurea " dopo un corso di durata non
inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
c) - " diploma di specializzazione" , c he si consegue
successivamente alla laurea ed al termine di un corso di
durata non inferiore a due anni;
d) - " dottorato di ricerca " , i cui corsi sono regolati da
specifiche disposizioni di legge.
Il riscatto puo' essere chiesto anche per una parte del
periodo di durata del corso a seguito del quale sia stato
conseguito uno dei titoli sopra riportati.
Inoltre, la facolta' di riscatto di cui trattasi puo essere
esercitata anche per due o piu' dei corsi sopra indicati a
seguito dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli
ne' si richiede in alcun caso la condizione che tali titoli
siano richiesti per l'ammissione a determinati posti di
lavoro o per la progressione in carriera.
La nuova disciplina in materia di riscatto dei corsi di
studio universitario si applica, come gia' detto, alle
domande presentate a far tempo dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo e non assume rilevanza, a tal
fine, la circostanza che il corso sia stato frequentato in
epoca anteriore a tale data.
Le domande di riscatto devono essere corredate da apposita
certificazione rilasciata dalla competente Universita',
dalla quale risulti il titolo e la data in cui sia stato
conseguito dal richiedente, la relativa durata legale e la
sua collocazione temporale. Per le domande presentate senza
la certificazione richiesta ovvero con certificazione
carente, le SAP chiederanno all' interessato di presentare
entro 30 giorni detta certificazione. Ove la documentazione
richiesta non venga presentata nel termine assegnato, le
relative domande saranno respinte, salva la facolta' per
l'assicurato di presentare nuova domanda, ricorrendone i
requisiti.
Alle domande di riscatto presentate all' Istituto prima
dell' entrata in vigore del decreto in oggetto, ancorche'
non ancora definite, continueranno ad applicarsi le prece-
denti disposizioni vigenti in materia ( si richiama la
circolare 48 del 27.2.1996 da ultimo diramata).
Per quanto concerne la determinazione dell' onere di ri-
scatto, le nuove disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5
dell' art. 2 del decreto in esame, che riguarda i corsi
universitari di laurea, per effetto di quanto previsto dal
successivo art. 4 dello stesso decreto sono estese a tutti i
casi di riscatto per i quali si rinvia all' applicazione
dell' art. 13 della legge 1338 / 1962, come piu' specifica-
mente si dira' nel successivo punto 3 della presente circo-
lare.
2 - RISCATTO LAVORO ALL' ESTERO
L' art. 3 del decreto in argomento riconosce a tutti gli
iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'A.G.O. la
facolta' di esercitare il riscatto dei periodi di lavoro
prestato all' estero, cosi' come disciplinato a suo tempo
dall' art. 51, comma 2, della legge 30.4.1969, n. 153, poi
modificato dall' art. 2 octies del decreto legge 2.3.1974
convertito dalla legge 16.4.1974, n. 114.
La stessa norma dispone anche che l' onere a carico del-
l' assicurato e' dovuto nella misura intera e cio', in deroga
alla precedente disposizione di legge vigente in materia,
per tutti gli iscritti o al " FPLD " o ad uno dei Fondi
alternativi di esso che ne facciano richiesta a far tempo
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in
oggetto.
La facolta' in parola, anche nei Fondi sostitutivi dove
finora non era prevista, puo' essere esercitata per il
riscatto di periodi che si collochino sia posteriormente che
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 184 / 1997. Si richiamano al riguardo ed in
quanto compatibili tutte le disposizioni applicative della
norma diramate per gli iscritti al " F.P.L.D. " medesimo ,
ai fini dell' istruttoria e della definizione delle relative
pratiche.
Con l' occasione, relativamente alla ricostituzione in
A.G.O. delle posizioni assicurative libiche per il periodo
dal 1.1.57 al 21.7.70 ex art. 4 della legge 166 / 1991, si
ritiene utile precisare, ad integrazione di quanto comuni-
cato con circolare 267 del 26.10.1995, che il citato art. 4
potra' trovare applicazione anche per periodi anteriori al
15o anno di eta' a condizione che l' esistenza della
posizione assicurativa accreditata in Libia e da ricosti-
tuire in A.G.O. venga documentalmente ed inequivocabilmente
attestata, non ritenendosi sufficiente nel caso di specie
una mera dichiarazione di responsabilita' da parte del-
l'interessato.
3 - DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI RISCATTO
3.1 - Come accennato sopra, l' art. 4 del decreto in esame
prevede che le disposizioni dettate per il calcolo degli
oneri di riscatto dei corsi di studio universitario nei
commi 3, 4 e 5 dell' art. 2 dello stesso decreto debbano
estendersi a tutti i casi di riscatto per i quali debba
trovare applicazione l' art. 13 della legge 1338 / 1962.
Il preciso riferimento agli altri casi di riscatto non puo'
che intendersi limitato a tipi di riscatto della stessa
natura di quelli riguardanti i corsi universitari e il
lavoro all' estero trattati dal decreto e, pertanto, i
criteri che di seguito andremo ad analizzare potranno
applicarsi , oltre che a detti riscatti, anche :
- per la regolarizzazione dei periodi assicurativi in
relazione ai quali l' obbligo del versamento dei
contributi dovuti sia prescritto ( art. 13 / 1338);
- nel Fondo " Volo ", per il riscatto del servizio militare
e dei periodi di partecipazione ai corsi comportanti
attivita' di volo ;
- per il riscatto dei periodi previsti dal recente decreto
legislativo 564 / 1996 ( maternita' facoltativa e periodi
non lavorati ), come da circolari 220 del 14.11.1996 e 72
del 24.3.1997 ;
- al riscatto nel Fondo per gli " Elettrici " dei periodi di
partecipazione ai corsi professionali e di attivita' di
lavoro autonomo svolto presso le imprese " elettriche "
ex art. 4, lett. b e c della legge 25.11.1971 n. 1079
( circ.108 del 10.5.1993, punto 2.4) ;
- nei casi di riscatto ex art. 51 - primo comma della legge
153 / 1969.
Di norma, quindi, in materia di riscatto di periodi gia'
coperti da contribuzione in altri regimi previdenziali e di
ricongiunzione o di unificazione in un determinato Fondo
pensionistico di posizioni assicurative costituite in altri
Fondi i criteri in parola non potranno essere applicati,
salvo quanto si dira' al successivo punto 4.
In particolare, il legislatore ha statuito quanto di seguito
illustrato.
3.2 - Ai fini del calcolo della quota di pensione, poi da
capitalizzare, scaturente dal periodo oggetto di riscatto e
ottenuta, come e' noto, per differenza tra il calcolo della
pensione complessiva e quella inerente ai soli periodi
assicurativi gia' acquisiti nel Fondo interessato, per
stabilire se e quando si debba procedere al calcolo stesso
con il sistema retributivo o con quello contributivo di cui
alla legge 335 / 1995 si deve tener conto della collocazione
temporale dei periodi presi in considerazione ( sia quelli
acquisiti che quelli da riscattare).
Puo' accadere ad esempio che, nei confronti di un soggetto
che abbia meno di 18 anni al 31.12.1995 e che debba riscat-
tare un periodo collocato anteriormente all' 1.1.96
e tale che, sommato a quello esistente, faccia superare il
predetto limite dei 18 anni, il calcolo della pensione
complessiva andra' fatto con il sistema retributivo.
Nella stessa fattispecie appena ipotizzata, ove il periodo
da riscatto non faccia superare il limite dei 18 anni il
calcolo della pensione complessiva andra' effettuato con il
sistema misto.
Peraltro, ove si verifichi il caso in cui si debba applicare
il sistema misto, poiche' la quota da determinarsi in forma
contributiva andrebbe prima inclusa nella pensione comples-
siva ( in quanto da sommare a quella retributiva) e poi
sottratta dalla pensione mista riferita ai soli periodi
acquisiti nel Fondo dove opera il riscatto, si ritiene che
si possa omettere del tutto di calcolare detta quota con-
tributiva. La quota di pensione inerente ai periodi da
riscattare ( solo se anteriori all' 1.1.1996 ) risultera' in
tal caso pari alla differenza delle quote di pensione
entrambe calcolate in forma retributiva.
3.3 - Il comma 4 dell' art. 2 del decreto legislativo in
esame demanda semplicemente ad un decreto ministeriale, da
emanarsi entro dodici mesi, l' aggiornamento dei coeffi-
cienti attuariali attualmente vigenti per il calcolo delle
riserve matematiche in applicazione dell' art. 13 della
legge 12.8.1962 n. 1338.
Fino a quando non verra' emanato il predetto decreto mini-
steriale, continuano a trovare applicazione le attuali
tariffe per tutti i casi per i quali occorre determinare la
riserva matematica.
3.4 - Relativamente ai periodi da riscattare collocati
temporalmente dopo il 31.12.1995, per i quali la relativa
quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contri-
butivo, il corrispondente onere e' invece determinato, per
espressa disposizione di legge, non piu' in termini di
riserva matematica ma applicando l' aliquota contributiva in
vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto,
nella misura prevista per il versamento della contribuzione
obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera
il riscatto stesso.
Per il calcolo dell' onere di riscatto, la retribuzione cui
va applicata la predetta aliquota contributiva e' quella
inerente ai dodici mesi meno remoti, andando a ritroso dalla
data della domanda, per i quali sia stata versata dal datore
di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo.
Il contributo cosi' calcolato su base annua in quanto la
retribuzione e' quella corrispondente a dodici mesi e'
necessariamente da rapportare al periodo da riscattare.
Ai fini dell' accredito del periodo riscattato, sulla
posizione assicurativa dell' assicurato dovra' essere
attribuita collocandola temporalmente in tale periodo
la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell' onere,
rapportata ovviamente allo stesso periodo riscattato.
Si confermano le istruzioni date con circolare 24 del
26.1.1995 al punto 1, in ordine alla retribuzione da accre-
ditare in corrispondenza dei periodi riscattati con il
sistema retributivo e si fa riserva di ulteriori precisa-
zioni al riguardo nei casi di calcolo con il sistema con-
tributivo.
Il quinto comma dell' art. 2 del decreto legislativo in
esame dispone che la rivalutazione del montante individuale
dei contributi disciplinata dalla legge 335 / 1995 ha
effetto, per il contributo di riscatto cosi' accreditato
sulla posizione assicurativa, dalla data della domanda di
riscatto in poi.
4 - ALTRI RISCATTI E RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI
ASSICURATIVE
Come accennato sopra, il nuovo criterio di calcolo degli
oneri di riscatto dettato dal legislatore per i periodi di
studio universitario ed esteso esplicitamente solo agli
altri, analoghi tipi di riscatto riportati al precedente
punto 3, nelle ipotesi in cui si debba applicare il sistema
contributivo ex legge 335 / 1995, non puo' estendersi
altresi' alle ipotesi di riscatto e di ricongiunzioni di
posizioni assicurative i cui periodi sono caratterizzati da
copertura contributiva gia' avvenuta nei Fondi previdenziali
di provenienza.
Dette ipotesi sono quelle che rientrano nella previsione
della legge 29 / 1979, nella legge 45 / 1990 e, ad esempio,
nel riscatto del servizio diverso dall' attivita' di volo
di cui gli artt. 7 e 16 della legge 484 / 73 e 12 della
legge 480 / 88 nel Fondo " Volo ".
Si ritiene invece che il principio contenuto nel comma 3
dell' art. 2 del decreto legislativo 184 / 1997, illustrato
al precedente punto 3.2 , si possa applicare anche a queste
forme di riscatto e di ricongiunzione delle posizioni
assicurative, tenuto conto che a tale disposizione si puo'
attribuire carattere interpretativo della stessa legge
335 / 1997.
Pertanto, potranno ora essere definite tutte le domande di
riscatto e di ricongiunzione presentate dopo il 31.12.1995,
determinando i relativi oneri con le norme che disciplinano
la liquidazione delle pensioni con il sistema retributivo o
misto o contributivo tenuto conto della collocazione
temporale delle anzianita' assicurative acquisite e dei
periodi da riscattare o da ricongiungere e cio' anche ai
fini del computo del limite, inferiore o superiore ai 18
anni, da verificare alla predetta data del 31.12.1995.
Fino a nuove disposizioni, si precisa da ultimo che, nel
caso in cui la pensione o la quota di essa debba essere
calcolata in forma contributiva, il montante individuale dei
contributi dovra' essere moltiplicato per il coefficiente di
trasformazione previsto dalla tabella "A" allegata alla
legge 335 / 1995, da individuarsi in relazione all' eta'
anagrafica del richiedente maturata alla data di presenta-
zione della domanda e applicando i valori riportati per
l'eta' di 57 anni anche a coloro che abbiano un' eta'
inferiore.
*************
Le Sedi autonome di produzione si atterranno alle
presenti istruzioni procedendo al calcolo manuale degli
oneri di riscatto e di ricongiunzione fino a quando non
sara' possibile aggiornare le procedure automatizzate.
Eventuali casi che presentino particolari difficolta'
di trattazione potranno essere segnalati alle competenti
sedi centrali, per le direttive del caso.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO