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Circolare 55 dell'8 marzo 2001
OGGETTO:
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di credito cooperativo. Assegno straordinario per il sostegno del reddito ai dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito.
SOMMARIO:
Si forniscono le prime istruzioni relative alla gestione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito da corrispondere ai dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito.
Con successiva circolare verranno rilasciate le procedure aggiornate.
Con circolari n. 193 e n. 194 del 22 novembre 2000 sono state fornite le informazioni relative, rispettivamente, all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito e del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo. Sono state inoltre fornite istruzioni in merito alle modalità di versamento della contribuzione e istruzioni contabili.
Vengono ora fornite le prime istruzioni in merito agli assegni straordinari per il sostegno del reddito.
1 – Caratteristiche degli assegni straordinari per il sostegno del reddito
Gli "assegni straordinari per il sostegno del reddito" sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito, i quali siano stati ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 7, lettera c) dei Regolamenti emanati in merito (decreto 28 aprile 2000, n. 158, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito e decreto 28 aprile 2000, n. 157, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito cooperativo) e decorrono dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Comitato preposto al Fondo di solidarietà per le aziende del credito ordinario nella seduta del 26 febbraio u.s., ha adottato la deliberazione allegato 1.
Per effetto di tale deliberazione rientrano di conseguenza, tra le persone che possono fruire delle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 158, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro viene a cessare a seguito di una procedura di "esodo volontario" avente le caratteristiche indicate nella deliberazione stessa.
A tale riguardo si precisa che la decisione in parola è stata assunta su conforme, specifico avviso del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e a seguito dell’accordo in proposito intervenuto in data 24 gennaio 2001 tra l’ABI e le Organizzazioni sindacali.
Si sottolinea infine che, in attuazione dell’accordo da ultimo citato, le aziende che, trovandosi in una situazione di eccedenza di personale, ricorrono ad una procedura di esodo volontario non possono attivare procedure di licenziamento collettivo per un periodo di almeno 12 mesi dalla data dell’accordo.
Gli assegni sono prestazioni "dirette" e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell’assegno.
2 - Requisiti richiesti per l’accesso all’assegno straordinario
L’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto 28 aprile 2000, n. 158, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito e l’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto 28 aprile 2000, n. 157, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito cooperativo, prevedono l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito.
Il comma 3 degli stessi articoli 5 prevede che "gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, nell’ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".
Le richieste di erogazione degli assegni possono essere presentate dai datori di lavoro nel periodo 1° luglio 2000/30 giugno 2010.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario sono utili anche i periodi di contribuzione che il lavoratore possa far valere presso un Paese dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale.
I lavoratori che possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni; in tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore. Il comma 4 dell’articolo 5 dei Regolamenti in esame, prevede che, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
Su richiesta dei lavoratori le Sedi provvederanno a rilasciare tempestivamente gli estratti contributivi certificativi delle singole posizioni.
Resta comunque fermo che per le domande di assegno straordinario presentate le Sedi dovranno comunque verificare l’esistenza dei requisiti di legge.
3. - Adempimenti delle aziende
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, dei Regolamenti, gli assegni straordinari sono erogati su richiesta del datore di lavoro, che dovrà presentare alla Sede competente per la liquidazione copia dell’accordo di cui all’articolo 7, comma c) dei Regolamenti.
La liquidazione degli assegni straordinari è di competenza delle Sedi INPS provinciali, competenti in relazione alla residenza del lavoratore, alle quali dovranno pertanto essere inoltrate le relative domande.
Per le aziende di credito, per le quali esiste già convenzione per l’accentramento della liquidazione delle prestazioni, anche la liquidazione degli assegni straordinari è accentrata presso le Sedi convenzionate.
La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato 2, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi dell’azienda, le seguenti informazioni relative al lavoratore esodato:
dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo;
data di risoluzione del rapporto di lavoro;
numero settimane di anzianità contributiva maturate nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
numero settimane di anzianità contributiva maturate nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
numero di settimane di incremento dell’anzianità contributiva riconosciute al lavoratore ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia per le quali l’azienda è tenuta a versare i contributi figurativi;
aliquota IRPEF applicata al TFR, da utilizzare per la tassazione dell’assegno;
data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia e data dalla quale la stessa potrà essere liquidata;
denominazione dell’Istituto di credito presso il quale deve essere localizzato il pagamento dell’assegno, con l’indicazione delle coordinate bancarie (codice ABI e codice CAB);
denominazione dell’Organizzazione sindacale in favore della quale devono essere trattenuti i contributi associativi, in presenza dell’eventuale delega sindacale rilasciata dal lavoratore.
Alle domande l’azienda di credito dovrà allegare le dichiarazioni sostitutive (Mod. O1M/sost ovvero CUD) relativi agli anni non ancora inclusi negli estratti contributivi.
Ricevute le richieste di assegno straordinario, le Sedi provvederanno alla verifica dei requisiti. Eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto accertato dalla Sede INPS andranno immediatamente segnalate al datore di lavoro.
4 - Procedure di liquidazione
Con successiva comunicazione sarà resa nota la disponibilità delle procedure aggiornate per la gestione degli assegni straordinari.
Gli assegni liquidati a favore dei dipendenti del settore del credito, ivi comprese le Casse di Risparmio, saranno contraddistinti con la categoria numerica "027", alla quale corrisponde la categoria alfabetica "VOCRED", e da una numerazione progressiva da 1.000.000 a 1.299.999.
Gli assegni liquidati a favore dei dipendenti del settore del credito cooperativo saranno contraddistinti con la categoria numerica "028", alla quale corrisponde la categoria alfabetica "VOCOOP", e da una numerazione progressiva da 1.300.000 a 1.599.999.
5 –Modalità di calcolo degli assegni
Ai sensi dell’art. 10, comma 9, dei Regolamenti n. 157 e n. 158, per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima della pensione di vecchiaia, la misura dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
importo, al netto dell’IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di anzianità;
importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario (vedi punto 6).
Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima della pensione di anzianità, la misura dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
importo, al netto dell’IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia;
importo delle ritenute di legge (vedi punto 6).
Il calcolo degli assegni è effettuato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria e cioè:
con il sistema retributivo, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni (936 settimane) di anzianità contributiva;
con il sistema misto, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
Gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI.
Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica.
Sugli assegni straordinari non spettano trattamenti di famiglia.
Sugli assegni straordinari non spettano gli interessi legali né rivalutazione monetaria.
6 - Regime tributario degli assegni straordinari
Il comma 4-bis dell’articolo 17 del TUIR, aggiunto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in vigore dal 1° gennaio 1998, dispone che "Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 16".
Tale disposizione trova applicazione anche per quanto riguarda gli assegni straordinari di sostegno del reddito corrisposti ai lavoratori che abbiano compiuto i 55 anni, se uomini, e i 50 anni, se donne. L’art. 26, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, precisa infatti che le disposizioni di cui all’art. 59 comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lettera b).
Ai fini del pagamento, l’importo dell’assegno al netto dell’IRPEF, calcolata per scaglioni di reddito, secondo la normativa vigente per la generalità dei redditi da lavoro dipendente e assimilato, deve essere aumentato dell’ammontare dell’imposta che deve essere trattenuta in applicazione del menzionato articolo 17, comma 4-bis, del TUIR.
Le procedure, tenendo conto dell’aliquota di tassazione del TFR segnalata dall’azienda, ridetermineranno l’importo dell’assegno da porre in pagamento.
7 - Contributi sindacali
I lavoratori, che fruiscono dell’assegno straordinario, possono proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale stipulante di appartenenza, qualora all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro sottoscrivano apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso.
A tal fine saranno ritenute valide le Convenzioni già sottoscritte dalle rispettive Confederazioni sindacali.
8 - Pagamento dell’assegno straordinario
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui scadenza è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
L’assegno straordinario è corrisposto per 13 mensilità fino alla fine del mese antecedente quello di decorrenza del trattamento di pensione sulla base dei requisiti ordinari, in modo da evitare che, per effetto delle cosiddette "finestre di uscita" previste per le pensioni di anzianità, possa verificarsi che il lavoratore, per alcuni mesi, non percepisca né l’assegno straordinario né la pensione.
Il pagamento dell’assegno straordinario deve essere localizzato presso una Agenzia dell’Istituto di credito del quale il lavoratore era dipendente. Può essere cambiata l’Agenzia (codice CAB), ma non l’Istituto di credito (codice ABI). Il pagamento degli assegni in questione non può essere localizzato presso uffici postali.
Per le aziende diverse dagli Istituti di credito, il pagamento degli assegni sarà effettuato presso l’Istituto di credito che sarà indicato dall’azienda datrice di lavoro.
9 - Cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro
L’articolo 11 dei Regolamenti n. 157 e n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro.
In particolare, il comma 1 prevede che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato. Il comma 2 prevede che per i periodi di svolgimento di tali attività viene sospesa l’erogazione dell’assegno e il versamento dei contributi figurativi.
Il comma 3 prevede che l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato fino a concorrenza dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio. Il versamento dei contributi figurativi è corrispondentemente ridotto.
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo derivante da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato, per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà della parte eccedente detto trattamento. Il versamento dei contributi figurativi è corrispondentemente ridotto.
10 - Trattenute delle quote degli assegni straordinari non cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo
Nei casi di cumulo dell’assegno con i redditi da lavoro autonomo, come per la generalità delle pensioni, la trattenuta delle quote incumulabili sarà effettuata direttamente da parte dell’INPS, con le modalità già in uso.
Per le modalità da utilizzare nei casi di cumulo dell’assegno con i redditi da lavoro dipendente, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
11 - Scadenza degli assegni straordinari
La scadenza degli assegni straordinari sarà gestita con le procedure automatizzate.
Nella comunicazione di liquidazione della prestazione sarà data notizia all’interessato della data di scadenza dell’assegno, con l’avvertenza che entro il mese di scadenza dovrà presentare domanda di pensione, in quanto non è prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione.
12 - Lavoratori titolari di pensioni
Gli assegni straordinari non hanno alcuna influenza sui trattamenti di pensione di cui sia eventualmente titolare il lavoratore. L’ammontare degli assegni va peraltro preso in considerazione per le situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.
13 - Trasferimento degli assegni ad altra sede
In caso di trasferimento della gestione dell’assegno ad una sede INPS diversa da quella che ha provveduto alla liquidazione, può essere variato il codice CAB, ma non può essere variato il codice ABI.
14 - Erogazione dell’assegno in unica soluzione
Nel caso in cui il lavoratore, anziché il pagamento mensile dell’assegno straordinario, ne chieda l’erogazione in unica soluzione, l’importo del valore attuale da corrispondere sarà calcolato direttamente dall’azienda e non dovrà farsi luogo ad alcuna operazione di liquidazione e di gestione da parte del Fondo. Nessuna segnalazione dovrà essere effettuata in questi casi all’INPS.
15 - Finanziamento degli assegni straordinari
L’onere degli assegni è a totale carico delle aziende di cui i lavoratori "esodati" dipendevano.
Con successiva comunicazione saranno rese note le modalità di finanziamento.
Per quanto riguarda la contribuzione figurativa si confermano le istruzioni impartite con le citate circolari n. 193 e 194 del 22 novembre 2000.
16 - Scadenza del Fondo
Il Fondo scade trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento e cioè il 30 giugno 2010.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL SOOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO
DELIBERAZIONE N. 2
Oggetto: Accesso alle prestazioni del Fondo.
IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO
Seduta del 26 febbraio 2001
Visti gli articoli 5, comma 1, lettera b) e 7, comma 1 lettera c) e comma 2 del Regolamento approvato con D.M. 28 aprile 2000, n. 158, relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito;
Visti i contenuti del verbale di incontro che l’ABI e le OO.SS. dei lavoratori hanno sottoscritto in data 24 gennaio 2001 e i chiarimenti nell’occasione intervenuti in materia di intese e procedure aziendali per l’accesso al Fondo;
Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 101172 del 19 febbraio 2001,
DELIBERA
Le prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del Regolamento del Fondo di solidarietà per il credito, con le modalità e i criteri ivi previsti, verranno erogate anche nell’ipotesi in cui un’azienda, rientrante tra quelle individuate all’articolo 2 della normativa citata come potenziali destinatarie degli interventi del Fondo:
si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l’intervento del Fondo stesso;
intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l’applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell’accordo sopra citato.
I lavoratori che siano ammessi all’esodo volontario nell’ambito e a seguito degli accordi di cui sopra rientrano conseguentemente tra i soggetti di cui all’articolo 2 del Regolamento del Fondo, ai fini del diritto alla prestazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del Regolamento medesimo.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Di Naccio
Montagna
Allegato 2
ALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede di ………………………………….
FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE IMPRESE DI CREDITO
DOMANDA DI ASSEGNO STRAORDINARIO
QUADRO A: DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO
DENOMINAZIONE ……………………………………………………………………………………………
COD. FISCALE ……………………………………………
MATRICOLA INPS ………………………………………
SEDE INPS DI ISCRIZIONE ………………………………
QUADRO B: DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE
COGNOME……………………………………….NOME………………………………….SESSO…………
COGNOME DEL MARITO …………………………….COD. FISC…………………………………………
DATA DI NASCITA………………….
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA………………………….PROVINCIA……………………..
INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………..
C.A.P. …………….LOCALITA’………………….……………………PROVINCIA…………………….
STATO ESTERO……………………………………………………………..N. TEL……………………...
QUADRO C: DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
DATA DI ASSUNZIONE …………………DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO…………………
QUADRO D: DATI RELATIVI AI PERIODI DI CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E ALL’ALIQUOTA D’IMPOSTA APPLICATA PER LA TASSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
N. SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NELL’A.G.O. …………………………
N. SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NELLA GESTIONE C.D./C.M. …………………………
N. SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NELLA GESTIONI ARTIGIANI …………………………
SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NELLA GESTIONE COMMERCIANTI ………………………...
____________________
COMPLESSIVO DELLE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE MATURATE
ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO …………………………
SETTIMANE DI INCREMENTO DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
RICONOSCIUTE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI
DI CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE …………………………
DATA FINO ALLA QUALE DEVONO ESSERE VERSATI I CONTRIBUTI FIGURATIVI………………
RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE SULLA QUALE DEVONO ESSERE COMMISURATI
I CONTRIBUTI FIGURATIVI (retribuzione annua diviso 52) ………………………………………………..
ALIQUOTA DI IMPOSTA APPLICATA PER LA TASSAZIONE DEL TFR……………………………….
QUADRO E: DATI RELATIVI ALLA PENSIONE CHE MATURERA’ IL DIPENDENTE
TIPO PENSIONE (VECCHIAIA/ANZIANITA’) ……………………………..
DECORRENZA DELLA PENSIONE ……………………………..
DATA FINO ALLA QUALE DEVE ESSERE EROGATO L’ASSEGNO ……………………………..
QUADRO F: MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO
L’ASSEGNO DEVE ESSERE PAGATO IN LIRE………………IN EURO………………...
PRESSO LA BANCA…………………………………….AGENZIA…………………………………………
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………..
CODICE ABI …………..CODICE CAB………………………. ACCREDITO SUL C/C N………………...
C.I.N…………………
QUADRO G: DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SINDACALI
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA L’INPS, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO 28 APRILE 2000, N. 158, A TRATTENERE SULLE MENSILITA’ DELL’ASSEGNO, COMPRESA LA TREDICESIMA MENSILITA’, I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SINDACALI CALCOLATI CON LE SEGUENTI ALIQUOTE PERCENTUALI:
1) 0,50%, SUGLI IMPORTI COMPRESI ENTRO LA MISURA DEL TRATTAMENTO MINIMO DI
PENSIONE;
2) 0,40%, SUGLI IMPORTI ECCEDENTI QUELLI DI CUI AL PUNTO 1) E NON ECCEDENTI IL
DOPPIO DELLA MISURA DEL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE;
3) 0,35%, SUGLI IMPORTI ECCEDENTI IL DOPPIO DELLA MISURA DEL TRATTAMENTO
MINIMO DI PENSIONE.
L’IMPORTO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI TRATTENUTI SULL’ASSEGNO DEVE ESSERE VERSATO A …………………………………………………………………………………………………...
IL SOTTOSCRITTO ACCETTA CHE LA PRESENTE DELEGA SI INTENDE TACITAMENTE RINNOVATA DI ANNO IN ANNO, SALVO REVOCA CHE PRODURRA’ I SUOI EFFETTI DAL PRIMO GIORNO DEL TERZO MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E’ PERVENUTA ALL’INPS
DATA…………………………… FIRMA…………………………………………………………
QUADRO H: INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI REDDITI DEL DICHIARANTE (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)
I DATI PERSONALI RICHIESTI CON LA PRESENTE DOMANDA DEVONO ESSERE FORNITI
NECESSARIAMENTE PER CONSENTIRE ALL’INPS LA LIQUIDAZIONE E LA GESTIONE DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO.
L’INPS E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. I PREDETTI DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI DALL’INPS A SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI INFORMATICI, DI POSTALIZZAZIONE E DI ARCHIVIAZIONE, OVE CIO’ SIA RESO NECESSARIO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA.
L’INTERESSATO PUO’ RIVOLGERSI IN OGNI MOMENTO ALL’INPS PER VERIFICARE I DATI CHE LO RIGUARDANO E FARLI EVENTUALMENTE AGGIORNARE, INTEGRARE, RETTIFICARE O CANCELLARE, CHIEDERNE IL BLOCCO E OPPORSI AL LORO TRATTAMENTO SE TRATTATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 675/1996).
QUADRO I: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL DIPENDENTE
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL’INPS E AL DATORE DI LAVORO A CARICO DEL QUALE VIENE EROGATO L’ASSEGNO STRAORDINARIO LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA’ LAVORATIVA, DIPENDENTE O AUTONOMA, SUCCESSIVAMENTE ALLA DECORRENZA DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO.
IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE CHE LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLE PREDETTE NOTIZIE COMPORTERA’, OLTRE ALLE RESPONSABILITA’ PREVISTE DALL’ART. 26 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15, IL RECUPERO DELLE SOMME CHE RISULTASSERO PERCEPITE INDEBITAMENTE.
DATA……………………………….. FIRMA…………………………………………………….
Data ………………………Firma del richiedente l’assegno straordinario…………………………..………..
Firma del Legale Rappresentante dell’Azienda……………………………..……