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Circolare 175 del 29 luglio 1998
Oggetto:
ARTICOLO 59, COMMA 15, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N.449. LIQUIDAZIONE DEI SUPPLEMENTI DI PENSIONE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI CHE HANNO FRUITO DELLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE.
1 - PREMESSA
L'ARTICOLO 59, COMMA 15, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N.449, NEL
DISCIPLINARE, CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 1998, AUMENTI DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER LE GESTIONI PENSIONISTICHE DEGLI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI, DISPONE CHE PER I LAVORATORI AUTONOMI GIÀ PENSIONATI PRESSO LE GESTIONI DELL'INPS E CON PIÙ DI 65 ANNI DI ETÀ IL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE PUÒ ESSERE A RICHIESTA APPLICATO NELLA MISURA DELLA METÀ E CHE PER I LAVORATORI PER I QUALI LA PENSIONE È LIQUIDATA IN TUTTO O IN PARTE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO IL RELATIVO SUPPLEMENTO È CORRISPONDENTEMENTE RIDOTTO DELLA METÀ.PERTANTO I LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PENSIONE A CARICO DELLE RELATIVE GESTIONI PREVIDENZIALI O DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI LIQUIDATA IN TUTTO O IN PARTE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO POSSONO CHIEDERE CHE IL CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA GESTIONE DI APPARTENENZA VENGA RIDOTTO DELLA METÀ, SEMPRECHÈ ABBIANO COMPIUTO I 65 ANNI DI ETÀ.PER GLI ARTIGIANI E I COMMERCIANTI LA RIDUZIONE RIGUARDA I CONTRIBUTI DOVUTI A PARTIRE DALL'ANNO 1998 SIA SUL MINIMALE DI REDDITO SIA SULLA QUOTA ECCEDENTE IL MINIMALE, DAI PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI, SIANO ESSI TITOLARI O COLLABORATORI.
PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI LA RIDUZIONE RIGUARDA I CONTRIBUTI DOVUTI A PARTIRE DALL'ANNO 1998 SULLA FASCIA DI REDDITO DI APPARTENENZA DI CUI ALLA TABELLA D) ALLEGATA ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1990, N.233, COME RIMODULATA IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1997, N.146.
PER IL CALCOLO DEI SUPPLEMENTI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 59, COMMA 15, DELLA LEGGE N.449 NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI PER I QUALI LA PENSIONE È LIQUIDATA IN TUTTO O IN PARTE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO, SI FORNISCONO LE SEGUENTI PRECISAZIONI, CHE DEBBONO RITENERSI OPERANTI ANCHE PER I SUPPLEMENTI DA LIQUIDARE SU PENSIONE CALCOLATA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO DISCIPLINATO DALLA NORMATIVA IN VIGORE ANTERIORMENTE ALL'EMANAZIONE DELLA LEGGE N.233 DEL 1990.
2 - SUPPLEMENTI CALCOLATI CON IL SISTEMA REDDITUALE
QUALORA IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE DEBBA ESSERE CALCOLATO CON IL SISTEMA REDDITUALE UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE PERIODI COPERTI DA CONTRIBUZIONE RIDOTTA, L'IMPORTO DEL SUPPLEMENTO SI DETERMINA APPLICANDO PER GLI ARTIGIANI E PER I COMMERCIANTI, PER OGNI ANNO DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE NELLA GESTIONE UTILE A SUPPLEMENTO, L'ALIQUOTA DI RENDIMENTO (2 PER CENTO, O VALORI INFERIORI, SECONDO LA FASCIA DI REDDITO PENSIONABILE) ALLA MEDIA DEI REDDITI DI IMPRESA RIVALUTATI CONSEGUITI NEGLI ULTIMI ANNI COPERTI DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA E PRECEDENTI LA DECORRENZA DEL SUPPLEMENTO STESSO, E DIVIDENDO L'IMPORTO COSÌ OTTENUTO PER DUE.
PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI L'IMPORTO DEL SUPPLEMENTO SI DETERMINA APPLICANDO, PER OGNI ANNO DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE NELLA GESTIONE UTILE A SUPPLEMENTO, L'ALIQUOTA DI RENDIMENTO ALLA MEDIA DEI REDDITI CONVENZIONALI RIVALUTATI CORRISPONDENTI ALLA FASCIA DI REDDITO AGRARIO DI APPARTENENZA, E DIVIDENDO L'IMPORTO COSÌ OTTENUTO PER DUE.
QUALORA, INVECE, IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE DEBBA ESSERE CALCOLATO CON IL SISTEMA REDDITUALE UTILIZZANDO IN PARTE PERIODI COPERTI DA CONTRIBUZIONE PIENA E IN PARTE PERIODI COPERTI DA CONTRIBUZIONE RIDOTTA, SI DEVE PROCEDERE AD UN DOPPIO CALCOLO.
SI DETERMINANO I REDDITI MEDI SETTIMANALI RIVALUTATI RELATIVI AI PERIODI COPERTI DA CONTRIBUZIONE INTERA E SI MOLTIPLICANO PER LE SETTIMANE DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA RELATIVE AGLI STESSI PERIODI E PER L'ALIQUOTA DI RENDIMENTO PREVISTA IN RELAZIONE ALL'AMMONTARE DEL REDDITO.
L'IMPORTO CHE SI OTTIENE COSTITUISCE LA PRIMA QUOTA DI SUPPLEMENTO.
SI DETERMINANO I REDDITI MEDI SETTIMANALI RIVALUTATI RELATIVI AI PERIODI COPERTI DA CONTRIBUZIONE RIDOTTA E SI MOLTIPLICANO PER LE SETTIMANE DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MATURATE CON CONTRIBUZIONE RIDOTTA.
L'IMPORTO COSÌ OTTENUTO DIVISO PER DUE COSTITUISCE LA SECONDA QUOTA DI SUPPLEMENTO.
LA SOMMA DELLE DUE QUOTE DI SUPPLEMENTO COSTITUISCE L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL SUPPLEMENTO STESSO SPETTANTE AL PENSIONATO.
3 - SUPPLEMENTO CALCOLATO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
QUALORA IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE DEBBA ESSERE CALCOLATO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE PERIODI COPERTI DA CONTRIBUZIONERIDOTTA, NULLA È INNOVATO SOTTO IL PROFILO DELLA PROCEDURA DI CALCOLO.
PERTANTO, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE DEI CONTRIBUTI OCCORRE:
INDIVIDUARE IL REDDITO IMPONIBILE ANNUO (REDDITO D'IMPRESA PER GLI ARTIGIANI ED I COMMERCIANTI, REDDITO CONVENZIONALE PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI) CORRISPONDENTE AI PERIODI DI CONTRIBUZIONE FATTI VALERE DALL'ASSICURATO IN CIASCUN ANNO;CALCOLARE L'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI DI CIASCUN ANNO MOLTIPLICANDO LA BASE IMPONIBILE ANNUA PER L'ALIQUOTA DI COMPUTO DEL 20 PER CENTO;DETERMINARE IL MONTANTE INDIVIDUALE DEI CONTRIBUTI SOMMANDO L'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI DI CIASCUN ANNO, RIVALUTATO ANNUALMENTE SULLA BASE DEL TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE RISULTANTE DALLA VARIAZIONE MEDIA QUINQUENNALE DEL PRODOTTO INTERNO LORDO NOMINALE (PIL), APPOSITAMENTE CALCOLATA DALL'ISTAT CON RIFERIMENTO AL QUINQUENNIO PRECEDENTE L'ANNO DA RIVALUTARE.IL MONTANTE COSÌ OTTENUTO MOLTIPLICATO PER IL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE RELATIVO ALL'ETÀ DI 65 ANNI E DIVISO PER DUE COSTITUISCE L'IMPORTO DEL SUPPLEMENTO SPETTANTE.QUALORA, INVECE, IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE DEBBA ESSERE CALCOLATO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO UTILIZZANDO IN PARTE PERIODI COPERTI DA CONTRIBUZIONE PIENA E IN PARTE PERIODI COPERTI DA CONTRIBUZIONE RIDOTTA, SI DEVE PROCEDERE AD UN DOPPIO CALCOLO.
PER OGNI ANNO VIENE CALCOLATO L'AMMONTARE DI CONTRIBUTI MOLTIPLICANDO LA BASE IMPONIBILE ANNUA PER L'ALIQUOTA DI COMPUTO DEL 20 PER CENTO.IL PREDETTO IMPORTO VIENE RIVALUTATO OGNI ANNO SULLA BASE DEL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE RISULTANTEDALLA VARIAZIONE MEDIA QUINQUENNALE DEL PIL NAZIONALE DEL QUINQUENNIO PRECEDENTE.AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL SUPPLEMENTO:
SI SOMMANO I CONTRIBUTI ANNUI RIVALUTATI RELATIVI AI PERIODI DI CONTRIBUZIONE PIENA E SI OTTIENE IL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE. IL MONTANTE COSÌ OTTENUTO VA MOLTIPLICATO PER IL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE RELATIVO ALL'ETÀ DI 65 ANNI. IL PRODOTTO COSÌ OTTENUTO COSTITUISCE UNA QUOTA DEL SUPPLEMENTO;SI SOMMANO I CONTRIBUTI ANNUI RIVALUTATI RELATIVI AI PERIODI DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA E SI OTTIENE IL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE. IL MONTANTE COSÌ OTTENUTO MOLTIPLICATO PER IL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE RELATIVO ALL'ETÀ DI 65 ANNI E DIVISO PER DUE COSTITUISCE L'ULTERIORE QUOTA DEL SUPPLEMENTO.LA SOMMA DELLE DUE QUOTE COSÌ DETERMINATE COSTITUISCE L'IMPORTO DEL SUPPLEMENTO SPETTANTE AL PENSIONATO.4 - PROGRAMMI DI GESTIONE DELLE PENSIONI
I PROGRAMMI DI GESTIONE DELLE PENSIONI SONO IN CORSO DI AGGIORNAMENTO IN APPLICAZIONE DEI CRITERI INDICATI AI PUNTI 2 E 3.L'OPERATIVITÀ DEGLI AGGIORNAMENTI SARÀ COMUNICATA CON SUCCESSIVO MESSAGGIO.
IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO