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Circolare 89 del 28 aprile 1998
Oggetto:
Promotori finanziari. Riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari, di cui all’art.1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
SOMMARIO: 1) Soggetti aventi titolo al riscatto;
2) Modalità e termini d’esercizio della facoltà di riscatto;
3) Pagamento dell’onere di riscatto.
Con circolare n. 17, punto 4, del 25 gennaio 1997, è stato precisato che ai soggetti di cui al comma 198 dell’art.1 della legge 662/1996, che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell’art.8 del regolamento Consob n. 5388/1991, è consentita - all’atto dell’iscrizione all’Istituto - la facoltà di riscatto per i periodi di praticantato non coperti da contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici.
A scioglimento della riserva contenuta nella citata circolare, si evidenzia che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 22 ottobre 1997 - pubblicato sulla G.U. n.263 dell’11 novembre 1997, ha dettato le modalità e termini d’esercizio della facoltà di riscatto attribuita ai promotori finanziari per gli anni di "praticantato".
1) Soggetti aventi titolo al riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato
I promotori finanziari, al fine di avvalersi della facoltà enunciata, dovranno risultare iscritti - in qualità di promotori finanziari - oltre che all’Istituto anche nell’apposita sezione dell’albo dei promotori finanziari, così come previsto dall’articolo 13 del regolamento n.10629/1997 approvato dalla Consob con deliberazione dell’8 aprile 1997.
2) Modalità e termini d’esercizio della facoltà di riscatto
L’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto citato ha in particolare stabilito quanto segue:
a) la presentazione - da parte dei soggetti abilitati della domanda di riscatto deve essere effettuata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario all’Istituto;
b) la domanda di riscatto, da presentare alla competente Sede dell’Istituto, deve essere corredata dalla certificazione della Consob attestante il periodo di svolgimento del praticantato, ovvero, in subordine, da autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
c) per i periodi di praticantato esauriti anteriormente all’11 novembre 1997, data di entrata in vigore del decreto medesimo, il termine di sei mesi - di cui al comma 1 - decorre da tale data e, conseguentemente, la domanda deve essere presentata entro l’11 maggio 1998.
La domanda può essere formulata in forma libera. Per semplificare ed uniformare gli adempimenti degli interessati e delle Sedi sono stati predisposti gli uniti moduli (All.1) da duplicare a cura delle Sedi.
3) Pagamento dell’onere di riscatto
Le Sedi provvederanno ad istruire le domande di riscatto presentate nei termini e a concedere l’autorizzazione al versamento dei contributi nella gestione commercianti per il periodo di praticantato oggetto della domanda.
Si fa presente che l’importo dei contributi da versare proporzionalmente alla durata del periodo stesso - è determinato dagli oneri previsti dalle norme che regolano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo ovvero con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’art.1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La disciplina per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistemi predetti, è dettata dall’articolo 2, commi 3,4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (1).
Si richiamano pertanto le disposizioni impartite in materia al punto 3 della circolare n. 162 del 19 luglio 1997 nonché le disposizioni a suo tempo impartite in materia di determinazione della riserva matematica con le modalità previste dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 (2) da inquadrare, ovviamente, nella specifica normativa concernente la previdenza dei promotori finanziari.
Il comma 2, dell’articolo 3 del decreto in parola stabilisce che "il pagamento dell’onere di riscatto deve essere effettuato, a pena di decadenza, in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera con cui l’INPS comunica l’accoglimento della domanda di autorizzazione al riscatto.
Il successivo comma 3, del decreto prevede infine la possibilità per l’interessato di richiedere - entro il termine indicato nel comma 2 (sessanta giorni), il versamento rateale dell’onere di riscatto contributivo per il quale è ammessa una rateizzazione in misura non superiore a quattro rate semestrali, con applicazione dell’interesse annuo al tasso legale.
Ai fini della determinazione dell’importo di cui al comma 3, dell’art.3 del decreto medesimo, si comunica che il valore dell’onere di riscatto deve essere moltiplicato per il coefficiente 0,265623.
Si porta a conoscenza delle Sedi che, in attesa del rilascio della procedura automatizzata di acquisizione, di gestione e di calcolo, le Sedi medesime - al fine di permettere agli interessati il pagamento del riscatto dei periodi di praticantato - dovranno effettuare manualmente le operazioni di calcolo tenendo presenti le richieste più urgenti (contestuale richiesta di pensione).
In prosieguo di tempo, verrà comunicato il numero del conto di imputazione relativo alle riserve matematiche ai fini del riscatto dei promotori finanziari.
Il contenuto della presente circolare dovrà essere portato a conoscenza degli interessati, delle organizzazioni di categoria e dei consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali d’informazione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
1) V. "G.U. n. 148 del 27/6/97. (2) V. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 715.
RISCATTO DEI PERIODI DI PRATICANTE PROMOTORE FINANZIARIO
(art.1, comma 198, legge 23.12.1996, n.662 e DM 22.10.1997)
Alla Sede INPS di______________________
Il sottoscritto ______________________nato a________________ Prov.____ il _____________ cod. fiscale _______________________ residente a _______________________ CAP ____________Prov._____ Via/piazza _________________________________________ n. ______
chiede il riscatto nella gestione degli esercenti attività commerciali dei sottoelencati periodi di attività di praticante promotore finanziario con iscrizione all’Albo CONSOB di cui all’art.8 del Regolamento n.5388/1991, producendo i redditi per ciascun periodo indicato (1):
dal _____________ al ______________ reddito ______________________
dal _____________ al ______________ reddito ______________________
dal _____________ al ______________ reddito ______________________
dal _____________ al ______________ reddito ______________________
Ad ogni buon fine dichiara:
1. di svolgere l’attività di promotore finanziario di cui all’art.5 della legge 1/1991 dal ____________________;
di essere/non essere (2) titolare di posizione assicurativa presso l’INPS per attività lavorativa anteriore al 1. 1.1992;
di aver chiesto, in data ______________, l’iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali a norma dell’art.1, comma 196, della legge 662/1996;
di aver chiesto/di non aver chiesto (2), in data ________, l’autorizzazione di cui all’art.1, c.199, della legge 662/ 1996, a versare contribuzione nella Gestione Commercianti per l’attività svolta come promotore finanziario nel periodo compreso fra il 1.1.1992 ed il 31.12.1996.
Il sottoscritto chiede inoltre di versare l’importo dovuto a titolo di riscatto ___ in unica soluzione ___in quattro rate semestrali
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da false attestazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra esposto corrisponde al vero.
Data________________ firma___________________
(1) indicare i periodi distinti per anno solare ed esporre i relativi redditi, dichiarati ai fini IRPEF per ciascun anno.
(2) cancellare l’ipotesi che non ricorre.