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Circolare 81 del 20 aprile 2000
Oggetto:
Articolo 38, co.1, 2 e 3 della legge 23.12.1999, n. 488.
SOMMARIO: L'art. 38 della legge 23.12.1999, pubblicata in supplemento ordinario alla G.U. n. 302 del 27.12.1999 - Serie Generale - stabilisce che i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Si riportano di seguito le istruzioni per l'applicazione della previsione normativa.
L'art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 stabilisce che i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblea regionale ovvero siano chiamati a ricoprire altre funzioni pubbliche elettive possono a richiesta essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato e possono richiedere l'accredito della contribuzione figurativa per i relativi periodi, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nonché a carico di enti, fondi, casse, e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.
Tale previsione normativa relativa ai lavoratori del settore privato è stata estesa dall'art. 22, c. 39 della legge n. 23.12.1994, n. 724, con norma di interpretazione autentica, anche ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo, e nei Consigli regionali (cfr. circolare n. 130 del 11/5/1995).
La materia è stata successivamente disciplinata dal D.Lgs. 16.9.1996, n. 564, di attuazione della delega conferita dall'art.1, c. 39, della legge 8.8.1995, n. 335, in tema di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, il quale ha tra l'altro stabilito all'art. 3, co.1, che a decorrere dalla data della propria entrata in vigore i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, se assunti con atto scritto. Successivamente il D.Lgs. n.278 del 29.6.1998 ha modificato ed integrato il predetto art. 3.
Alle disposizioni di ordine generale fin qui richiamate si vengono ora ad aggiungere quelle contenute nei primi 3 commi dell'art. 38 della legge n. 488/1999 in oggetto che, per i lavoratori che ricadono nel suo campo applicativo, condiziona l'esercizio del diritto all'accredito della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita all'onere del versamento dell'equivalente dei contributi pensionistici nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore per tutto il relativo periodo di durata.
Il c. 3 dell'art. 38 suddetto stabilisce, infatti, che i lavoratori dipendenti di cui al co.1, qualora non intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo co. 1, secondo le modalità previste dall'art. 3, co.3 del D.Lgs. 16.9.1996, n. 564 e successive modificazioni, non effettuano i versamenti relativi.
Pertanto per chi intende avvalersi della facoltà di richiedere l'accredito della contribuzione figurativa detti versamenti si configurano come obbligatori, ed in assenza di essi la domanda di accredito non potrà essere accolta.
L'onere in questione deve essere assolto con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dall'1.1.2000, secondo quanto stabilito dal co.2 della previsione normativa in oggetto.
Tale previsione normativa comporta per i soggetti che ricadono nel suo campo di operatività alcuni adempimenti che vengono di seguito illustrati e che si aggiungono a quelli ordinariamente fissati in materia di domanda di accredito di contribuzione figurativa dovuta a periodi di aspettativa non retribuita (1).
La disposizione si applica ai dipendenti pubblici e privati che siano eletti membri del Parlamento, nazionale ed europeo, o di assemblea regionale ovvero siano nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o un incremento della pensione.
Fondamentale presupposto applicativo è pertanto la possibilità di conseguire il diritto ad un vitalizio ovvero anche solo l'incremento della pensione spettante in relazione all'incarico che dà diritto all'aspettativa non retribuita.
Per quanto riguarda la duplicità di posizioni previdenziali, peraltro, si richiama il disposto dell'art. 31, c. 5, della legge n. 300/1970, come illustrato con circolare n. 337 del 23.5.1973, nella quale è stato precisato che per poter presentare domanda di accredito della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita non deve sussistere l'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme esclusive, sostitutive o esonerative della medesima per l'attività svolta dal lavoratore in dipendenza della carica che ha dato luogo all'aspettativa.
Il campo applicativo della norma coincide con quello dei soggetti, richiamati al co.1 dell'art. 38 ed aventi diritto all'accredito della contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della legge n. 300/1970, in quanto lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive.
Pertanto essa deve essere interpretata tenendo conto dei principi che presiedono all'applicazione del citato art. 31 della legge n. 300/1970. Si ritiene perciò che i lavoratori "nominati a ricoprire funzioni pubbliche", ai quali il c.1 dell'art. 38 citato si riferisce, siano coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali si accede per elezione di secondo grado, la quale si realizza quando l'organo che provvede alla nomina provenga da elezione di primo grado (cfr. circolare n. 125 del 10.5.1995).
Lo stesso criterio di individuazione vale anche per i lavoratori dipendenti del settore pubblico ai quali sono state estese con disposizione di interpretazione autentica le previsioni dell'art. 31 della legge n. 300/1970.
L'elencazione della tipologia di incarico di svolgimento di funzioni pubbliche contenuta nella norma non riveste, peraltro, carattere tassativo, bensì esemplificativo. Pertanto il versamento contributivo previsto al co. 1 della stessa dovrà essere effettuato anche relativamente ad incarichi diversi da quelli elencati, purché ovviamente se ne realizzi il presupposto applicativo.
La norma, in altri termini, rinvia a tutte quelle fattispecie per le quali, nel relativo ordinamento di appartenenza, si realizza il presupposto della potenziale duplicità di posizione previdenziale fermo restando quanto disposto dal citato co.5 dell'art. 31 della legge n. 300/1970.
L'onere consiste nel versamento a carico del soggetto in aspettativa che intende avvalersi del diritto all'accredito della contribuzione figurativa dell'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo nel quale sia in fruizione dell'aspettativa.
La base imponibile di riferimento per il calcolo dell'onere è commisurata alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Nel caso in cui non sia stato regolato mediante normative interne o contrattuali il trattamento economico del lavoratore interessato, si deve fare riferimento alle retribuzioni fissate dal CCNL per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche (art.8, co.8, legge 23.4.1981, n. 155).
L'aliquota di contribuzione per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati ai fini pensionistici presso l'INPS esso è pari all'8,89 % .
Per una più organica visione dei diversi Fondi pensionistici e delle diverse aliquote di pertinenza di ciascun Fondo, si fornisce (allegato n.1) un quadro riepilogativo degli stessi, a far tempo dal 1 gennaio 2000.
Qualora l'importo da assoggettare a contribuzione ecceda il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (2) e' dovuto sull'eccedenza, il contributo addizionale dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge 14.11.1992 n.438.
Si ricorda che, attualmente, tale contributo aggiuntivo si applica per tutti i Fondi con esclusione del Fondo Volo e del Fondo abolite imposte di consumo.
La domanda di accredito della contribuzione figurativa presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o frazione di anno solare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa stessa e deve essere ripetuta annualmente entro e non oltre la stessa data, anche nel caso di aspettative di durata pluriennale (art.3, co.3 del D.Lgs. 564/1996).
L'art. 38 non stabilisce invece alcun termine finale entro il quale devono essere effettuati i versamenti che esso prevede, pur condizionando alla materiale effettuazione degli stessi il diritto all'accredito, secondo quanto chiaramente enunciato al co. 3.
Si ritiene pertanto che i versamenti previsti dal co. 1 dell'art. 38 possono essere effettuati anche successivamente alla presentazione della domanda di accredito, fermo restando che all'accredito stesso potrà procedersi solo dopo che i versamenti suddetti risultino materialmente effettuati.
Adempimenti amministrativi per il versamento.
Il lavoratore in aspettativa provvede al versamento previsto dalla disposizione in esame attraverso l'amministrazione dell'organo elettivo o di nomina presso la quale svolge il mandato.
L'art. 38 prevede infatti al c. 1 che il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore sia effettuato dall'interessato alla amministrazione dell'organo elettivo (qualora fruisca dell'aspettativa presso un organo elettivo) o all'amministrazione dell'organo di appartenenza in virtù della nomina (o elezione di secondo grado, secondo l'interpretazione illustrata), la quale provvederà a riversarla al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza del lavoratore al momento dell'aspettativa.
L'interessato dovrà, pertanto, attivarsi comunicando alla predetta amministrazione la propria volontà di avvalersi della facoltà di chiedere l'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita presso la stessa usufruiti.
A tale comunicazione dovrà essere allegato a cura dell' interessato un prospetto attestante l'ammontare della retribuzione di riferimento e l'aliquota applicata per il calcolo, nonché le risultanze del calcolo stesso.
Il prospetto deve essere fornito dal datore di lavoro di provenienza su richiesta dell'interessato e dovrà contenere anche l'indicazione del Fondo di appartenenza del lavoratore ed dei codici da utilizzare per la compilazione delle denunce (All.1).
L'amministrazione dell'organo elettivo effettua i versamenti sulla base delle risultanze del predetto prospetto facendo da tramite tra il lavoratore in aspettativa e l'ente previdenziale, senza assumere responsabilità di alcun genere per ciò che attiene la quantificazione degli importi dovuti.
Per poter effettuare il versamento l'amministrazione dell'organo elettivo deve aprire presso la sede INPS territorialmente competente una posizione previdenziale, finalizzata esclusivamente al versamento della contribuzione in questione, contrassegnata dal CSC relativo all'istituzione (es. "3.01.01" per la Camera dei Deputati, "2.01.01" per l'amministrazione regionale, ecc.) e dal codice ISTAT corrispondente, alla quale sarà attribuito il codice di autorizzazione "4G" che assume il nuovo significato di "Posizione per il versamento dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore ex art. 38, co.1, 2 e 3 della L. n. 488/1999" (3).
Nel campo attività economica dovrà essere riportata la dicitura "ART. 38, co. 1, 2 e 3 della L. n. 488/1999".
Poiché tale posizione non è riferita a contribuzione relativa a redditi di lavoro dipendente, non comporta la compilazione del quadro SA del mod. 770.
Ai fini dell'attribuzione della contribuzione a ciascun lavoratore l'amministrazione dell'organo elettivo rilascerà una certificazione attestante l'ammontare della contribuzione versata e la base di riferimento, che dovrà essere prodotta alla Sede Inps in tempo utile ai fini dei necessari riscontri, come viene più avanti illustrato.
Ai fini del versamento deve essere utilizzata la denuncia di mod. DM10/2 e il modello F24.
Considerato che la norma non pone dei termini per il versamento, lo stesso può essere effettuato in qualsiasi momento, con cadenza mensile o plurimensile ovvero in unica soluzione, fermo restando che fin quando non risulti effettuato non sarà possibile procedere all'accredito della contribuzione figurativa.
Ai fini della compilazione delle denunce di mod.DM10/2, gli iscritti al F.P.L.D. devono essere indicati in corrispondenza del rigo 11 (impiegati), mentre per gli iscritti ai Fondi Speciali devono essere utilizzati i particolari codici, da riportare in uno dei righi in bianco della denuncia, previsti in relazione al Fondo di appartenenza del lavoratore (vedi allegato n.1).
Adempimenti connessi alla presentazione della domanda di accredito figurativo.
Al momento della presentazione della domanda di accredito figurativo i soggetti che abbiano chiesto all'amministrazione dell'organo elettivo o di nomina di effettuare per loro conto i versamenti, dovranno produrre alla Sede INPS, oltre alla documentazione già prevista per l'accredito stesso, anche la certificazione rilasciata dalla stessa amministrazione attestante l'ammontare della contribuzione versata.
La Sede effettuerà il riscontro tra i dati in suo possesso e quelli risultanti dalla certificazione.
Qualora, all'atto della presentazione della domanda di accredito, i versamenti non siano stati ancora effettuati, la certificazione in parola sarà prodotta successivamente, fermo restando che in assenza della stessa a comprova dell'avvenuto versamento la Sede INPS terrà in sospeso la domanda di accredito.
Si sottolinea inoltre che, pur non essendo fissati espressamente termini per effettuare i versamenti in questione, discende dalla natura obbligatoria del contributo in esame il termine ultimo del 16 ottobre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa (per il primo anno di applicazione della norma è perciò fissato al 16 ottobre 2001).
Oltre tale termine troverà applicazione la ordinaria disciplina sanzionatoria relativa alle fattispecie di ritardato versamento di contribuzione obbligatoria.
Qualora, invece, all'atto della presentazione della domanda di accredito non risultino ancora effettuati versamenti, la domanda di accredito dovrà essere tenuta in sospeso.
(1)Cfr. circolare n. 337 C. e V. del 1973, circolare n. 23 del 31/1/1985, circolare n. 13 del 18/1/1995, circolare n. 130 del 11/5/1995, circolare n. 225 del 20/11/1996 e circolare n. 127 del 15/6/1998.
(2) Per l'anno 2000 £. 66.324.000 (E. 34.253, 49) il quale, rapportato a dodici mesi, è mensilizzato in L. 5.527.000 (E. 2.854,46).
(3)Fino al 31.12.1987 il CA "4G" ha avuto il significato di "Versamento di contribuzioni con periodicità atipica".
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Fondi Previdenziali |
ALIQUOTA CARICO DIPENDENTE anno 2000 |
F.P.L.D. |
8,89% |
EX FONDO SPECIALE PERSONALE PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO |
8,89% |
EX FONDO SPECIALE PERSONALE ENEL E AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE |
8,89% |
EX FONDO SPECIALE TELEFONICI |
8,89% |
FONDO VOLO personale iscritto al 31.12.95 |
13,508% |
FONDO VOLO personale iscritto dopo il 31.12.95 |
12,48% |
FONDO SPECIALE PER I DAZIERI |
10,033%. |