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Circolare 123 del 29 maggio 1997
Oggetto:
Sentenza della Corte di Cassazione n.1691 del 12 dicembre 1996-24 febbraio 1997. Autonomia del diritto all'integrazione della pensione al trattamento minimo. Termine per la proposizione dell'azione giudiziaria.
1 - AUTONOMIA DEL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.1691 del
12 dicembre 1996/24 febbraio 1997, si e' pronunciata in rela-
zione ad una situazione nella quale l'INPS aveva negato l'inte-
grazione al minimo di una pensione di reversibilita' in appli-
cazione della sentenza della Corte Costituzionale n.314/1985,
per compimento del termine di decadenza previsto dall'articolo
47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n.639, come interpretato
dall'articolo 6 della legge 1 giugno 1991, n.166.
Nel caso di specie, il termine di decadenza era stato computato,
secondo i criteri in atto (circolare n.60117 A.G.O. del 9 marzo
1987), con riferimento all'originario provvedimento di
liquidazione della pensione non integrata.
Come rilevato dalla Corte, il problema era quello "di stabilire
se l'accertamento della tempestivita' dell'azione giudiziaria
per ottenere l'integrazione al minimo si debba compiere con
riguardo all'originaria domanda amministrativa di pensione,
culminata nella liquidazione della pensione non integrata,
oppure alla successiva domanda di integrazione al minimo".
"A tal fine", ha affermato la Corte, "occorre dirimere il
contrasto insorto nell'interpretazione della disciplina
dell'integrazione intesa come diritto autonomo o come parte
integrante del diritto a pensione".
Al riguardo la Cassazione ha affermato il principio secondo cui
il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costi-
tuisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, con
propri presupposti e requisiti. Il diritto all'integrazione al
minimo, al pari del diritto alla pensione, e' un diritto
imprescrittibile e non soggetto a decadenza. La prescrizione e
la decadenza possono riguardare solo i singoli ratei.
2 - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA
Affermata l'autonomia del diritto all'integrazione al minimo rispetto al diritto a pensione, la Corte, ai fini della verifica della tempestivita' o meno dell'azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto al minimo, ha rilevato che l'articolo 47, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1970, n.639, e l'articolo 58 della legge 30 aprile 1969, n.153, in applicazione del quale e' stato emanato l'articolo 47, prevedono entrambi espressamente l'esistenza di "decisioni".
"Cio' presuppone", ha osservato la Corte, "un apposito esame
deliberativo dell'Ente, come si evince dall'indicazione
dell'avvenuto esaurimento dei procedimenti amministrativi,
contenuta sia nel primo comma dell'articolo 47, sia nel secondo
comma".
"Ne consegue che la preclusione investe l'oggetto dei ricorsi e
della decisione amministrativa, non invece questioni che non
siano state oggetto di contraddittorio e di decisione. Appunto
questa e' la ragione per la quale la liquidazione ordinaria
della pensione, senza che l'integrazione al minimo fosse
controversa, non puo' integrare una decisione da parte
dell'Istituto, venendo cosi' meno il primo presupposto per il
verificarsi della preclusione posta dalla legge."
In applicazione dei principi enunciati nella sentenza n.1691, i
termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria
fissati dall'articolo 47 del del 1970, come interpretato
dall'articolo 6 della legge 1 giugno 1991, n.166, e dall'arti-
colo 4 della legge 11 novembre 1992, n.438, vanno computati
dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di
diniego adottato sulla domanda di integrazione al minimo e non
dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di
liquidazione della pensione non integrata. Nel caso che
l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata succes-
sivamente revocata, i termini di decadenza decorrono dalla data
in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di revoca.
Cio' premesso, per le situazioni per le quali trova applicazione
la decadenza decennale disciplinata dall'articolo 47 del D.P.R.
n.639/1970, come interpretato dall'articolo 6 della legge n.166
del 1991, il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria
inizia a decorrere dal 361 giorno successivo alla data di
notifica del provvedimento, per le prestazioni gia' disciplinate
dall'articolo 46 del D.P.R. n. 639/1970, ovvero dal 181 giorno
successivo alla notifica del provvedimento per le situazioni
disciplinate dall'articolo 46 della legge n. 88/1989. Nei casi
in cui avverso il provvedimento sulla domanda sia stato
presentato ricorso e la relativa decisione sia stata comunicata
anteriormente alla scadenza del 360 o del 180 giorno dalla
notifica del provvedimento sulla domanda, il termine per la
proposizione dell'azione giudiziaria decorre dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso (v. circolare n.244
dell'11 ottobre 1991).
Per le situazioni per le quali trova applicazione la decadenza
triennale disciplinata dall'articolo 4 della legge 14 novembre
1992, n. 438, il termine per la proposizione dell'azione
giudiziaria inizia a decorrere dal 181 giorno successivo alla
data di notifica del provvedimento assunto in ordine alla
domanda, oppure, in caso di presentazione di ricorso, dalla data
di decisione dello stesso o dalla data di scadenza del termine
per tale decisione, se anteriori al 181 giorno dalla data di
notifica.
Ai fini dell'individuazione delle situazioni per le quali
continua a trovare applicazione il termine di decadenza
decennale di cui all'articolo 47 del citato D.P.R.
n.639/1970assume rilievo la sentenza della Corte Costituzionale
n.128 del 17 aprile 1996 con la quale, nel dichiarare non
fondata la questione di legittimita' dell'articolo 4 della legge
n.438 con riferimento a una situazione nella quale la domanda di
prestazione era stata presentata prima del 19 settembre 1992, la
Corte ha affermato che le domande presentate prima dell'entrata
in vigore dell'articolo 4 restano disciplinate dall'articolo 47
del D.P.R. n.639, come interpretato dall'articolo 6 della legge
n.166/1991.
In applicazione dell'anzidetto principio, per le domande di
prestazione, ivi comprese le domande di integrazione al minimo,
presentate anteriormente al 19 settembre 1992, il termine per la
proposizione dell'azione giudiziaria deve intendersi trascorso
al compimento del previgente termine decennale computato dal
361 e dal 181 giorno dalla notifica del provvedimento.
In tal senso debbono intendersi modificate le istruzioni
contenute nella circolare n.305 del 15 dicembre 1995, punto 3.
3 - EFFETTI DEL COMPIMENTO DEL TERMINE DI DECADENZA
Com'e' noto, l'articolo 6, comma 1, della legge n.166/1991,
interpretativo dell'articolo 47 del D.P.R. n.639/1970, nel
qualificare di natura decadenziale il termine per la
proposizione dell'azione giudiziaria, ha specificato che la
decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi
delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilita' della
relativa domanda giudiziale.
L'articolo 4 della legge n.438/1992 ribadisce la natura
decadenziale del termine in parola.
Il compiersi del termine di decadenza relativamente ad un
provvedimento in materia di trattamento minimo comporta
l'estinzione del diritto ai ratei di integrazione maturati fino
alla data in cui si e' verificata la decadenza, fermo restando
che il diritto al minimo e' imprescrittibile e non soggetto a
decadenza.
Ove, pertanto, sia scaduto il termine di decadenza per proporre
l'azione giudiziaria in relazione ad un provvedimento di diniego
o di revoca dell'integrazione al minimo, computato secondo i
criteri illustrati al punto 2, l'integrazione al minimo puo'
essere riconosciuta, a seguito di presentazione di una nuova
domanda, con effetto dal mese successivo a quello in cui si e'
compiuta la decadenza in ordine al precedente provvedimento,
entro il limite prescrizionale decennale.
I ricorsi amministrativi presentati dopo il compimento del
termine di decadenza possono essere considerati nuove domande di
integrazione, da definire secondo i criteri di cui al precedente
capoverso.
Avuto riguardo al carattere autonomo del diritto all'integra-
zione al minimo, la domanda intesa ad ottenere tale integrazione
presentata per la prima volta e' soggetta esclusivamente al
limite prescrizionale decennale, in quanto i termini di
decadenza iniziano a decorrere solo in relazione all'eventuale
provvedimento di reiezione adottato su tale domanda.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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