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Circolare 3 del 9 gennaio 1997
Oggetto: Legge 28 novembre 1996, n.608. Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 1996,
n.510, recante disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale. Diritto alla
pensione di anzianita' dei lavoratori agricoli.
La legge 28 novembre 1996, n.608, di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto legge 1 ottobre 1996, n.510, contiene tra
l'altro disposizioni in materia di criteri di determinazione
del diritto a pensione di anzianita' nei confronti degli operai
agricoli dipendenti.
In particolare l'articolo 9-ter, commi 4 e 5, della citata
legge ripete integralmente le disposizioni dettate dall'arti-
colo 2, commi 4 e 5, del decreto n.511, per l'accertamento dei
requisiti per il diritto a pensione di anzianita' degli operai
agricoli.
Inoltre, l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge n.608 dispone
che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti legge 30 ottobre 1995, n.449, 29
dicembre 1995, n.554, 26 febbraio 1996, n.84, 26 aprile 1996,
n.219, 29 giugno 1996, n.339, 2 agosto 1996, n.405 e 1 ottobre
1996 n.511.
Per comodita' di consultazione, si riepilogano di seguito le
disposizioni impartite in precedenza per l'applicazione della
particolare normativa.
1 - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' NEI
CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE POSSONO FAR VALERE SOLTANTO
CONTRIBUZIONE AGRICOLA
Per il diritto alla pensione di anzianita' nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti da parte degli
operai agricoli che possono far valere soltanto contribuzione
per lavoro agricolo sono richiesti i seguenti requisiti:
a) 35 anni di assicurazione;
b) 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di catego-
ria, ivi compresi gli anni anteriori al 1940 per i quali i
contributi risultano versati a mezzo marche, gli anni di
iscrizione parziale e i periodi di iscrizione negli
elenchi di saldatura tra anno agrario e anno solare emessi
in attuazione della legge 11 marzo 1970, n.83;
c) 5.460 giornate di contribuzione, con esclusione di quelle
coperte da contribuzione figurativa per malattia e per
disoccupazione ordinaria.
La contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria ad
integrazione, versata o accreditata relativamente al lavoro
agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero
pari o inferiore a 270 giornate per anno, deve essere riva-
lutata con i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per
gli uomini e per le donne e i ragazzi. La rivalutazione opera
sia per le giornate utili per il diritto alla pensione di
anzianita' sia per quelle utili soltanto ai fini della
misura.
Ai fini dell'applicazione dei limiti di computabilita'
previsti dall'articolo 9-ter, comma 5, della legge n.608,
occorre procedere separatamente, per ciascun anno, alla
rivalutazione della contribuzione utile per il diritto alla
pensione di anzianita', con esclusione della contribuzione
per disoccupazione ordinaria e per malattia, e, quindi, alla
rivalutazione di tutta la contribuzione agricola versata o
accreditata nell'anno, e cioe' sia della contribuzione utile
per il diritto alla pensione di anzianita' sia di quella
utile solo per la relativa misura.
Le giornate risultanti dalla rivalutazione della contribuzio-
ne utile per il diritto alla pensione non possono essere
computate, per ciascun anno, per un numero superiore a 156;
le giornate risultanti dalla rivalutazione di tutta la
contribuzione non possono essere computate, per ciascun anno,
ai fini della misura della pensione per un numero superiore a
270 giornate.
Il trasferimento, a norma del comma 10 dell'articolo 7 della
legge n.638, delle giornate eccedenti in ciascun anno le 270,
negli anni successivi al 1983 deve essere operato fino a
concorrenza del limite di 270 giornate per anno, mentre per i
periodi anteriori al 1 gennaio 1984 deve essere operato
negli anni per i quali risulti versato o accreditato un
numero di giornate inferiore a 104 per gli uomini e a 70 per
le donne e i ragazzi, e fino a concorrenza di tali limiti.
Cio' in quanto, per effetto della rivalutazione prevista per
gli anni anteriori al 1984 dal comma 12 dell'articolo 7, con
l'accredito dell'anzidetto numero di giornate si raggiunge,
per gli anni in parola, il limite di 270 giornate di contri-
buzione. Resta fermo, comunque, che il trasferimento puo'
essere effettuato soltanto negli anni per i quali risultino
accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.
Si ricorda che la contribuzione figurativa agricola accredi-
tata in settimane (periodi di servizio militare, di malattia
e di infortunio, di gravidanza e puerperio, ecc.) deve essere
ragguagliata a giornate computando 6 giornate per ogni
settimana (articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155).
Anche tale contribuzione, qualora si collochi in anni ante-
riori al 1984 nei quali risulti versato o accreditato un
numero di contributi agricoli giornalieri pari o inferiore a
270, deve essere rivalutata con i coefficienti 2,60 e 3,86.
In ogni caso, non possono essere prese in considerazione in
ciascun anno piu' di 156 giornate di contribuzione agricola
utile per il diritto alla pensione di anzianita'.
Le giornate eccedenti in ciascun anno le 156 computabili ai
fini del diritto non possono essere riferite ad anni succes-
sivi nei quali risulti un numero di giornate utili per il
diritto alla pensione di anzianita' inferiore a 156.
2 - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' NEI
CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE POSSONO FAR VALERE ANCHE
CONTRIBUZIONE EXTRA AGRICOLA
Per l'accertamento del diritto alla pensione di anzianita'
nei confronti dei lavoratori che facciano valere contribu-
zione agricola ed extra agricola, fermo restando che in
ciascun anno non puo' essere valutato un numero di giornate
di contribuzione agricola superiore a 156, equivalenti a 52
settimane, ai fini della valutazione della contribuzione
extra agricola si forniscono le seguenti precisazioni.
Il numero complessivo delle giornate di contribuzione agri-
cola computato in ciascun anno entro il limite delle 156
giornate deve essere trasformato in settimane con il coeffi-
ciente 0,333.
Per gli anni anteriori al 1984, in aggiunta alla contribuzio-
ne agricola computata entro i limiti delle 52 settimane per
ciascun anno, deve essere presa in considerazione anche la
contribuzione extra agricola, ancorche' la sommatoria delle
settimane di contribuzione agricola ed extra agricola ecceda
nell'anno le 52 settimane complessive. In ogni caso, peral-
tro, per tali anni non puo' essere valutato complessi-
vamente un numero di settimane di contribuzione superiore a
quello delle settimane comprese tra la data di inizio
dell'assicurazione e il 31 dicembre 1983.
Per gli anni successivi al 31 dicembre 1983, non puo' essere
valutato per ciascun anno, tra contribuzione agricola e
contribuzione extra agricola, un numero di settimane com-
plessivamente superiore a 52.
In ogni caso non puo' essere considerato utile ai fini del
diritto un numero di settimane superiore a quello delle
settimane comprese tra la data di inizio dell'assicurazione e
la data di decorrenza della pensione (articoli 7 e 8 del
D.P.R. 27 aprile 1968, n.488).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO