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Circolare 97 del 27 Maggio 2002
Allegati 2
OGGETTO:
Rinnovo semestrale delle convenzioni stipulate con gli Enti promotori di attività socialmente utili, finanziate con risorse proprie, per l’erogazione da parte dell’INPS degli assegni spettanti ai lavoratori interessati.
SOMMARIO:
Rinnovo, per il periodo 1° maggio 2002 - 31 ottobre 2002, delle convenzioni stipulate con quegli Enti che hanno promosso attività socialmente utili finanziate con risorse proprie, e non del Fondo per l’occupazione, per la corresponsione da parte dell’Istituto degli assegni spettanti ai lavoratori impegnati nelle attività stesse nel periodo di validità della convenzione.
Con circolare n. 143 del 1° agosto 2000 è stato trasmesso lo schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000, cui devono essere uniformate le convenzioni da stipulare con quegli Enti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000 (23.4.2000), avevano in corso attività socialmente utili finanziate con risorse proprie ovvero utilizzavano lavoratori sprovvisti degli specifici requisiti soggettivi richiesti per poter percepire l’assegno a carico del Fondo per l'occupazione dopo il 30.4.2002.
Con messaggio n. 975 del 28 settembre 2000 è stato comunicato che il Presidente dell’Istituto ha conferito ai Direttori Regionali la delega per la sottoscrizione delle convenzioni con gli Enti del rispettivo ambito territoriale, convenzioni in forza delle quali le singole Sedi provvedono a corrispondere ai lavoratori interessati gli assegni loro spettanti, previo l’effettivo, preventivo accredito all’INPS delle risorse finanziarie mensilmente occorrenti.
Al fine di procedere al rinnovo semestrale delle convenzioni con gli Enti interessati per il periodo 1.5.2002/31.10.2002, si trasmette (allegato 1) il testo aggiornato della convenzione da sottoporre in duplice esemplare all’Ente richiedente per la relativa sottoscrizione. Il testo dovrà essere completato riportandovi la denominazione dell’Ente stesso e il nominativo del suo legale rappresentante o della persona formalmente delegata alla sottoscrizione, nonché (al punto 5) il nuovo importo che deve essere preventivamente versato per ciascun lavoratore a copertura degli oneri relativi al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare agli aventi titolo. L’importo da indicare è quello precisato nell’allegato 2 rispettivamente per ciascuna regione.
L’importo in parola corrisponde alla media mensile degli ANF corrisposti nell’anno 2001 ai lavoratori socialmente utili della regione di riferimento; dopo la scadenza della convenzione si procederà agli eventuali conguagli tra gli importi forfettari versati all’Istituto e quelli effettivamente pagati.
Si evidenzia inoltre che è stato aggiornato l’importo unitario da versare all’INPS per ciascun lavoratore ai fini della copertura dei costi di gestione del servizio (punto 7 della convenzione) relativi al pagamento degli assegni LSU e degli assegni per il nucleo familiare, nonché all’accredito della contribuzione figurativa. Il nuovo importo unitario è pari a euro 14,20 + IVA per tutto il semestre e dovrà essere complessivamente versato entro 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto, da inoltrare sollecitamente all’Ente dopo la sottoscrizione della convenzione stessa.
Nel ribadire che non possono essere apportate modifiche allo schema di convenzione allegato, si fa presente che una copia delle convenzioni sottoscritte dovrà essere trasmessa a questa Sede Centrale, Progetto Interventi in Favore dell’Occupazione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
CONVENZIONE
TRA
L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
L’ENTE ………………………………… (Regione, Provincia, Comune)
per la corresponsione da parte dell’INPS dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate con risorse diverse da quelle del Fondo per l’occupazione istituito dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.
In data …………………… l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato da ………..
…………………………………., e l’Ente ………………………………..………., rappresentato da ……………………………………….,
- visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, di revisione della disciplina dei lavori socialmente utili;
- visto l’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha delegato il Governo ad apportare modifiche e integrazioni al succitato decreto legislativo n. 468/1997;
- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, di attuazione della predetta delega;
- visto l’articolo 10 di tale ultimo decreto, che al comma 3 ha espressamente abrogato, tra l’altro, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 468/1997 che, ai commi 4 e 6, prevedeva il pagamento dell’assegno LSU da parte dell’INPS anche per progetti non finanziati con risorse del Fondo per l’occupazione;
- considerato che, di conseguenza, l’INPS non è più tenuto per legge a provvedere a tali ultimi pagamenti;
- considerato altresì che ove gli enti promotori di attività socialmente utili finanziate con proprie risorse intendano attribuire all’INPS la competenza a provvedere ai predetti pagamenti si rende necessario stipulare un’apposita Convenzione in tal senso;
- vista la Convenzione tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000;
- vista la richiesta dell’Ente ……………………………………………… avanzata con nota del …………………………..;
CONVENGONO
1. La/Il …………………………………….. (denominazione dell’Ente proponente: Regione, Provincia, Comune) affida all’INPS, che accetta alle condizioni e modalità di cui ai punti successivi, il servizio di corresponsione, ai lavoratori impegnati nel periodo 1.5.2002/31.10.2002 in attività socialmente utili finanziate con risorse proprie della/del ……………….. stessa/o, dell’assegno spettante in relazione a tale impegno e dell’assegno per il nucleo familiare spettante agli aventi titolo sulla base delle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti.
2. Al fine di consentire all’INPS di provvedere ai predetti pagamenti la/il ……………………….. si impegna a versare preventivamente all’INPS, entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività per le quali devono essere corrisposti i predetti assegni, la somma necessaria alla copertura dei relativi oneri, determinata moltiplicando gli importi di cui ai successivi punti 4 e 5 per il numero dei lavoratori compresi nell’elenco di cui al punto 3.
3. L’INPS si impegna a corrispondere, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l’assegno spettante per tali attività ai lavoratori i cui nominativi siano contenuti nell’elenco trasmesso da ………………………………… (Ente finanziatore o, in subordine, Ente utilizzatore) a condizione che sia stata già effettivamente accreditata la somma di cui al precedente punto 2. Le eventuali variazioni al predetto elenco nominativo e le eventuali assenze mensili che non diano titolo alla corresponsione dell’assegno dovranno essere tempestivamente comunicate alla sede INPS territorialmente competente e, comunque, entro i cinque giorni successivi al mese di riferimento.
4. L’importo dell’assegno per le prestazioni in attività socialmente utili è fissato in misura pari a quella dell’assegno erogabile a carico del Fondo per l’occupazione, il cui importo è attualmente fissato in euro 463,35 e che è rivalutabile dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell’ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
5. Per la copertura degli oneri mensili da corrispondere a titolo di assegno per il nucleo familiare nelle misure stabilite dalle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti, la/il ……….. si impegna a versare, contestualmente agli oneri relativi all’assegno di cui al precedente punto 4, la somma forfettaria di euro ………… mensili per ciascun lavoratore compreso nell’elenco di cui al punto 3, determinata con riferimento all’importo medio mensile dell’assegno per il nucleo familiare corrisposto nell’anno precedente ai lavoratori socialmente utili della regione di riferimento. Al termine del periodo di scadenza della convenzione si procederà all’eventuale conguaglio tra quanto complessivamente pagato dall’INPS agli aventi titolo e quanto versato forfettariamente.
6. Per il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro socialmente utile la/il .……………………. si impegna a versare all’INPS, per ciascun lavoratore, l’onere per l’accreditamento di contribuzione figurativa utile ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. Tale onere verrà determinato, alla scadenza della convenzione, nel seguente modo: a) per i soggetti che acquisiscono il diritto a pensione con il periodo di attività oggetto della convenzione stessa l’onere sarà pari al valore attuale di una rendita temporanea, di durata corrispondente al periodo di anticipo rispetto all’età fissata per la pensione di vecchiaia, calcolato con le basi tecniche adottate per la determinazione della tariffa di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962; b) per tutti gli altri soggetti l’onere verrà calcolato in termini di riserva matematica individuale determinata con le modalità di cui al predetto articolo 13. Il relativo importo complessivo dovrà essere versato entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto.
7. La/Il ……………………………………… assume a proprio carico il costo di gestione del servizio pari a euro 14,20 + IVA per l’assegno LSU, l’assegno al nucleo familiare e la copertura figurativa. Tale importo è fissato per ciascun lavoratore e per tutto il periodo 1.5.2002/31.10.2002. La/Il ………………………………… stessa/o si impegna a versare la somma complessiva, determinata moltiplicando l’importo unitario per il numero dei lavoratori compresi nell’elenco di cui al punto 3, entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto.
8. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore al pagamento, in tutto o in parte, dell’assegno mensile per prestazioni di attività socialmente utili non sono di competenza INPS ma dell’organo specificamente individuato dalla/dal ……………………………………....
9. L’INPS si impegna a fornire alla/al ………………………., entro i trenta giorni successivi alle operazioni di pagamento dell’ultima mensilità, i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati per il periodo di durata della convenzione e a rimborsare gli importi che risulteranno eventualmente versati in eccedenza. La/il ………………………... stessa/o si impegna a versare all’INPS, entro trenta giorni dalla richiesta, gli importi che risulteranno eventualmente dovuti a conguaglio con quelli effettivamente pagati agli interessati.
10. La presente convenzione ha validità per il periodo 1.5.2002/31.10.2002 e potrà essere rinnovata per altri sei mesi qualora la/il …………………………….. lo richieda almeno trenta giorni prima della scadenza. L’importo di cui al punto 7, relativo ai costi di gestione del servizio di pagamento da parte dell’INPS, è suscettibile di aumento e potrà essere rideterminato in caso di rinnovo.
data ………………………….
per l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA
per la/il
PREVIDENZA SOCIALE
Allegato 2
Importo medio mensile dell'assegno per il nucleo familiare corrisposto nell'anno 2001 ai lavoratori socialmente utili di ciascuna regione
Regioni
Importo medio mensile ANF (in euro)
Piemonte
19,04
Valle d'Aosta
11,87
Lombardia
7,25
Liguria
15,76
Trentino A. Adige
10,84
Veneto
8,26
Friuli V. Giulia
13,42
Emilia Romagna
8,77
Toscana
7,64
Umbria
13,34
Marche
2,36
Lazio
41,50
Abruzzo
19,33
Molise
44,81
Campania
139,95
Puglia
107,07
Basilicata
74,47
Calabria
110,63
Sicilia
71,78
Sardegna
82,51