Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Norme Circolari Inps CI 1998 Circolare 185 dell'11 agosto 1998
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Circolare 185 dell'11 agosto 1998
ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 229/1997 E ARTICOLO 1-SEPTIES DELLA LEGGE N. 176/1998: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ LUNGA.
I.N.P.S. DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONIDIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
CIRCOLARE N. 185
DEL 11.08.1998
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICIAI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALIAL COORDINATORE GENERALE MEDICO-LEGALE E PRIMARI MEDICO-LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI E DELLE AGENZIE URBANE
E, PER CONOSCENZA
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:
ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 229/1997 E ARTICOLO 1-SEPTIES DELLA LEGGE N. 176/1998: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ LUNGA.
SOMMARIO: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO IN MOBILITÀ LUNGA DI ANZIANITÀ DI 4.500 LAVORATORI LICENZIATI O CHE SARANNO LICENZIATI ENTRO IL 31.12.1999. REQUISITI INDIVIDUALI PER IL PENSIONAMENTO. ONERI A CARICO DELLE IMPRESE CHE COLLOCANO IN MOBILITÀ LUNGA I LAVORATORI.
1) - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ LUNGA
CON LE PRECEDENTI CIRCOLARI (N. 231/1995, N. 96/1996 E N. 16/1997) SONO STATE FORNITE ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 4, COMMI 26 E 27, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, IN MATERIA DI MOBILITÀ LUNGA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI LICENZIATI NEL PERIODO 1.1.1995/30.6.1997.
IL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 129, CONVERTITO DALLA LEGGE 18 LUGLIO 1997, N. 229, PUBBLICATA SULLA G.U. N. 167 DEL 19.7.1997, CONTIENE, ALL'ARTICOLO 3, ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ LUNGA.
TALE ARTICOLO, INFATTI, HA ESTESO IL BENEFICIO DELLA MOBILITÀ LUNGA, DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 223/1991, IN FAVORE DI ALTRI 3.500 LAVORATORI CHE SONO STATI O SARANNO COLLOCATI IN MOBILITÀ, ENTRO LA DATA DEL 31.12.1998, DA IMPRESE AVENTI UNITA PRODUTTIVE UBICATE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E, ENTRO LA DATA DEL 31.12.1999, DALLE IMPRESE INTERESSATE AI CONTRATTI DI AREA, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 203, LETT. F), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1990, N. 662, STIPULATI ENTRO IL 15.10.1997.
L'ARTICOLO 1-SEPTIES DEL D.L. 8 APRILE 1998, N. 78 - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 5 GIUGNO 1998, N. 176, PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 6.6.1998, N. 130 - HA STABILITO INOLTRE CHE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL D.L. N.129/97 CITATO, TROVANO APPLICAZIONE, NEI LIMITI DI ULTERIORI MILLE UNITA , AI LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ ENTRO IL 31.12.1999 DALLE IMPRESE INTERESSATE AI CONTRATTI D AREA DI CUI SOPRA.
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROCEDE ALLA INDIVIDUAZIONE CON PROPRI DECRETI DELLE IMPRESE CHE POSSONO AVVALERSI DI TALI DISPOSIZIONI; TALI IMPRESE PROVVEDONO A PREDISPORRE GLI ELENCHI DEI LAVORATORI NEI CUI CONFRONTI TROVANO APPLICAZIONE LE NORME IN PAROLA, ELENCHI CHE SARANNO TRASMESSI ALL'INPS E MESSI A DISPOSIZIONE DELLE SEDI DALLA DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA CON APPOSITO MESSAGGIO.
SI PRECISA CHE, PER EFFETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 229/1997, AI LAVORATORI IN QUESTIONE E STATO ESTESO SOLTANTO IL BENEFICIO DELLA MOBILITÀ LUNGA PER PENSIONE DI ANZIANITÀ, DI CUI AL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 223/1991, E NON ANCHE QUELLO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DI CUI AL COMMA 6 DELLO STESSO ARTICOLO.
PERTANTO POSSONO BENEFICIARE DELLA MOBILITÀ LUNGA IN PAROLA LE PERSONE CHE, ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN MOBILITÀ, ABBIANO UN ETÀ INFERIORE DI NON PIU DI 10 ANNI RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA, COSI COME STABILITO DALL'ARTICOLO 6, COMMA 10-BIS, DELLA LEGGE N. 236/1993, E DALL'ARTICOLO 5, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 451/1994 (50 ANNI PER GLI UOMINI E 45 PER LE DONNE) E CHE FACCIANO VALERE UNA CONTRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ NON INFERIORE A 28 ANNI NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA , LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI.
POICHÉ POSSONO RIENTRARE NELL'AMBITO DEL SUDDETTO LIMITE MASSIMO DI UNITA ANCHE LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ LUNGA DA IMPRESE ESERCENTI MINIERE, CAVE E TORBIERE, DI CUI ALLA LEGGE N. 5/1960, SI RINVIA, PER TALI LAVORATORI, ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI FORNITE CON CIRCOLARE N. 16 DEL 23.1.1997 PUNTO 3.
L'ART.9, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 468/1997 DISPONE LA DECADENZA DAL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ DEL LAVORATORE CHE NON ACCETTI DI ESSERE UTILIZZATO IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI CHE SI SVOLGONO IN UN LUOGO CHE DISTI NON PIU DI 50 CHILOMETRI, O CHE SIA COMUNQUE RAGGIUNGIBILE ENTRO 60 MINUTI CON MEZZI PUBBLICI, DAL LUOGO IN CUI LO STESSO RISIEDE. A TALE RIGUARDO SI FA PRESENTE CHE RESTANO INOLTRE APPLICABILI GLI ALTRI CASI DI DECADENZA ESPRESSAMENTE PREVISTI DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 223/1991.
SI PRECISA CHE, PER EFFETTO DEL COMBINATO DISPOSTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ E DI PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ, PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI CESSAZIONE DELLA MOBILITÀ E QUELLA DI DECORRENZA INIZIALE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI ANZIANITÀ, PERIODO DURANTE IL QUALE AGLI INTERESSATI DEVE CONTINUARE AD ESSERE CORRISPOSTA L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ, GLI STESSI VANNO CONSIDERATI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE COME LAVORATORI AVENTI TITOLO ALLA MOBILITÀ LUNGA E QUINDI RIENTRANTI NEI MASSIMALI DI LEGGE PIU SOPRA INDICATI.
2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONE
L'ARTICOLO 59, COMMA 7, LETTERA C), DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 DISPONE, TRA L'ALTRO, CHE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE SIANO STATI COLLOCATI IN MOBILITÀ PER EFFETTO DI ACCORDI COLLETTIVI STIPULATI ENTRO IL 3 NOVEMBRE 1997, IVI COMPRESI I LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 129, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 LUGLIO 1997, N. 229, PER IL NUMERO DI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITÀ INDICATO NELLA DOMANDA MEDESIMA E PER I QUALI L'ACCORDO COLLETTIVO INTERVENGA ENTRO IL 31 MARZO 1998, TROVANO APPLICAZIONE I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ DI CUI ALLA TABELLA B) ALLEGATA ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
2.1 -
LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 229/1997.
A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 229/1997, DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 129/1997, I LAVORATORI INCLUSI NEGLI ELENCHI PREDISPOSTI DALLE IMPRESE, COLLOCATI IN MOBILITÀ A NORMA DEGLI ARTICOLI 4 E 24 DELLA LEGGE N. 223/1991 ED AVENTI TITOLO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 7, COMMA 7, DELLA STESSA LEGGE N. 223, SONO AMMESSI A FRUIRE DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ, SECONDO LE INDICAZIONI MINISTERIALI ILLUSTRATE CON LA CIRCOLARE N. 81, PUNTO 2.2, DEL 9 APRILE 1998, AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI INDIVIDUALI PREVISTI DALLA DISCIPLINA VIGENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PREDETTO DECRETO E CIOE ALLA DATA DEL 21 MAGGIO 1997.
PERTANTO GLI ANZIDETTI LAVORATORI POSSONO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DAL 1 GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PERFEZIONAMENTO DEI 35 ANNI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE E AL COMPIMENTO DEL 52 ANNO DI ETÀ OVVERO, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA, AL PERFEZIONAMENTO DI 36 ANNI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE.
I LAVORATORI IN QUESTIONE POSSONO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON IL CUMULO DI CONTRIBUZIONE PREGRESSA IN TALI GESTIONI, DAL 1 GIORNO DEL MESE SUCESSIVO A QUELLO DI PERFEZIONAMENTO DEI 35 ANNI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE E AL COMPIMENTO DEL 56 ANNO DI ETÀ OVVERO, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA, AL PERFEZIONAMENTO DEI 40 ANNI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE (ARTICOLO 1, COMMI 25, 26 E 28 DELLA LEGGE N. 335).
PER I LAVORATORI INCLUSI NEGLI ELENCHI IN ARGOMENTO, AVENTI TITOLO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA DI ANZIANITÀ, IL REQUISITO DI ETÀ PENSIONABILE, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI, RIMANE CONFERMATO AL 60 ANNO DI ETÀ PER GLI UOMINI E AL 55 ANNO PER LE DONNE.
PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE ISCRITTI NELLA GESTIONE SPECIALE DI CUI ALLA LEGGE N. 5/1960 CONTINUANO A TROVARE APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N.153, DELL'ARTICOLO 11, COMMA 8, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1994, N.451, SECONDO I CRITERI ENUNCIATI DAL MINISTERO DEL LAVORO CON LETTERA DEL 21 APRILE 1998 ED ILLUSTRATI CON CIRCOLARE N. 101 DELL 11 MAGGIO 1998
PERTANTO I LAVORATORI INCLUSI NEGLI ELENCHI IN QUESTIONE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 5/1960, AVENTI TITOLO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA DI ANZIANITÀ, CONSEGUONO IL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ AL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO DI 35 ANNI CON LA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 153, A DECORRERE DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO MATURAZIONE, SEMPRECHÉ PRESENTINO LA RELATIVA DOMANDA DI PENSIONE ENTRO IL MESE DI PERFEZIONAMENTO DI DETTO REQUISITO.
CON L'OCCASIONE SI RICORDA CHE PER TALI LAVORATORI L'ETÀ PENSIONABILE E FISSATA A 55 ANNI DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 5/1960 E CHE I REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA VENGONO GRADUALMENTE ELEVATI SECONDO LA PROGRESSIONE STABILITA NELLA TABELLA B) ALLEGATA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 503/1992. LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA PUO PERTANTO ESSERE LIQUIDATA, IN PRESENZA DEGLI ALTRI REQUISITI DI LEGGE, QUANDO GLI INTERESSATI ABBIANO COMPIUTO IL 55 ANNO DI ETÀ ED ABBIANO MATURATO I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE RICHIESTI NELL'ANNO DI COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE (CIRCOLARE N. 65 DEL 6 MARZO 1995, CAPITOLO I, PUNTO 5.1).
2.2 -
LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 1-SEPTIES DELLA LEGGE N. 176/1998
A NORMA DELL'ARTICOLO 1-SEPTIES DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1998, N. 176, DI CONVERSIONE DEL D.L. 8 APRILE 1998, N. 78, I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AZIENDE UBICATE NEI TERRITORI INTERESSATI ALLE PROROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 21, DEL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, INCLUSI NEGLI ELENCHI PREDISPOSTI DALLE IMPRESE, COLLOCATI IN MOBILITÀ A NORMA DEGLI ARTICOLI 4 E 24 DELLA LEGGE N. 223/1991 ED AVENTI TITOLO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 7, COMMA 7, DELLA STESSA LEGGE N. 223, SONO AMMESSI A FRUIRE DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO E DI DECORRENZA PREVISTI DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
2.2.1 - PERTANTO I PREDETTI LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ PER EFFETTO DI ACCORDI COLLETTIVI INTERVENUTI ENTRO IL 31 MARZO 1998 CHE PERFEZIONANO I REQUISITI DURANTE IL PERIODO DI FRUIZIONE DELL INDENNITÀ DI MOBILITÀ, POSSONO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON I REQUISITI DI CUI ALLA TABELLA B) ALLEGATA ALLA LEGGE N. 335/1995, QUINDI, PER L'ANNO 1998, CON 53 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUTI OVVERO 36 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA; PER L'ANNO 1999 CON 53 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE OVVERO 37 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA; PER L'ANNO 2000 CON 54 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE OVVERO 37 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA, ECC. (CIRCOLARE N. 2 DEL 5 GENNAIO 1998, ALLEGATO 3).
LA DECORRENZA DELLA PENSIONE PER GLI ANZIDETTI LAVORATORI E STABILITA A NORMA DELL'ARTICOLO 59, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 449, SECONDO CUI PER TALI LAVORATORI RESTANO CONFERMATI I TERMINI DI CUI ALLE PREVIGENTI DISPOSIZIONI .
PERTANTO, OVE PERFEZIONINO I REQUISITI RICHIESTI DURANTE IL PERIODO DI FRUIZIONE DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ, POSSONO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DAL 1 GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PERFEZIONAMENTO DEI PREDETTI REQUISITI.
I LAVORATORI IN QUESTIONE POTRANNO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON IL CUMULO DI CONTRIBUZIONE PREGRESSA IN TALI GESTIONI SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE GESTIONI STESSE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI E DELLE DECORRENZE (CIRCOLARI N. 2 DEL 5 GENNAIO 1998, PUNTI 2.1 E 2.2, E N. 81 DEL 9 APRILE 1998, PUNTO 5.1).
2.2.2 - I LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ PER EFFETTO DI ACCORDI COLLETTIVI INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 31 MARZO 1998, PERFEZIONERANNO I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ SECONDO LE NORME PREVISTE PER LA GENERALITA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALL'ARTICOLO 59, COMMA 6, (TABELLA C ALLEGATA ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449), QUINDI, PER L'ANNO 1998, CON 54 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUTI OVVERO 36 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA; PER L'ANNO 1999 CON 55 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE OVVERO 37 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANGRAFICA; PER L'ANNO 2000 CON 55 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE OVVERO 37 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA, ECC. (CIRCOLARE N. 2 DEL 5 GENNAIO 1998, ALLEGATO 1).
QUALORA GLI ANZIDETTI LAVORATORI SIANO COMUNQUE DA RICOMPRENDERE IN UNA DELLE CATEGORIE DISCIPLINATE DALL'ARTICOLO 59, COMMA 7 (OPERAI E PRECOCI), SI DEVE AVERE RIGUARDO AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI ALLA TABELLA B) ALLEGATA ALLA LEGGE N. 335/1995, QUINDI, PER L'ANNO 1998, CON 53 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUTI OVVERO 36 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA; PER L'ANNO 1999 CON 53 ANNI DI ETÀ E 35 DI CONTRIBUZIONE OVVERO 37 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA; PER L'ANNO 2000 CON 54 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE OVVERO 37 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A PRESCINDERE DALL'ETÀ ANAGRAFICA (CIRCOLARE N. 2 DEL 5 GENNAIO 1998, ALLEGATO 3).
PER QUANTO RIGUARDA LA DECORRENZA DELLA PENSIONE, I LAVORATORI CHE RISULTINO IN POSSESSO DEI RELATIVI REQUISITI ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO POSSONO ACCEDERE AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ DAL 1 LUGLIO DELLO STESSO ANNO, SE COMPIONO I 57 ANNI ENTRO GIUGNO; ENTRO IL SECONDO TRIMESTRE, POSSONO ACCEDERE AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ DAL 1 OTTOBRE DELLO STESSO ANNO, SE COMPIONO 57 ANNI ENTRO SETTEMBRE; I LAVORATORI CHE PERFEZIONINO I REQUISITI ENTRO IL TERZO TRIMESTRE POSSONO ACCEDERE AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO; ENTRO IL QUARTO TRIMESTRE POSSONO ACCEDERE AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ DAL 1 APRILE DELL ANNO SUCCESSIVO.
PER L'ANNO 1998 I TERMINI DI ACCESSO DEL 1 LUGLIO E DEL 1 OTTOBRE SONO DIFFERITI DI TRE MESI.
PERTANTO, I LAVORATORI CHE ABBIANO PERFEZIONATO ENTRO IL 31 MARZO 1998 I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE RICHIESTI E COMPIUTO ENTRO IL 30 GIUGNO 1998 L'ETÀ DI 57 ANNI, POTRANNO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ DAL 1 OTTOBRE 1998, ANZICHE DAL 1 LUGLIO 1998.
DEL PARI, I LAVORATORI CHE ABBIANO PERFEZIONATO ENTRO IL 30 GIUGNO 1998 I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE RICHIESTI E COMPIUTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 1998 L'ETÀ DI 57 ANNI, POTRANNO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ DAL 1 GENNAIO 1999, ANZICHE DAL 1 OTTOBRE 1998.
I LAVORATORI IN QUESTIONE POTRANNO CONSEGUIRE LA PENSIONE DI ANZIANITÀ A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON IL CUMULO DI CONTRIBUZIONE PREGRESSA IN TALI GESTIONI SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE GESTIONI STESSE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI E DELLE DECORRENZE (CIRCOLARI N. 2 DEL 5 GENNAIO 1998, PUNTI 2.1 E 2.2, E N. 81 DEL 9 APRILE 1998, PUNTO 5.1).
2.2.3 - PER I LAVORATORI INCLUSI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 1-SEPTIES, AVENTI TITOLO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA DI ANZIANITÀ, IL REQUISITO DI ETÀ PENSIONABILE, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI, RIMANE CONFERMATO AL 60 ANNO DI ETÀ PER GLI UOMINI E AL 55 ANNO PER LE DONNE.
2.2.4 - PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE ISCRITTI NELLA GESTIONE SPECIALE DI CUI ALLA LEGGE N. 5/1960 CONTINUANO A TROVARE APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, DELL'ARTICOLO 11, COMMA 8, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1994, N. 451, SECONDO I CRITERI ENUNCIATI DAL MINISTERO DEL LAVORO CON LETTERA DEL 21 APRILE 1998 ED ILLUSTRATI CON CIRCOLARE N. 101 DELL 11 MAGGIO 1998
PERTANTO I LAVORATORI INCLUSI NEGLI ELENCHI IN QUESTIONE, RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 5/1960 E AVENTI TITOLO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA DI ANZIANITÀ, CONSEGUONO IL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ AL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO DI 35 ANNI CON LA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 153, A DECORRERE DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO MATURAZIONE, SEMPRECHÉ PRESENTINO LA RELATIVA DOMANDA DI PENSIONE ENTRO IL MESE DI PERFEZIONAMENTO DI DETTO REQUISITO.CON L'OCCASIONE SI RICORDA CHE PER TALI LAVORATORI L'ETÀ PENSIONABILE E FISSATA A 55 ANNI DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 5/1960 E CHE I REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA VENGONO GRADUALMENTE ELEVATI SECONDO LA PROGRESSIONE STABILITA NELLA TABELLA B) ALLEGATA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 503/1992. LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA PUO PERTANTO ESSERE LIQUIDATA, IN PRESENZA DEGLI ALTRI REQUISITI DI LEGGE, QUANDO GLI INTERESSATI ABBIANO COMPIUTO IL 55 ANNO DI ETÀ ED ABBIANO MATURATO I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE RICHIESTI NELL'ANNO DI COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE (CIRCOLARE N.65 DEL 6 MARZO 1995, CAPITOLO I, PUNTO 5.1).
3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI PER LE IMPRESE
L'ARTICOLO 4, COMMA 27, DEL D.L. 1 FEBBRAIO 1996, N. 39, PIÙ VOLTE REITERATO E CONFLUITO NELL'ARTICOLO 4, COMMA 27, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, E SUCCESSIVAMENTE L'ARTICOLO 3 DEL D.L. 19 MARZO 1997, N. 129, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 LUGLIO 1997, N. 229, PREVEDONO CHE PER I LAVORATORI POSTI IN MOBILITÀ LUNGA AI SENSI DI TALI NORME GLI ONERI CONSEGUENTI DAL PERMANERE NELLE LISTE DI MOBILITÀ OLTRE I LIMITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7, COMMI 1, 2 E 4, DELLA LEGGE N. 223/1991, SONO POSTI A CARICO DELLE IMPRESE, IVI COMPRESO L'ONERE RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA, CHE A TAL FINE CORRISPONDERANNO ALL'INPS I RELATIVI IMPORTI ALLA FINE DI CIASCUN ANNO SOLARE, NELLA MISURA CORRISPONDENTE ALL'ONERE SOSTENUTO.
I LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 SOPRACITATO, OLTRE I QUALI VA CALCOLATO L'ONERE SUDDETTO, SONO:
12 MESI, ELEVATI A 24 MESI PER COLORO CHE HANNO DA 40 A 50 ANNI E A 36 MESI PER COLORO CHE HANNO PIU DI 50 ANNI;
NELLE AREE DI CUI AL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218, L'INDENNITÀ SPETTA PER ULTERIORI 12 MESI.
QUALORA IL LAVORATORE ABBIA UN ANZIANITÀ AZIENDALE INFERIORE ALLE DURATE SOPRAINDICATE I LIMITI SUDDETTI SONO RIDOTTI AL PERIODO PARI ALL'ANZIANITÀ MEDESIMA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 223/1991.
GLI ONERI DA PORRE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO COMPRENDONO:
L'IMPORTO DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ SPETTANTE A CIASCUN LAVORATORE OLTRE LA SCADENZA DEI LIMITI SOPRAINDICATI;
L'ONERE RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DA ACCREDITARE IN RELAZIONE AI PERIODI DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI CUI ALLA LETTERA A). L'AMMONTARE DELL'ONERE PER I CONTRIBUTI FIGURATIVI SARA DETERMINATO APPLICANDO SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE FIGURATIVA ACCREDITATA L'ALIQUOTA PENSIONISTICA VIGENTE PRO TEMPORE (DAL 1.1.1996: 32,70%).
AL TERMINE DI CIASCUN ANNO SOLARE, PER CIASCUN LAVORATORE, PER I PERIODI ECCEDENTI I LIMITI DI CUI SOPRA LE SEDI INVIERANNO AI DATORI DI LAVORO UNA COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. CON L'INDICAZIONE DEGLI ONERI DI CUI SOPRA, CORREDATA DA UN PROSPETTO RECANTE PER CIASCUN NOMINATIVO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DEBITO, CON INVITO AL PAGAMENTO - ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA RICEZIONE - A MEZZO DI BOLLETTINO DI C/C POSTALE PREDISPOSTO A CURA DELLA SAP.
QUALORA IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE NON VENGA ESEGUITO ENTRO IL TERMINE ASSEGNATO SARA APPLICATA LA SOMMA AGGIUNTIVA NELLA MISURA PREVISTA PER I CASI DI OMISSIONE CONTRIBUTIVA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 217, LETT. A), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 (TASSO DI INTERESSE DI DIFFERIMENTO E DI DILAZIONE MAGGIORATO DI TRE PUNTI).
PER GLI EVENTUALI PERIODI SCADUTI AL 31.12.1997 LE SEDI RICHIEDERANNO CON LA MASSIMA URGENZA, OVE NON ABBIANO GIA PROVVEDUTO, LE SOMME IN PAROLA.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO PRAUSCELLO