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Circolare 32 del 1° febbraio 2002
Oggetto:
COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA EX ART. 13 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1962 N.1338 – APPLICABILITA’ AI COMPONENTI DEI NUCLEI DIRETTO-COLTIVATORI DIVERSI DAL TITOLARE
SOMMARIO:
1. PREMESSA,
2. AMMISSIBILITA’ALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA
Costituzione di rendita vitalizia a favore di soggetti diversi dal titolare per periodi compresi negli anni 1957-1961
Costituzione di rendita vitalizia a favore di soggetti diversi dal titolare per periodi successivi al 31/12/1961
3.PROVA DOCUMENTALE
1. PREMESSA
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 21/01 ha reiterato i principi esposti con propria sentenza n. 18 del 12/19 gennaio 1995 in relazione al riconoscimento del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 1338 del 12 agosto 1962 in favore dei collaboratori di imprese familiari (nel caso di specie si trattava di imprese artigiane).
Nel merito è stata estesa ai familiari coadiuvanti delle imprese autonome, non abilitati al versamento diretto della contribuzione obbligatoria , "ma sottoposti a tal fine alla determinazione di altri soggetti " la possibilità di far ricorso allo strumento dell’art.13 per coprire i periodi non più sanabili per intervenuta prescrizione.
L’orientamento costituzionale è stato, altresì, ribadito in sede giurisdizionale da recenti sentenze della Corte di Cassazione, da ultimo la sentenza n. 29.9/3.11 2000 n.14393/00, in ambito di familiari coadiuvanti di imprese diretto-coltivatrici.
Al riguardo si ricorda che l’art.13 attribuisce al titolare del nucleo ( datore di lavoro) la facoltà di costituire una rendita vitalizia in favore del soggetto per il quale si è verificata l’omissione e, qualora questo non vi provveda, al collaboratore - nel caso di specie l’unità attiva (lavoratore) – facendo salvo il diritto al risarcimento del danno nei confronti del soggetto passivo del rapporto contributivo.
2. AMMISSIBILITA’ ALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA
In merito alla interpretazione estensiva data dalla norma in esame, finora applicata ai soli lavoratori dipendenti, è necessario preliminarmente inquadrare il contesto giuridico nel quale operano parenti ed affini del titolare dell’azienda, nonché le disposizioni legislative che si sono succedute nel tempo nell’ambito del lavoro autonomo.
A tal proposito nel confermare che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è riconosciuto in favore dei soggetti per i quali è accertata l’esistenza dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi relativi alla gestione CD , sempre che sia incontestabile una omissione contributiva da parte del titolare dell’azienda, si forniscono le seguenti disposizioni a modifica di quelle impartite con circolare n. 315 del 28 dicembre 1995 e n. 85 del 4 aprile 1996.
A) Costituzione di rendita vitalizia a favore di soggetti diversi dal titolare per periodi compresi negli anni 1957-1961
Con la legge 26 ottobre 1957 n.1047 l’assicurazione invalidità vecchiaia è stata estesa ai coltivatori diretti che esercitavano in maniera abituale la coltivazione dei fondi e si dedicavano al governo del bestiame nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitavano le medesime attività sui medesimi fondi.
Si ricorda che l’assicurazione ai superstiti è stata, invece, estesa alla categoria dall’art. 25 della legge 30 aprile 1969, n.153
Pertanto negli anni in questione il presupposto di diritto per l’iscrizione negli elenchi di tali soggetti era dato dal possesso contestuale di uno status professionale, riferito all’attività esercitata e di uno status familiare, costituito dalla posizione di parentela ed affinità rispetto al titolare d’impresa.
Nella fattispecie ai fini dell’iscrizione negli elenchi nominativi e della ripartizione delle giornate, nella previsione della citata legge 1047/1957, l’attribuzione, nell’ambito del nucleo, seguiva un principio di priorità graduale con riferimento alla contribuzione accertata complessivamente per ciascun nucleo in relazione al fabbisogno, determinando tre ordini di situazioni
- attribuzione piena di giornate;
- attribuzione parziale di giornate;
- non attribuzione di giornate;
Tutto ciò in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 5 della citata legge 1047/1957 :
- art.3 , terzo comma : "Rimane fermo l’obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura le dichiarazioni previste dall’art.2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l’indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico";
- art.5: " I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell’art.3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti:
le prime 104 giornate al capofamiglia e le altre in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli e al capo-famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capofamiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza è stabilità secondo l’anzianità; le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capofamiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate, e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti eguali fra di loro, ma non oltre il limite minimo di 156 giornate annue ciascuno.
Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti eguali al capofamiglia e agli altri componenti.
Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno di 156 giornate ed oltre l’accredito non può essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia secondo l’ordine di precedenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili provvedendosi all’attribuzione nel modo indicato nel primo comma in numero inferiore ai quozienti sopraindicati…omissis….Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati a norma dell’art. 3 della presente legge sulla famiglia quale risulta al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono…omissis"
In base a quanto statuito dalle norme in esame per il periodo 1957/1961 possono essere individuati i casi riconducibili all’esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art.13 legge 1338/1962 per periodi di attività documentata:
parente e affine superiore a 14 anni , che risulta componente della famiglia alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, iscritto negli elenchi con zero giornate ovvero non iscritto negli elenchi pur avendo compiuto il 14° anno di età e non dichiarato dal titolare del nucleo;
parente e affine, iscritto regolarmente negli anni 1957 e seguenti (o nell’anno 1958 e successivi…etc) al quale non risultano accreditate giornate per uno o più anni senza che sia intervenuto un provvedimento motivato di esclusione dagli elenchi.
Nelle ipotesi individuate il riconoscimento del diritto per gli anni 1957/1961 può essere concesso fino alla concorrenza di 104 giornate, per donne e giovani e fino a 156 giornate per uomini. Ciò in relazione alle modifiche introdotte dall’ art. 3 bis della legge 1 giugno 1991 n.166 in materia di riscatto contributi 1957/1961, previsto dall’art.11 della legge 2 agosto 1990 n.233 (circolare n.155 del 15 giugno 1991).
Per quanto attiene ai giovani che compiono l’età minima per l’assoggettamento dell’obbligo assicurativo (14 anni) nel corso dell’anno medesimo, così come previsto con circolare n.271 del 27 novembre 1991 (punto due), il diritto alla costituzione della rendita vitalizia può essere esercitato per un numero di giornate proporzionato al periodo intercorrente tra la data del compimento del 14° anno di età e il 31 dicembre.
Restano pertanto esclusi dalla possibilità di sanare la posizione assicurativa i soggetti parenti ed affini che:
non risultano presenti nel nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell’anno e/o degli anni di riferimento;
risultano cancellati dagli elenchi a seguito di motivato provvedimento cristallizzato negli elenchi suppletivi di variazione
risultano presenti nel nucleo familiare senza giornate accreditate in quanto iscritti negli elenchi quali unità a carico del titolare ai fini dell’assicurazione malattia di cui alla legge 22 novembre1954 n. 1136.
B) Costituzione di rendita vitalizia a favore di soggetti diversi dal titolare per periodi successivi al 31/12/1961
Come è noto la legge 9 gennaio 1963 n.9 ha modificato ed integrato i requisiti per l’appartenenza al nucleo CD nella parte in cui all’art.2 recita::"…il requisito dell’abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell’allevamento e nel governo del bestiame si ritiene sussistente quando i soggetti obbligati si dedicano in maniera esclusiva o almeno prevalente a tale attività. Per attività prevalente deve intendersi quella che impegna il C.D. per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito."
In particolare il requisito dell’abitualità è ritenuto sussistente quando l’attività di diretta e manuale coltivazione e/o allevamento del bestiame è svolta in modo esclusivo o almeno prevalente rispetto ad altre attività lavorative.
In ordine alla situazione giuridica del nucleo rappresentata al punto precedente per gli anni 1957/1961 l’art.2 in esame introduce un ulteriore elemento costitutivo del nucleo e dell’attività svolta dai suoi componenti. Infatti oltre allo status familiare ed al requisito dell’abitualità, è richiesto il requisito della prevalenza
Ulteriore novità introdotta dall’art.9 della legge 9/1963 è rappresentata da un diverso sistema di attribuzione delle giornate al titolare e ai componenti del nucleo , ai quali vengono accreditate in misura fissa :
156 giornate se uomo
104 giornate se donna o giovani (ragazzo)
Successivamente ricondotte ad unità di parametro di accreditamento per tutti i componenti il nucleo a n.156 giornate dalla legge 3 giugno 1975 n.160 con decorrenza 1 gennaio 1975.
Nell’ambito del nuovo quadro normativo si ritengono riconducibili all’esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia (ovviamente per periodi documentati) le seguenti situazioni di omissione contributiva:
soggetto collaboratore che è stato iscritto per 104 giornate (donna) anziché 156 (uomo);
soggetto uomo che ha superato il 21° anno di età e risulti iscritto per 104 giornate anziché 156;
soggetto per il quale esiste un vuoto contributivo nell’arco della vita collaborativa senza che sia intervenuto un provvedimento di cancellazione (caso ricorrente nell’ipotesi di cambio di titolarità e dimenticanza di uno o più componenti nella riproposizione del nucleo);
soggetto interessato da errore d’ufficio circa la decorrenza di una iscrizione ex novo nel nucleo, ad esempio a seguito di matrimonio;
soggetto non dichiarato dal titolare, che risulti componente del nucleo familiare per il periodo per il quale chiede di esercitare il diritto del riconoscimento dell’attività svolta quale collaboratore attivo dell’azienda autonoma.
Sono invece esclusi coloro per i quali ricorrano le seguenti ipotesi:
se nell’anno di riferimento risulti accertata la prevalenza di altra attività;
se minore di 14 anni e dichiarato unità a carico ai fini dell’assicurazione malattia di cui alla legge 22 novembre 1954 n.1136 la cui validità è cessata a seguito dell’entrata in vigore dell’art.31 della legge 41/1986 (finanziaria del 1986);
se risulta cancellato con provvedimento cristallizzato negli elenchi suppletivi di variazione.
In conformità con l’orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 568 del 13 dicembre 1989) il requisito dell’esistenza del rapporto di lavoro deve risultare da prova certa .
Ne consegue che il collaboratore del nucleo CD dovrà fornire una prova documentale dell’esistenza del rapporto di lavoro ed in merito alla durata del rapporto stesso un’ulteriore prova anche testimoniale.
In merito si richiamano le disposizioni impartite con circolare n. 185 del 30 luglio 1990 e successive integrazioni, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Con riferimento alle distinzioni formulate al punto 2, viene di seguito elencata la documentazione da presentare, a cura dell’interessato, a corredo della domanda (mod. RVR/1 BIS):
A) Costituzione di rendita vitalizia a favore di soggetti diversi dal titolare per periodi compresi negli anni 1957-1961
Considerato che, in conformità al dettato della citata norma - art.3 L. 1047/1957- per il periodo 1957/1961 l’effettuazione dell’accreditamento dei contributi è prevista, con le modalità e nella misura come sopra ricordata al punto 2-A), in favore della famiglia quale risulti alla data del 31 dicembre dell’anno e/o degli anni considerati, ad eccezione dell’ipotesi del collaboratore, di età superiore a 14 anni, iscritto negli elenchi con zero giornate, in tutte le altre ipotesi, è considerato documento essenziale da allegare alla domanda, il certificato storico di famiglia ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva. In tale ultimo caso la convivenza ed il rapporto di parentela od affinità dovranno essere verificati presso l’Anagrafe del Comune competente.
Nella particolare situazione di un collaboratore non iscritto negli elenchi pur avendo compiuto il 14° anno di età , in quanto non dichiarato dal titolare del nucleo , sarà inoltre necessario che l’interessato dimostri la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, nonché la prova della durata del rapporto stesso.
Nella fattispecie, oltre ad eventuale documentazione proveniente da Pubbliche amministrazioni (vedi circolare n. 183 del 30 luglio 1990), fornita "ora per allora" sarà necessario acquisire ulteriore documentazione di parte di "data certa" ovvero la relativa "prova testimoniale" sulla esistenza e durata del rapporto di collaborazione con il titolare del nucleo. La prova testimoniale dovrà essere formalizzata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in conformità a quanto previsto dall’art.47 del Testo Unico di cui al citato DPR 445/2000.
B) Costituzione di rendita vitalizia a favore di soggetti diversi dal titolare per periodi successivi al 31/12/1961
Nell’ambito delle situazioni elencate al punto 2-B per ciascuna ipotesi viene precisata la documentazione da fornire in allegato al modello RVR 1/bis :
estratto dell’atto di nascita nei casi di:
- iscrizione per 104 giornate (donna ) anziché 156 (uomo) ,
iscrizione per 104 giornate (ragazzo) anziché 156 (uomo) per soggetti che hanno superato il 21° anno di età;
certificato di matrimonio nel caso di errore che ha determinato una differente data di iscrizione;
certificato storico di stato di famiglia nel caso di :
uno o più anni non risultanti negli elenchi, quale vuoto contributivo, rispetto alla storia lavorativa del nucleo,
che come precedentemente puntualizzato, sia stato determinato da un cambio di titolarità comportante una diminuzione nella riproposizione di uno o più componenti il nucleo diretto-coltivatore, ovviamente senza che sia intervenuto un provvedimento di cancellazione cristallizzato negli elenchi suppletivi di variazione che, come si ricorda, è causa di esclusione dall’esercizio del diritto di costituzione della rendita;
- nonché ulteriore documentazione a comprova dell’esistenza di un rapporto di collaborazione con il titolare del
nucleo , come precisato al punto 3 A) per quanto attiene alla prova documentale e testimoniale.
E’ di tutta evidenza che a norma del più volte citato DPR 445/2000 la certificazione rilasciata dagli Uffici dell’Anagrafe (stato di famiglia, certificato di matrimonio ect…) può essere sostituita da autocertificazione .
Le Sedi dovranno definire in base alle suddette disposizioni sia le nuove domande che quelle già proposte, ivi ricomprese le richieste di costituzione di rendita ex art. 13 L.1338/1962 per le quali è pendente ricorso giudiziario.
Sarà cura dello scrivente Progetto richiedere alle Sedi le informazioni necessarie alla definizione del contenzioso già trasmesso all’esame del competente Comitato Amministratore per la Gestione dei Contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO