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Circolare 26 del 28 febbraio 2008
OGGETTO:
Decreto 31/08/2007 - Facoltà di riscatto di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, ai sensi dell’art.1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006 n.296
SOMMARIO:
1.Generalità
2.Soggetti aventi diritto
3.Ambito di applicazione
a) definizione dei gravi motivi familiari
b) documentazione
4.Individuazione del periodo riscattabile
5.Adeguamento delle tabelle per l’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, per i lavoratori dipendenti
L’art.1, comma 789, della legge n.296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) ha esteso la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’art.4, comma 2, della legge 08 marzo 2000, n.53[1] anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
Con Decreto 31 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 258 del 06/11/2007[2], il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro delle Politiche per la Famiglia e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità di esercizio della facoltà di riscatto di cui all’art.1, comma 789, citato e, con riferimento ai lavoratori dipendenti, ha adeguato le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962, n.1338. Il decreto “entra” in vigore il 21/11/2007.
Con la presente Circolare si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni di cui all’oggetto.
La nuova facoltà di riscatto trova applicazione a decorrere dal 1°/1/2007 e quindi per le domande presentate a partire da tale data ancorché riferite a periodi antecedenti il 31/12/1996.
Hanno titolo ad esercitare la facoltà di riscatto i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano fruito di periodi di aspettativa per gravimotivi di famiglia antecedenti al 31 dicembre 1996 nell’ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Poiché il testo normativo si riferisce esplicitamente ai “lavoratori” dipendenti, l’accesso al riscatto è limitato ai soggetti in condizione attiva al momento della presentazione della domanda; restano pertanto esclusi i già pensionati e loro superstiti all’atto della richiesta di riscatto. Resta inteso altresì che la domanda va presentata presso l’ordinamento previdenziale nel quale risulta accreditata la contribuzione del periodo nel quale si inserisce quello di aspettativa.
Quanto alle richieste di riscatto relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento o ricongiunzione definiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni.
Come già precisato con messaggio n. 028310 del 26/11/2007, l’art. 1, comma 3, del D.M. citato, ha previsto che i soggetti in condizione attiva al 1° gennaio 2007, divenuti titolari di pensione diretta con decorrenza compresa entro la data di entrata in vigore del decreto in esame, potevano presentare la domanda di riscatto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (e quindi entro il 19/02/2008).
Le Sedi territoriali, già autorizzate a ricevere le domande in questione, provvederanno ora alla loro definizione sulla base delle indicazioni fornite con la presente circolare contattando gli interessati ed invitandoli a produrre la documentazione richiesta.
L’ambito di applicazione del decreto in esame è delimitato dall’art.4, comma 2, della legge n.53/2000 che ha introdotto il congedo per gravi e documentati motivi familiari e dal successivo D.M. 21 luglio 2000, n.278 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2000 n.238)[3] che ha individuato i criteri per la fruizione del congedo (art.2) nonché la documentazione da produrre (art.3).
a) definizione dei gravi motivi familiari (Art.2, comma 1, Decreto ministeriale 21/07/2000 n.278)
In particolare, l’aspettativa riscattabile dovrà essere stata fruita per gravi motivi relativi alle situazioni personali:
del lavoratore stesso;
della famiglia anagrafica di questi;
dei soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile anche se non conviventi;
dei soggetti portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado del lavoratore, anche se non conviventi.
Per gravi motivi, ai sensi del suddetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, si intendono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopra richiamate;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post – traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1,2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
La fruizione del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ante 31/12/1996 deve risultare da registrazioni ufficiali quali libro paga, libro matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni /autorizzazioni dell’epoca, rilasciate dal datore di lavoro.
Per i medesimi periodi, i lavoratori devono comprovare la ricorrenza dei gravi motivi come sopra definiti. A tal fine, all’atto della presentazione della domanda di riscatto, gli stessi devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi indicati, la documentazione di data certa prevista dall’art.3, commi 1, 2, e 3, del decreto 21 luglio 2000, n.278, citato.
Poiché trattasi di periodi remoti e per aspettative già godute dal lavoratore, è necessario che la documentazione probatoria sia risalente all’epoca della fruizione dell’aspettativa medesima (se di formazione successiva è comunque necessario che non vi siano elementi tali da far presumere che la stessa sia stata precostituita allo scopo di usufruire della facoltà di riscatto), in modo da fornire la prova oggettiva che siano stati proprio i “gravi motivi familiari” a giustificare la richiesta dell’aspettativa da parte del lavoratore. In via generale si esclude pertanto la possibilità di ricorrerea dichiarazioni rilasciate ora per allora, a meno che le stesse non provengano da enti o strutture pubbliche sulla base delle risultanze degli atti d’ufficio.
4. INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO RISCATTABILE
I periodi ante 31/12/1996 ammessi a riscatto ai sensi dell’art.1, comma 789, della legge finanziaria 2007 rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’art.4, comma 2, della legge n.53/2000 di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari.
Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia già riscattato un periodo di congedo ai sensi dell’art.4, comma 2, citato o abbia beneficiato della copertura figurativa ai sensi dell’art.42, comma 5, del decreto legislativo 27 marzo 2001, n.151[4] (congedo straordinario fruito da familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità ) il riscatto ante 31/12/1996 può essere autorizzato solo a capienza, nel rispetto del limite massimo dei due anni nell’arco della vita lavorativa.
La facoltà di riscatto in esame può essere poi esercitata solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo.
Su tale presupposto, gli interessati dovranno attestare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la scopertura contributiva del periodo oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.
5. ADEGUAMENTO DELLE TABELLE PER L’APPLICAZIONE DELL’ART.13 DELLA LEGGE 12/08/1962 n.1338 PER I LAVORATORI DIPENDENTI
A decorrere dal 21 novembre 2007, data di entrata in vigore del decreto 31 agosto 2007, le tariffe di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1981 per il calcolo della riserva matematica ai fini dell’applicazione dell’art.13 della legge 12/08/1962 n.1338, sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate allo stesso decreto[5].
Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto, e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.129 del 13 maggio 1981 (v. circ. n. 146 del 6/7/1981).
Per quanto attiene i lavoratori autonomi, in attesa che venga emanato apposito decreto di adeguamento, continuano ad applicarsi le tariffe pubblicate con decreto ministeriale 29 febbraio 1988 (v. Atti Ufficiali marzo 1988 – pag. 701).
Tanto premesso, si conferma che le domande di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’art. 1, comma 789, della legge n. 296/2006, oggetto della presente Circolare, non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007 e, a migliore precisazione di quanto indicato nel messaggio n.028310 del 26.11.2007, la definizione delle stesse dovrà avvenire sulla base delle tariffe vigenti alla data di presentazione delle relative domande.
In merito all’istituzione dei nuovi codici “Tipo pratica” ed alle ulteriori istruzioni per consentire l’acquisizione in procedura automatizzata delle nuove domande di riscatto, si fa riserva di successive comunicazioni.
Il Direttore generale
Crecco
ISTRUZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL CALCOLO DEGLI ONERI DI RICONGIUNZIONE E DI RISCATTO NEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI DA APPLICARSI ALLE DOMANDE PRESENTATE DAL 6 NOVEMBRE 2007.
Relativamente all'uso delle tavole valgono le seguenti osservazioni generali:
1. L'importo annuo della pensione o la maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita a seguito dell'operazione deve essere determinata con le norme vigenti al momento in cui è proposta l'operazione. A tale data devono parimenti essere riferite le condizioni di diritto nelle quali viene a trovarsi il soggetto ad operazione acquisita.
2. Si determina l'età dell'assicurato o del beneficiario dell'operazione, con riferimento alla data alla quale l'operazione è stata proposta. L'età deve computarsi per valori interi e perciò saranno trascurate le frazioni di anno inferiori a sei mesi, mentre saranno computate per un anno le frazioni pari o superiori a sei mesi.
3. Quando l'operazione riguarda un gruppo composto da vedovo o vedova ed orfani l'età deve essere calcolata soltanto per il beneficiario principale: il vedovo o la vedova.
4. Si determina l'anzianità contributiva complessiva risultante al momento del calcolo, tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contributi sia dei periodi da riconoscere, trascurandosi anche a questo fine le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computandosi per un anno le frazioni pari o superiori. Il calcolo dell'anzianità contributiva deve essere eseguito solo qualora l'operazione riguardi individui di condizione attiva e, in ogni caso, con riferimento alla data alla quale è proposta l'operazione stessa.
5. Si cerca il coefficiente nella sezione corrispondente al caso esaminato tenendo conto del sesso e dell'età e dell'anzianità contributiva raggiunte.
6. Si moltiplica il coefficiente trovato per l'ammontare annuo della pensione calcolata come al precedente punto 1); il prodotto ottenuto rappresenta la riserva che deve essere versata, perché possa darsi luogo al riconoscimento del periodo al quale si riferisce l'operazione.
Qualora si verifichino casi non inquadrabili in alcuna sezione prevista, come per il passato, occorrerà comunicare alla Direzione generale - Coordinamento generale statistico attuariale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi all'operazione richiesta; la determinazione del coefficiente sarà effettuata utilizzando le stesse basi tecniche con le quali è stata compilata la tariffa.
Periodi di aspettativa dal /al |
Datore di lavoro |
I predetti periodi sono comprovati dalla documentazione sotto elencata (2) (3), allegata alla presente richiesta: |
1) |
2) |
3) |
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(1) Sono riscattabili periodi di aspettativa antecedenti al 31/12/1996 fruiti per gravi motivi di famiglia come definiti dall’art. 2, comma 1, del D.M. 21.7.2000 n. 278 e collocati nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato;
(2) Il periodo di aspettativa deve risultare da documentazione di data certa ( libri paga, libro matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni/autorizzazioni dell’epoca rilasciate dal datore di lavoro) risalenti all’epoca di fruizione dell’aspettativa;
(3) I gravi motivi di famiglia previsti dall’art.2, comma 1, del D.M. 21.7.2000 n. 278 devono essere comprovati da documenti di data certa risalenti al periodo di fruizione dell’aspettativa.
__l__sottoscritt _/_ dichiara (4) inoltre:
Di aver già riscattato periodo di congedo straordinario non retribuito per “gravi e documentati motivi familiari” avvalendosi della facoltà prevista dall’art.4, comma 2, legge n.53/2000 |
SI |
NO |
Di aver fruito di periodi di congedo straordinario in qualità di familiare di soggetti con handicap in situazione di gravità avvalendosi della facoltà prevista dall’art.42, comma 5, decreto legislativo n.151/2001 |
SI |
NO |
Di essere titolare di periodi contributivi presso altre gestioni previdenziali (INPDAP – ENPALS – Casse Professionali – Gestioni dei lavoratori autonomi – Gestione Separata ecc. ) coincidenti, totalmente o parzialmente,con i periodi chiesti a riscatto. In caso di risposta affermativa indicare la gestione previdenziale _______________________________ |
SI |
NO |
Di aver prestato servizio militare ovvero servizio ad esso equiparato. In caso di risposta positiva allegare foglio matricolare, stato di servizio o autocertificazione |
SI |
NO |
Di avere in corso pratiche di regolarizzazione contributiva presso la Sede di _______________________________ |
SI |
NO |
Di aver chiesto il trasferimento/la ricongiunzione dei periodi contributivi presso _________________/ in data ____/____/________ |
SI |
NO |
Di essere titolare di pensione diretta (anzianità, vecchiaia) In caso di risposta affermativa indicare la decorrenza _____/_________ |
SI |
NO |
Di aver presentato domanda di pensione a ___________________ (indicare l’Ente, se diverso da INPS) in data ____/____/________ |
SI |
NO |
Data ___________ Firma ___________________________________
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(4) Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 con piena assunzione di responsabilità in ordine a quanto in esse contenuto.
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L’Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di un’ agenzia, l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell’ agenzia stessa.
ALLEGATO 5
RISCATTO PERIODI DI ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA
(art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
All’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede /Agenzia di ____________________ |
_l_ sottoscritt_ |
nat_ il |
Cognome e nome
a |
provincia |
Comune di nascita
codice fiscale |
residente in |
CAP |
via o frazione e numero civico
comune |
provincia |
Comune di residenza
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 31 agosto 2007 |
CHIEDE
il riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia di cui all’art.4, comma 2, della legge n.53/2000 fruiti prima del 3.12.1996
di seguito indicati (1) :
%%A%%
[1] Vedi Allegato n.1
[2] Vedi Allegato n.2
[3] Vedi allegato n.3
[4] I periodi di congedo ex art.42, comma 5, del decreto legislativo 27 marzo 2001, n.151 rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 (Circolari INPS n.64/01; 85/02; 147/02)
[5] Vedi Allegato n.4