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Circolare 143 del 1° agosto 2000
OGGETTO:
Schema di convenzione per il pagamento da parte dell’INPS dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono lavori socialmente utili finanziati con risorse diverse da quelle del Fondo per l’occupazione.
SOMMARIO:
Schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione cui dovranno conformarsi le convenzioni con i singoli Enti per l’affidamento all’INPS del servizio di pagamento degli assegni spettanti ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate da risorse diverse da quelle del Fondo per l’occupazione.
Come è noto, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 510/1996 (convertito dalla legge n. 608/1996) e dal decreto legislativo n. 468/1997 l’Istituto ha provveduto a corrispondere l’assegno spettante ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, sia che tali progetti fossero a carico del Fondo per l’occupazione, sia che fossero finanziati con risorse messe a disposizione da parte degli Enti promotori o gestori dei progetti stessi.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000, peraltro, dal 1° maggio u.s. l’INPS, per legge, è tenuto a corrispondere l’assegno spettante ai lavoratori che svolgono tali attività soltanto se le attività stesse rientrano tra quelle i cui oneri sono posti a carico del Fondo per l’occupazione, mentre per le attività finanziate con altre risorse ai relativi pagamenti dovrebbero provvedere direttamente i singoli Enti utilizzatori.
Diversi Enti hanno tuttavia chiesto all’Istituto di continuare a provvedere anche dopo il 1° maggio ai pagamenti in parola, versando a tale scopo le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei relativi oneri.
Al fine di aderire a tali richieste e in considerazione del fatto che numerosissimi sono gli Enti che utilizzano lavoratori socialmente utili e che potrebbero essere interessati a ricorrere all’INPS per detti pagamenti (Regioni, Province, Comuni ecc.), il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 406 del 26 luglio u.s., ha adottato lo schema di convenzione tipo cui dovranno necessariamente uniformarsi le convenzioni da stipulare con i singoli Enti.
Tale schema prevede tra l’altro che tutti gli oneri, diretti e indiretti, connessi con lo svolgimento dei predetti compiti vengono posti a carico dell’Ente richiedente, ivi compreso il costo di gestione del servizio di pagamento stesso.
Nel trasmettere in allegato lo schema di convenzione in parola si sottolinea innanzitutto che, in conformità a quanto stabilito al punto 3 di tale schema, l’INPS potrà procedere al pagamento mensile dell’assegno previsto per lo svolgimento delle attività in questione e dell’assegno per il nucleo familiare soltanto dopo che siano state effettivamente accreditate in favore dell’Istituto le somme necessarie alla copertura dei corrispondenti oneri, poiché senza una specifica disposizione di legge non è possibile ricorrere alle anticipazioni di Tesoreria.
Si evidenzia, inoltre, quanto previsto ai punti 5 e 7 relativamente all’assegno per il nucleo familiare e al suddetto costo di gestione.
Per quanto riguarda l’ANF si precisa che è stato stabilito il versamento preventivo di un importo determinato forfettariamente sulla base dell’importo medio mensile corrisposto nell’anno 1999 ai lavoratori socialmente utili della regione di appartenenza dell’Ente stipulante la convenzione, da conguagliare, alla scadenza della convenzione stessa, con quanto effettivamente corrisposto dall’INPS agli interessati. L’importo medio regionale da riportare nella singola convenzione è indicato nell’allegato n. 2 alla presente circolare.
Con riferimento invece al punto 7 è stato previsto un costo di gestione differenziato, per l’eventualità che il singolo Ente dovesse chiedere all’Istituto di provvedere al pagamento dell’assegno LSU, dell’assegno ANF e al riconoscimento della contribuzione figurativa; ovvero di provvedere al pagamento dell’assegno LSU e dell’assegno al nucleo familiare; ovvero infine al pagamento del solo assegno LSU. A tale riguardo si fa peraltro presente che in assenza di specifici provvedimenti legislativi regionali in materia che contengano disposizioni diverse, le prestazioni da riconoscere ai lavoratori in questione non possono che essere identiche a quelle finanziate dal Fondo per l’occupazione (comprensive pertanto sia dell’ANF che della contribuzione figurativa) e che il costo di gestione da indicare in convenzione è quindi pari a L. 18.863 + IVA per ogni lavoratore interessato e per l’intera durata della convenzione.
A quegli Enti che abbiano già chiesto o che chiederanno all’INPS di provvedere ai pagamenti in questione dovrà essere pertanto inviata, da parte della sede INPS che ha ricevuto o che riceverà la richiesta, copia della convenzione di cui all’allegato n. 1 opportunamente integrata ai punti 5 e 7 con gli importi sopra precisati.
Per ciò che concerne la sottoscrizione della convenzione da parte dell’Istituto il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione n. 406, ha previsto che alla stessa possa procedere il Presidente dell’Istituto o persona da lui delegata. A tale riguardo si fa presente che è in corso di formalizzazione il rilascio di una specifica delega ai singoli Direttori Regionali. Il testo definitivo di ciascuna convenzione dovrà comunque essere portato a conoscenza della Direzione Generale prima della sua formale sottoscrizione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
L’ENTE ………………………………… (Regione, Provincia, Comune)
per la corresponsione da parte dell’INPS dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate con risorse diverse da quelle del Fondo per l’occupazione istituito dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.
In data …………………… l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato da ………..
…………………………………., e l’Ente ………………………………..………., rappresentato da ……………………………………….,
- visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, di revisione della disciplina dei lavori socialmente utili;
- visto l’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha delegato il Governo ad apportare modifiche e integrazioni al succitato decreto legislativo n. 468/1997;
- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, di attuazione della predetta delega;
- visto l’articolo 10 di tale ultimo decreto, che al comma 3 ha espressamente abrogato, tra l’altro, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 468/1997 che, ai commi 4 e 6, prevedeva il pagamento dell’assegno LSU da parte dell’INPS anche per progetti non finanziati con risorse del Fondo per l’occupazione;
- considerato che, di conseguenza, l’INPS non è più tenuto per legge a provvedere a tali ultimi pagamenti;
- considerato altresì che ove gli enti promotori di attività socialmente utili finanziate con proprie risorse intendano attribuire all’INPS la competenza a provvedere ai predetti pagamenti si rende necessario stipulare un’apposita Convenzione in tal senso;
- vista la Convenzione tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000;
- vista la richiesta dell’Ente ……………………………………………… avanzata con nota del …………………………..;
CONVENGONO
La/Il …………………………………….. (denominazione dell’Ente proponente: Regione, Provincia, Comune) affida all’INPS, che accetta alle condizioni e modalità di cui ai punti successivi, il servizio di corresponsione, ai lavoratori impegnati nel periodo 1.5.2000/31.10.2000 in attività socialmente utili finanziate con risorse proprie della/del ……………….. stessa/o, dell’assegno spettante in relazione a tale impegno e dell’assegno per il nucleo familiare spettante agli aventi titolo sulla base delle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti.
Al fine di consentire all’INPS di provvedere ai predetti pagamenti la/il ……………………….. si impegna a versare preventivamente all’INPS, entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività per le quali devono essere corrisposti i predetti assegni, la somma necessaria alla copertura dei relativi oneri, determinata moltiplicando gli importi di cui ai successivi punti 4 e 5 per il numero dei lavoratori compresi nell’elenco di cui al punto 3.
L’INPS si impegna a corrispondere, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di svolgimento dell’attività, l’assegno spettante per tale attività ai lavoratori i cui nominativi sono contenuti nell’elenco trasmesso da ………………………………… (Ente proponente o utilizzatore) a condizione che sia stata già effettivamente accreditata la somma di cui al precedente punto 2. Le eventuali variazioni al predetto elenco nominativo e le eventuali assenze mensili che non diano titolo alla corresponsione dell’assegno dovranno essere comunicate alla sede INPS territorialmente competente entro i cinque giorni successivi al mese di riferimento.
L’importo dell’assegno per le prestazioni di attività socialmente utili è fissato in misura pari a quello dell’assegno erogabile a carico del Fondo per l’occupazione, che è attualmente fissato in lire 860.710 mensili e che è rivalutabile dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell’ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per la copertura degli oneri mensili da corrispondere a titolo di assegno per il nucleo familiare nelle misure stabilite dalle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti, la/il ……….. si impegna a versare, contestualmente agli oneri relativi all’assegno di cui al precedente punto 4, la somma forfettaria di lire …………… mensili per ciascun lavoratore compreso nell’elenco di cui al punto 3, determinata con riferimento all’importo medio mensile dell’assegno per il nucleo familiare corrisposto nell’anno precedente ai lavoratori socialmente utili della regione di riferimento. Al termine del periodo di scadenza della convenzione si procederà all’eventuale conguaglio tra quanto complessivamente pagato dall’INPS agli aventi titolo e quanto versato forfettariamente.
6. Per il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro socialmente utile la/il .……………………. si impegna a versare all’INPS, per ciascun lavoratore, l’onere per l’accreditamento di contribuzione figurativa utile ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. Tale onere verrà determinato, alla scadenza della convenzione, nel seguente modo: a) per i soggetti che acquisiscono il diritto a pensione con il periodo di attività oggetto della convenzione stessa l’onere sarà pari al valore attuale di una rendita temporanea, di durata corrispondente al periodo di anticipo rispetto all’età fissata per la pensione di vecchiaia, calcolato con le basi tecniche adottate per la determinazione della tariffa di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962; b) per tutti gli altri soggetti l’onere verrà calcolato in termini di riserva matematica individuale determinata con le modalità di cui al predetto articolo 13. Il relativo importo complessivo dovrà essere versato entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto.
La/Il ……………………………………… assume a proprio carico il costo di gestione del servizio di pagamento pari a:
L. 15.800 + IVA per il solo assegno LSU;
L. 16.721 + IVA per l'assegno LSU e l'assegno al nucleo familiare;
L. 18.863 + IVA per l'assegno LSU, l'assegno al nucleo familiare e la copertura figurativa.
Tali importi sono fissati per ciascun lavoratore e per tutto il periodo 1.5.2000/31.10.2000. La/Il ………………………………… stessa/o si impegna a versare la somma complessiva, determinata moltiplicando l’importo unitario per il numero dei lavoratori compresi nell’elenco di cui al punto 3, entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto.
8. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore al pagamento, in tutto o in parte, dell’assegno mensile per prestazioni di attività socialmente utili non sono di competenza INPS ma dell’organo specificamente individuato dalla/dal ……………………………………....
9. L’INPS si impegna a fornire alla/al ………………………., entro i trenta giorni successivi alle operazioni di pagamento dell’ultima mensilità, i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati per il periodo di durata della convenzione e a rimborsare gli importi che risulteranno eventualmente versati in eccedenza. La/il ………………………... stessa/o si impegna a versare all’INPS, entro trenta giorni dalla richiesta, gli importi che risulteranno eventualmente dovuti a conguaglio con quelli effettivamente pagati agli interessati.
10. La presente convenzione ha validità per il periodo 1.5.2000/31.10.2000 e può essere rinnovata per altri sei mesi qualora la/il …………………………….. lo richieda almeno trenta giorni prima della scadenza. L’importo di cui al punto 7, relativo ai costi di gestione del servizio di pagamento da parte dell’INPS, è suscettibile di aumento e potrà essere rideterminato in caso di rinnovo.
data ………………………….
per l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA
per la/il
PREVIDENZA SOCIALE
Allegato 2
Importo medio mensile dell'assegno per il nucleo familiare corrisposto nell'anno 1999 ai lavoratori socialmente utili distintamente per regione
Regioni
Importo medio ANF (lire)
Piemonte
26.000
Valle d'Aosta
23.000
Lombardia
26.000
Liguria
24.000
Trentino A. Adige
21.000
Veneto
16.000
Friuli V. Giulia
14.000
Emilia Romagna
17.000
Toscana
18.000
Umbria
31.000
Marche
19.000
Lazio
99.000
Abruzzi
50.000
Molise
125.000
Campania
271.000
Puglia
225.000
Basilicata
143.000
Calabria
248.000
Sicilia
115.000
Sardegna
206.000