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Circolare 50 del 17 Aprile 2008
OGGETTO:
contributi volontari per l’anno 2008
SOMMARIO:
1. Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, da versare per l’anno 2008
2. Contributi volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Chiarimenti
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
1) Contributi volontari dovuti dai lavoratori dipendenti non agricoli, da versare per l'anno 2008
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio- dicembre 2006 ed il periodo gennaio-dicembre 2007, è risultata dell’1,70%.
Le retribuzioni medie settimanali su cui sono calcolati i contributi volontari per l’anno 2008 subiscono pertanto lo stesso aumento percentuale.
L’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2008:
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 177,42;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3 L. 438/92) è di € 40.765,00;
- il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di €88.669,00.
Per l'anno 2008 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno 2007. Conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2007, per effetto di quanto previsto dall’ art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria da decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è pari al 27,87%.
Le aliquote IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati dopo il 31/12/1995, sono invece riepilogate - per anno solare, dal 2008 al 1997, nella tabella che segue. Con l’occasione appare utile riepilogare – per il medesimo periodo - anche i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile) ed i massimali di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995.
Anno |
Retr. minima settimanale |
Prima fascia retribuzione annua |
Massimale art. 2 co. 18, L. 335/95 |
Aliquota IVS |
2008 |
€ 177,42 |
€ 40.765,00 |
€ 88.669,00 |
30,87% |
2007 |
€ 174,46 |
€ 40.083,00 |
€ 87.187,00 |
30,87% |
2006 |
€ 171,03 |
€ 39.297,00 |
€ 85.478,00 |
30,07% |
2005 |
€ 168,17 |
€ 38.641,00 |
€ 84.049,00 |
30,07% |
2004 |
€ 164,87 |
€ 37.883,00 |
€ 82.401,00 |
29,57% |
2003 |
€ 160,85 |
€ 36.959,00 |
€ 80.391,00 |
29,57% |
2002 |
€ 157,08 |
€ 36.093,00 |
€ 78.507,00 |
29,07% |
2001 |
£ 296.140 |
£ 68.048.000 |
£ 148.014.000 |
29,07% |
2000 |
£ 288.640 |
£ 66.324.000 |
£ 144.263.000 |
28,57% |
1999 |
£ 284.100 |
£ 65.280.000 |
£ 141.991.000 |
28,57% |
1998 |
£ 279.080 |
£ 64.126.000 |
£ 139.480.000 |
28,17% |
1997 |
£ 274.420 |
£ 63.054.000 |
£ 137.148.000 |
28,37% |
2) Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotramvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00%.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:
- per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
- per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs. 164/1997);
- per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (32,70%) maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), pari al 37,70%.
Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:
X3 = aliquota IVS del 40,82%
Y3 = aliquota IVS del 37,70%
Z3 = aliquota IVS del 37,70%
3) Chiarimenti
A seguito di quesiti pervenuti da più Sedi si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.
3.1. Contribuzione figurativa per periodi ai aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31, legge 20 maggio 1970, n. 300
Come stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera n. 39 del 10 aprile 1973 e come indicato nella circolare n. 337 del 23 maggio 1973, la contribuzione accreditata ai periodi di aspettativa a norma dell'art. 31 della legge n. 300/1970 è utile a perfezionare i requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Tuttavia, le retribuzioni figurative accreditate a detti periodi non sono utili ai fini del calcolo del contributo volontario, non avendo la citata deliberazione stabilito in tal senso. Conseguentemente - in ossequio alla disposizione dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 187/1997 - il contributo volontario dovrà essere determinato sull'importo medio settimanale della retribuzione imponibile percepita nell'ultimo anno di contribuzione effettiva precedente la data della domanda, eventualmente adeguato al minimale.
3.2. Contribuzione estera
Quando la contribuzione versata in Italia non è sufficiente per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ed il richiedente può far valere anche contribuzione estera, versata in Paesi legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale, la contribuzione estera può essere utilizzata a perfezionare il requisito contributivo (totalizzazione e totalizzazione multipla), a condizione che nell’Assicurazione italiana risulti versato – di norma - almeno un contributo settimanale effettivo.
È invece necessario far valere almeno 52 contributi settimanali per poter totalizzare la contribuzione estera versata in Argentina, Australia, Tunisia, e Venezuela.
Le disposizioni in materia prevedevano una deroga ai suddetti criteri nei confronti dei titolari di sola contribuzione estera versata in Svezia, in Liechtenstein ed in Svizzera: in tali casi l’autorizzazione poteva avvenire anche in assenza di contribuzione versata in Italia.
Per le autorizzazioni concesse sulla sola contribuzione estera, l’ammontare del contributo volontario veniva ovviamente determinato con riferimento alle retribuzioni estere (si vedano le circolari n. 324 del 4.10.1978, n. 100 del 17.12.1980, n. 184 del 12.9.1983).
La possibilità di ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sulla base della sola contribuzione estera è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1994, per i titolari di contribuzione in Svezia e fino al 30 aprile 1995, per coloro che avevano maturato solo contribuzione nel Liechtenstein. Tale possibilità è venuta meno anche per i titolari di sola contribuzione svizzera, con effetto sulle domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria presentate a partire dal 1° giugno 2002 (circ. 118 del 25.6.2002).
Conseguentemente, anche per gli assicurati in esame, i requisiti per il diritto all’autorizzazione devono essere accertati in base alle disposizioni di carattere generale, che prevedono la possibilità di cumulare i periodi esteri ai fini dell’autorizzazione, a condizione che sia fatto valere in Italia almeno un contributo settimanale effettivamente versato.
3.3. Incompatibilità fra la prosecuzione volontaria e l’iscrizione a Casse o Enti che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti
In base all’articolo 3 della legge 18.02.1983, n. 47, che ha integrato le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, del DPR n. 1432/1971, la prosecuzione volontaria è incompatibile con l'iscrizione a Casse o Enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti. Rientrano tra gli Enti individuati dalla norma anche ENPAM (medici), ENPAF (farmacisti), ENPACL (consulenti del lavoro) ed ENPAIA (impiegati agricoli), che nel DPR 31.12.1971, n. 1432, erano invece stati esclusi.
Pertanto possono proseguire volontariamente la contribuzione obbligatoria soltanto gli iscritti alle sopra citate Casse o Enti autorizzati da decorrenza anteriore alla data di pubblicazione della predetta legge, vale a dire, prima del 25 febbraio 1983.
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli Psicologi (ENPAP), istituito nel 1996 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103), e per tale motivo non citato nella legge 18.02.1983, n. 47, rientra comunque tra gli Enti che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti (psicologi); l'iscrizione costituisce pertanto causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari dal 1996 in poi.
3.4. ENASARCO e prosecuzione volontaria
L'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio – ENASARCO - Fondazione costituita ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30.6.1994, n. 509, per i soggetti riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice civile, non rientra fra le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria e l’iscrizione a tale Ente non costituisce causa ostativa per il rilascio della autorizzazione alla prosecuzione volontaria l’iscrizione a tale Fondo.
3.5. Rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria in presenza di contribuzione INPS ed ENPALS
L’art. 2 del D.Lgs. 278/1998, intervenuto a modificare l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.184/1997, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, ha stabilito che i requisiti contributivi necessari ai fini dell’autorizzazione debbano risultare perfezionati nell’Assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo sostitutivo o esclusivo dell’assicurazione medesima, presso la quale l’interessato chiede l’autorizzazione (circ. 206/15.10.1997; circ. 111/18.5.1999).
Poiché l’ENPALS è una gestione assicurativa sostitutiva dell’AGO, per accertare il possesso del requisito contributivo necessario al rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria - con effetto sulle domande presentate a partire dal 12 luglio 1997 - dovranno essere valutati i soli contributi versati ed accreditati in uno dei due Enti (INPS ovvero ENPALS), essendo venuta meno la possibilità della “totalizzazione virtuale” prevista dall’art. 11 della Convenzione fra i citati Enti, che aveva recepito i principi fissati dall’art. 17 del DPR 1420/1971 in merito ai rapporti fra le due forme assicurative.
3.6. Prosecuzione volontaria in costanza di indennità di disoccupazione o di mobilità
La domanda di prosecuzione volontaria presentata in costanza di indennità di disoccupazione deve essere accolta. La circolare n. 146 DSEAD - n. 341 C. e V. del 9 luglio 1973 (v. punto 12.4) specifica infatti che tali domande devono essere definite positivamente, in quanto tale indennità si pone come semplice causa di sospensione del versamento dei contributi volontari e non come causa di preclusione all’autorizzazione (art.7, comma 4, DPR 31/12/1971, n. 1432).
In tali ipotesi, pertanto, ferma restando la decorrenza dell’autorizzazione al primo sabato successivo alla relativa domanda, la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione può riguardare i soli periodi precedenti o successivi a quello di disoccupazione indennizzata.
In sintesi, la decorrenza giuridica dell'autorizzazione può collocarsi in un periodo coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione, mentre la decorrenza dei pagamenti deve necessariamente corrispondere ad un periodo di assenza di contribuzione.
Considerato peraltro che in base alle norme emanate con la legge 23 luglio 1991, n.233, l'indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 37 della L. 88/1989, la stessa non costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione.
In analogia a quanto previsto per le domande presentate durante i periodi di disoccupazione indennizzata, anche le istanze prodotte da soggetti in mobilità devono essere pertanto definite positivamente, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti volontari per i soli periodi precedenti o successivi a quello di mobilità.
3.7. Valenza della contribuzione da riscatto di cui all’art. 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247
L’art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997, come modificato dall’art. 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede – al comma 5bis - la facoltà di riscattare i periodi dei corsi universitari di studio anche in assenza del requisito contributivo già previsto dalla previgente normativa.
Il riscatto può essere perciò richiesto da soggetti che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa e che non siano ancora iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
L’accredito della contribuzione riscattata viene effettuato in apposita evidenza contabile separata del FPLD ed il montante maturato potrà essere successivamente trasferito, a domanda, alla gestione previdenziale indicata dall’interessato fra quelle nelle quali risulterà essere o essere stato iscritto.
Fermo restando che i contributi derivanti dal riscatto dei corsi universitari di studio sono – di norma - efficaci ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, va tuttavia tenuto presente che i periodi da riscatto in esame potranno costituire requisito per l'ammissione alla prosecuzione volontaria solo dopo che, operata la scelta della gestione di destinazione, la contribuzione accantonata nell'evidenza contabile sarà affluita alla posizione assicurativa dell’interessato nella gestione dallo stesso prescelta.
Se così non fosse, peraltro, prima di tale momento - non esistendo il requisito di contribuzione obbligatoria e la conseguente base di calcolo del contributo volontario non sarebbe comunque possibile determinare l’ammontare del contributo.
Infatti, secondo la normativa in vigore (v. art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 184/1997), il relativo calcolo deve prendere a riferimento la retribuzione imponibile assoggettata a contribuzione obbligatoria nell’anno precedente la domanda.
3.8. Facoltà per i superstiti di proseguire volontariamente la contribuzione obbligatoria
Come specificato al punto 14, parte IV, della circolare del 16/09/1972, n. 88 DSEAD – n.317 C. e V., in caso di morte dell’assicurato, i superstiti possono sostituirsi al dante causa nel versamento dei contributi volontari, relativamente al periodo compreso tra la data della domanda di prosecuzione volontaria o di pensione non accoglibile per difetto dei requisiti richiesti e quella del decesso, solo se hanno titolo alla pensione indiretta e a condizione che i versamenti volontari risultino determinanti per il conseguimento del diritto alla prestazione.
Analogamente, ed alle medesime condizioni, i superstiti possono effettuare il versamento per il trimestre precedente a quello nel quale è avvenuto il decesso del prosecutore volontario e per il periodo compreso fra l’inizio del trimestre in corso e la data del decesso.
4) Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2008, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati da decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero da decorrenza successiva a tale data.
Coefficienti di riparto
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
decorrenza 1° gennaio 2008
CATEGORIE |
ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS |
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003947 |
27,76% 0,996053 |
27,87% 1,000000 |
LAVORATORI DIPENDENTI Agricoli |
Aliquota Coefficienti |
0,11 % 0,004219 |
25,96 % 0,995781 |
26,07 % 1,000000 |
PESCATORI soggetti alla legge 250/58 |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010506 |
10,36% 0,989494 |
10,47% 1,000000 |
LAVORATORI occupati in CANTIERI DI LAVORO |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010055 |
10,83% 0,989945 |
10,94% 1,000000 |
DOMESTICI |
Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,010579 |
12,86% 0,989421 |
12,9975% 1,000000 |
Coefficienti di riparto
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)
decorrenza 1° gennaio 2008
CATEGORIE |
ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS |
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003563 |
30,76% 0,996437 |
30,87% 1,000000 |
LAVORATORI DIPENDENTI Agricoli |
Aliquota Coefficienti |
0,11 % 0,004089 |
26,79 % 0,995911 |
26,90 % 1,000000 |
PESCATORI soggetti alla legge 250/58 |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,008166 |
13,36% 0,991834 |
13,47% 1,000000 |
LAVORATORI occupati in CANTIERI DI LAVORO |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,007891 |
13,83% 0,992109 |
13,94% 1,000000 |
DOMESTICI |
Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,008595 |
15,86% 0,991405 |
15,9975% 1,000000 |
Il Direttore generale
Crecco
Allegato 1
Classi di contribuzione e retribuzione media settimanale imponibile, valida ai fini della contribuzione volontaria Decorrenza 1° gennaio 2008 |
|||||
Classi di |
Retribuzione settimanale |
Retribuzione media settimanale imponibile |
|||
18 |
fino a € |
177,50 |
177,42 |
||
19 |
oltre € |
177,50 |
" " |
189,24 |
183,48 |
20 |
" " |
189,24 |
" " |
201,94 |
195,71 |
21 |
" " |
201,94 |
" " |
215,96 |
209,04 |
22 |
" " |
215,96 |
" " |
231,91 |
223,82 |
23 |
" " |
231,91 |
" " |
249,13 |
240,37 |
24 |
" " |
249,13 |
" " |
266,28 |
257,72 |
25 |
" " |
266,28 |
" " |
286,06 |
276,16 |
26 |
" " |
286,06 |
" " |
309,00 |
297,71 |
27 |
" " |
309,00 |
" " |
332,06 |
320,70 |
28 |
" " |
332,06 |
" " |
354,76 |
343,59 |
29 |
" " |
354,76 |
" " |
377,95 |
366,55 |
30 |
" " |
377,95 |
" " |
400,35 |
389,33 |
31 |
" " |
400,35 |
" " |
426,05 |
413,50 |
32 |
" " |
426,05 |
" " |
451,59 |
438,99 |
33 |
" " |
451,59 |
" " |
477,04 |
464,30 |
34 |
" " |
477,04 |
" " |
502,66 |
489,84 |
35 |
" " |
502,66 |
" " |
528,07 |
515,22 |
36 |
" " |
528,07 |
" " |
553,41 |
540,80 |
37 |
" " |
553,41 |
" " |
578,76 |
566,14 |
38 |
" " |
578,76 |
" " |
604,43 |
591,69 |
39 |
" " |
604,43 |
" " |
630,14 |
617,10 |
40 |
" " |
630,14 |
" " |
655,24 |
642,67 |
41 |
" " |
655,24 |
" " |
680,83 |
668,06 |
42 |
" " |
680,83 |
" " |
706,59 |
693,78 |
43 |
" " |
706,59 |
" " |
732,24 |
719,28 |
44 |
" " |
732,24 |
" " |
757,93 |
745,00 |
45 |
" " |
757,93 |
" " |
783,52 |
770,66 |
46 |
ed oltre € |
783,52 |
783,94 |