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Circolare 194 del 22 novembre 2000
Oggetto:
Istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito cooperativo". Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, l'art. 2, c. 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (all. n. 1), ha previsto, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
1) Il quadro normativo.
1.1) Il DM n. 477/1997.
Il D.M. 27 novembre 1997 n. 477 (all. n. 2), nel delineare i principi e i criteri affinché quei soggetti oggi esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a "misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione", rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
1.2) Il contratto collettivo.
Con il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, sottoscritto dalla Federcasse con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si è convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito cooperativo" al fine di gestire le situazioni di eccedenze transitorie o strutturali di personale ("esuberi") nell’ambito e in connessione col processo di ristrutturazione e di riorganizzazione o di situazioni di crisi del settore del Credito cooperativo.
1.3) Il D.M. di attuazione.
In attuazione della previsione dell’art. 1, c. 1 del D.M. n. 477/1997, con il decreto interministeriale 28 aprile 2000 n. 157 (G.U. n 139 del 16/6/2000), adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del suddetto Fondo (all. n. 3).
1.3.1) Ambito di applicazione del Regolamento.
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti del personale dipendente dalle imprese, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi del Credito cooperativo, che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari.
Il CCNL del credito cooperativo si applica ai dipendenti delle aziende di credito, finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 10/9/1993, n. 385, o strumentale ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.
Ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione deve farsi riferimento esclusivamente alla regolamentazione contrattuale applicata al rapporto di lavoro del personale interessato, non assumendo rilievo l’oggetto dell’attività aziendale né l’inquadramento previdenziale.
2) Caratteristiche del Fondo.
2.1) Finalità.
Il Fondo, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di fornire alle aziende che applicano i contratti collettivi nazionali del settore del credito cooperativo uno strumento di supporto che favorisca il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
2.2) Amministrazione.
Il Fondo, che ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell’art. 3, c. 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477, è gestito da un "Comitato amministratore". Per la composizione, durata delle cariche, compiti e quant'altro, si rimanda al regolamento allegato.
2.3) Prestazioni.
Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa;
b) in via straordinaria:
all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
Il Fondo, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito versa, altresì, la correlata contribuzione figurativa di cui all'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662.
2.4) Finanziamento.
A decorrere dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del DM, le prestazioni del Fondo sono finanziate da un:
contributo ordinario.
Per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione;
contributo addizionale.
In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%. L’aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro. La misura effettiva del contributo addizionale sarà determinata applicando l’aliquota alle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato;
Esempio di calcolo del contributo addizionale determinato in misura del 1,50%
dipendenti a tempo indeterminato = n. 10, totale retribuzioni imponibili = L. 1.000
dipendenti sospesi = n. 2, totale retribuzioni perdute = L. 200
dipendenti attivi n. 8, totale retribuzioni a carico azienda = L. 800
coefficiente correttivo (200/800) = 0,25
coefficiente effettivo del contributo addizionale (1,50*0,25) = 0,38%
misura effettiva del contributo addizionale (800*0,37%) = L. 2,96
contributo straordinario.
Per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.
Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario per i lavoratori ammessi all’agevolazione all'esodo, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del credito cooperativo, indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.
In virtù di quanto stabilito dall’art. 2, c. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.
2.5) La contribuzione figurativa.
La contribuzione è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.
In ambedue i casi è calcolata con riferimento alla retribuzione individuata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l’applicazione dell’aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l’erogazione degli assegni.
Ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996 di attuazione del disposto di cui all'art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335, l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70 per cento.
Il Fondo versa le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.
Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall’art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.
La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (art. 10, c. 12 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
2.6) Scadenza.
Il regolamento del Fondo, che decorre dall’entrata in vigore del Decreto interministeriale, scadrà trascorsi 10 anni da tale data.
3) Adempimenti procedurali.
3.1.) Codifica aziende.
Ai fini dell’individuazione delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento (vedi punto 1.3.1) è necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente Agenzia dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine al CCNL applicato (credito cooperativo) e i relativi contratti complementari.
Le posizioni contributive delle aziende interessate dovranno essere contraddistinte dal CA "3F", che, dal 1/7/2000, assume il nuovo significato di "azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM 157/2000 (Credito cooperativo)".
3.2) Modalità di compilazione del mod.DM10/2.
3.2.1). Contributo ordinario.
Ai fini del versamento del contributo ordinario, le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
calcoleranno secondo le modalità illustrate al punto 2.4) l’ammontare del contributo dovuto;
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "contr. ord. DM 157/2000 (Credito cooperativo)" e dal codice di nuova istituzione "M105";
nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" indicheranno rispettivamente il numero e le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato;
nessun dato dovrà essere riportato nella casella "numero giornate".
3.2.2) Contributo addizionale (eventuale).
Ai fini del versamento del contributo addizionale, le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
calcoleranno secondo le modalità illustrate al punto 2.4) l’ammontare del contributo dovuto;
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "contr. add. DM 157/2000 (Credito cooperativo)" e dal codice di nuova istituzione "M106";
nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" indicheranno rispettivamente il numero e le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato;
nessun dato dovrà essere riportato nella casella "numero giornate".
3.2.3) Contributo straordinario (eventuale).
Come già detto l’ammontare del contributo straordinario è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.
Con riguardo al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari per il sostegno al reddito, si fa riserva di ulteriori istruzioni in attesa delle determinazioni che verranno assunte dal Comitato amministratore del Fondo.
Ai fini del versamento della contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
calcoleranno secondo i criteri illustrati al punto 2.5) l’ammontare del contributo dovuto;
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "contr. fig. DM 157/2000 (Credito cooperativo)" e dal codice di nuova istituzione "M107";
riporteranno nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" rispettivamente il numero dei dipendenti interessati e le retribuzioni di riferimento;
nessun dato dovrà essere riportato nella casella "numero giornate".
3.3) Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 1/7/2000, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
L’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 2,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 10/12/1998 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 299 del 11/12/1998) computati dal 16/8/2000 e fino alla data di versamento.
Ai fini del versamento in questione le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
riporteranno l'importo del contributo ordinario in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "Arr. contr. ord. DM 157/2000 (Credito cooperativo)" e dal codice di nuova istituzione "M108";
indicheranno nella casella "retribuzioni" le retribuzioni dei soggetti cui si riferisce la contribuzione;
nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
L'importo degli interessi dovrà essere indicato in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "oneri accessori" e dal previsto codice "Q900".
4) Modalità di compilazione del mod. CUD e del quadro Sa del mod. 770.
La contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito deve essere esposta nel modello CUD e nel mod. 770 (quadro SA) con le modalità che seguono. Non essendo, peraltro, ancora disponibili i tracciati della modulistica CUD e 770 per l’anno 2000, viene omesso il riferimento alla numerazione dei punti.
Devono essere compilati i seguenti punti:
- "qualifica" indicare la qualifica rivestita all’atto della risoluzione del rapporto;
- "Ente", "Matricola azienda", "Assicurazioni coperte" (barrare IVS);
- nella sezione 2 (Retribuzioni particolari) compilare una riga indicando:
nel punto "tipo" il codice "CF" avente il significato di "lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario (art. 6, c. 3 D.M. 28 aprile 2000, n. 157)";
nei punti "data inizio" e "data fine" il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
nel punto "retribuzione" l’importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
nel punto "sett. retrib." il numero delle settimane da accreditare.
5) Istruzioni contabili.
Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà di che trattasi, è stata istituita la seguente Gestione:
"FC
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo - Art. 1, comma 1, del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2000, n. 157"
in seno alla quale è stata istituita la contabilità separata
"FCR
Gestione assicurativa a ripartizione".
Per quanto concerne la rilevazione dei contributi dovuti dalle aziende del credito cooperativo per il finanziamento di detto Fondo ed evidenziati nei modd. DM 10/2 secondo le modalità illustrate ai precedenti punti 3.2) e 3.3), sono stati istituiti i seguenti conti (vedi allegato n. 4):
FCR 21/10
per il contributo ordinario, di competenza degli anni precedenti, contraddistinto dai codici "M105" e "M108";
FCR 21/70
per il contributo ordinario, di competenza dell'anno in corso, contraddistinto dai codici "M105" e "M108";
FCR 21/11
per il contributo addizionale, di competenza degli anni precedenti, contraddistinto dal codice "M106";
FCR 21/71
per il contributo addizionale, di competenza dell'anno in corso, contraddistinto dal codice "M106";
FCR 21/12
per il contributo per la copertura figurativa correlata a periodi di erogazione dell'assegno straordinario, di competenza degli anni precedenti, contraddistinto dal codice "M107";
FCR 21/72
per il contributo per la copertura figurativa correlata a periodi di erogazione dell'assegno straordinario, di competenza dell'anno in corso, contraddistinto dal codice "M107".
Per le modalità di rilevazione del contributo straordinario a copertura degli assegni straordinari di sostegno al reddito si rinvia all'atto dello scioglimento della riserva di cui al punto 3.2.3) della presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato n. 1
Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
(Pubblicata sul supplemento ordinario n. 233 alla "Gazzetta Ufficiale" del 28 dicembre 1996 n. 303).
– STRALCIO -
Art. 2.
28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.
Allegato n. 2
Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477.
(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 13 gennaio 1998 n. 9).
REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI PER LE AREE NON COPERTE DA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le aree sprovviste di detto sistema;
Visto l'articolo 17, commi 25 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Ritenuta l'esigenza di procedere all'emanazione di un regolamento-quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;
Sentite le organizzazioni sindacali individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonchè aderenti allo stesso;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 14 luglio 1997;
Tenuto conto che nel predetto parere si sottolinea l'opportunità, essendo il presente regolamento di carattere sperimentale, di prevedere tempi e procedure di verifica dei risultati, al fine di un
eventuale adeguamento degli interventi e della relativa disciplina;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 16 ottobre 1997;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
2. I contratti di cui al comma 1 contengono:
a) la richiesta di emanazione di norme per fronteggiare situazioni di eccedenze di personale, transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento dei quali va precisata la definizione;
b) l'individuazione di specifici istituti per il perseguimento, nelle predette situazioni, di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, prevedendo criteri, entità e modalità di concessione degli interventi e dei trattamenti da essi previsti;
c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti, in misura adeguata all'entità degli interventi e dei trattamenti, comprensivi della copertura figurativa necessaria, nonché all'entità degli oneri di amministrazione del fondo di cui all'articolo 3, attraverso un contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento non può essere superiore al 25% del contributo prefigurato;
d) la prefigurazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti istituti, modulato con riferimento all'entità e alla durata dell'intervento richiesto, nonché al numero dei soggetti interessati, in misura non superiore a tre volte quello della contribuzione ordinaria prefigurata di cui alla lettera c);
e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da esubero strutturale di addetti, di ulteriori interventi e trattamenti straordinari atti a favorire i processi di ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori contributi allo scopo necessari sono a totale carico dei datori di lavoro e commisurati all'entità degli interventi e trattamenti richiesti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo di cui all'articolo 3, comma 1. Le richieste dei datori di lavoro sono ammesse entro la data ultima che deve essere prevista dai regolamenti di cui al comma 1;
f) la definizione delle regole relative alla designazione degli esperti in seno al comitato amministratore di cui all'articolo 3.
3. I contratti collettivi, depositati ai sensi del comma 1 e conformi alle disposizioni del comma 2, costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio ambito di riferimento.
Art. 2
1. Ai contributi di finanziamento, di cui al precedente articolo 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
2. Gli interventi a carico dei fondi, di cui al successivo articolo 3, sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Art. 3
1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo.
2. Nello stesso regolamento sono previste le modalità di liquidazione del fondo, con la previsione di riversare gli eventuali avanzi della gestione liquidatoria alle gestioni o fondi pensionistici delle categorie che hanno alimentato il fondo medesimo.
3. Costituisce organo deputato alla gestione di ciascun fondo, di cui al comma 1, un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte alle parti firmatarie dell'accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, in materia di contributi, interventi e trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
4. Il comitato è composto da esperti designati, nel rispetto delle regole poste ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rimane in carica per la durata prevista del medesimo contratto collettivo. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
5. Per lo svolgimento delle attività di ciascun fondo provvede l'INPS con le proprie strutture ed i relativi oneri sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'istituto, sentito il comitato amministratore.
6. Le organizzazioni sindacali, come individuate nel preambolo del presente regolamento, dopo dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso, si incontrano, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per una verifica dei risultati, al fine di un eventuale adeguamento degli interventi e della relativa disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato n. 3
DECRETO INTERMINISTERIALE 28 APRILE 2000 n. 157
(G.U. n 139 del 16/6/2000)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il protocollo sul settore bancario 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477 con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo";
Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità, l'opportunità di dare priorità ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;
Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorità farebbe venir meno i criteri di precedenza e turnazione, così come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 febbraio 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Costituzione del Fondo
1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo".
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Art. 2.
Finalità del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro, ivi compresi i datori di lavoro facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo, cui si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Art. 3.
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati da Federcasse e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.
2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.
Art. 4.
Compiti del comitato amministratore del Fondo
1. Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro, di cui all'articolo 9;
c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito cooperativo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;
d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11;
i) fare proposte, alle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, per l'incremento della contribuzione ordinaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), qualora le prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale, promossi dalle federazioni locali o dalla Federazione italiana e riconosciuti di valenza strategica in ordine agli obiettivi del credito cooperativo;
l) determinare i criteri e le modalità operativi per il versamento del contributo straordinario dovuto in attuazione dell'intervento previsto all'articolo 6, comma 4.
Art. 5.
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
2. A detti interventi vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Art. 6.
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tale contributo può essere incrementato, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, qualora le prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale, promossi dalle federazioni locali o dalla federazione italiana e riconosciuti di valenza strategica in ordine agli obiettivi del credito cooperativo;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo di solidarietà da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del credito cooperativo, indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.
5. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno della categoria del credito cooperativo.
6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.
7. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.
8. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, nel credito cooperativo, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino tenuti alla predetta contribuzione a forme di previdenza, sono devolute all'assicurazione generale obbligatoria.
9. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza delle sopra citate forme di previdenza, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato, da ciascun datore di lavoro, tenuto alla contribuzione alle predette forme di previdenza, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
10. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 11, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Art. 7.
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.
Art. 8.
Individuazione dei lavoratori in esubero
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concernerà, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.
Art. 9.
Criteri di precedenza e turnazione
1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'articolo 10, risulti superiore ai limiti individuati ai comma 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione, mediante un piano modulato di restituzione.
Art. 10.
Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 15 minuti annui procapite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000; e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2). le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi procapite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato con il criterio specifico di un trecentosessantesimo della retribuzione annua per ogni giornata.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati un'indennità una tantum, d'importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Art. 11.
Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento), che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. Nel caso di omissione dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, legge n. 662 del 1996.
Art. 12.
Trasferimento di rapporti attivi e passivi
Entro 3 mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita - secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 - al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo", il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.
Art. 13.
Contributi sindacali
Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.
Art. 14.
S c a d e n z a
Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo", disciplinato dal presente regolamento, scadrà trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 8, 9, 10 e 11.
Art. 15.
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2000
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
p. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica Solaroli
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 173
Allegato n. 4
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
: I
Codice conto
: FCR 21/10
Denominazione completa
: Contributo ordinario per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a sub 1), del D.I. n. 157/2000 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - Art. 6, comma 1, lett. a) del D.I. n. 157/2000
Denominazione abbreviata
: CTR.ORD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.A D.I.157/2000-AP
Tipo variazione
: I
Codice conto
: FCR 21/70
Denominazione completa
: Contributo ordinario per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a sub 1), del D.I. n. 157/2000 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso - Art. 6, comma 1, lett. a) del D.I. n. 157/2000
Denominazione abbreviata
: CTR.ORD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.A D.I.157/2000-AC
Tipo variazione
: I
Codice conto
: FCR 21/11
Denominazione completa
: Contributo addizionale per il finanziamento dei trattamenti per riduzioni o sospensioni dal lavoro di cui all'art. 5, comma 1, lett. a sub 2), del D.I. n. 157/2000 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - Art. 6, comma 1, lett. b) del D.I. n. 157/2000
Denominazione abbreviata
: CTR.ADD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.B D.I.157/2000-AP
Tipo variazione
: I
Codice conto
: FCR 21/71
Denominazione completa
: Contributo addizionale per il finanziamento dei trattamenti per riduzioni o sospensioni dal lavoro di cui all'art. 5, comma 1, lett. a sub 2), del D.I. n. 157/2000 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso - Art. 6, comma 1, lett. b) del D.I. n. 157/2000
Denominazione abbreviata
: CTR.ADD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.B D.I.157/2000-AC
Tipo variazione
: I
Codice conto
: FCR21/12
Denominazione completa
: Contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.I. n. 157/2000 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti – Art. 6, comma 3, del D.I. n. 157/2000
Denominazione abbreviata
: CTR.COP.FIG.DM 5.2.69 ART.6 C.3 D.I.157/2000-A.P.
Tipo variazione
: I
Codice conto
: FCR 21/72
Denominazione completa
: Contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.I. n. 157/2000 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso - Art. 6, comma 3, del D.I. n. 157/2000
Denominazione abbreviata
: CTR.COP.FIG.DM 5.2.69 ART.6 C.3 D.I.157/2000-A.C.