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Circolare 16 del 4 Febbraio 2008
OGGETTO:
art. 2, commi 452-456, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).
SOMMARIO:
In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) spetta per un periodo di cinque mesi dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all’estero. Nell’ipotesi di affidamento il congedo spetta per un periodo di tre mesi e può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento.
Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga.
Il congedo parentale di cui al Capo V del D.Lgs. 151/2001 (TU. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore adottato o affidato.
1. CONGEDO DI MATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO
Per effetto dell’art. 2, commi 452 e 453, Legge Finanziariaper il 2008, gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 151/2001 - T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità (di seguito T.U.) sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 26 T.U. novellato:
“1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo dev’essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi”.
La riforma di cui all’art. 26 T.U. opera per gli ingressi in famiglia (adozioni nazionali) o ingressi in Italia (adozioni internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008 nonché per gli ingressi avvenuti nell’anno 2007, relativamente ai quali non sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
In merito a tali ultimi ingressi (anno 2007), gli eventuali ulteriori periodi di congedo riconosciuti sulla base delle nuove disposizioni saranno indennizzabili a condizione che ricadano dal 1° gennaio 2008. Si rileva che gli interessati potranno avvalersi dell’estensione del periodo di congedo anche quando i tre mesi previsti dalla normativa previgente siano stati fruiti per intero nell’anno 2007, fermo restando che non deve essere decorso il periodo dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Gli eventuali periodi ricadenti nell’anno 2007, che si collochino oltre i tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore, non potranno essere indennizzati a titolo di maternità ancorché ricompresi nei predetti cinque mesi.
Con particolare riguardo alle ipotesi di affidamento di cui al comma 6, le nuove disposizioni si applicano agli affidamenti con decorrenza 1° gennaio 2008; relativamente agli affidamenti disposti nell’anno 2007, il congedo e correlativo trattamento economico sono riconoscibili all’interessata a condizione che non siano decorsi cinque mesi dalla data di affidamento del minore, arco temporale entro il quale la stessa ha diritto a fruire di un periodo di congedo complessivamente pari a tre mesi.
1.1 ADOZIONE NAZIONALE
In attuazione delle nuove disposizioni di legge, la lavoratrice che adotta un minore (ai sensi degli artt. 6 e ss. della legge 184/1983e successive modificazioni) ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione. Il diritto, pertanto, è riconosciuto anche che se il minore, all’atto dell’adozione, abbia superato i sei anni di età e spetta per l’intero periodo, anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.
La lavoratrice ha diritto al congedo per i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore nella propria famiglia (comma 2); a tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell’interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno.
Si rileva che le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche laddove, al momento dell’ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo come previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 184/1983; ovviamente, in tale ipotesi, il diritto al congedo ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo all’eventuale provvedimento di revoca dell’affidamento medesimo pronunciato dal Tribunale ai sensi dell’art. 23 della legge 184/1983. Tale circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata all’Istituto dalla lavoratrice interessata.
In via transitoria, si fa presente che, per gli ingressi in famiglia verificatisi nell’anno 2007, il congedo e la relativa indennità sono riconoscibili per tutti i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell’anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore. Fermo restando tale arco temporale, la lavoratrice che si sia eventualmente astenuta ad altro titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell’assenza in congedo di maternità, con conseguente diritto al correlativo trattamento economico, relativamente ai periodi di effettiva astensione ricadenti nell’anno 2008. A tal fine, l’interessata dovrà presentare apposita domanda entro il termine prescrizionale di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di maternità.
1.2 ADOZIONE INTERNAZIONALE
Analogamente a quanto previsto in caso di adozione nazionale, la lavoratrice che adotta un minore straniero (ai sensi della legge 4 maggio n. 1983, n. 184, e successive modificazioni, artt. 29 e ss.) ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione; il diritto spetta per l’intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.
Il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia risultante dall’autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32, L. 184/1983). A tale periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore cosicché, anche nella fattispecie, il periodo massimo complessivamente spettante è pari a cinque mesi ed un giorno.
Ferma restando la durata massima del periodo di astensione (cinque mesi ed un giorno), il congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore ed agli adempimenti relativi alla procedura adottiva (comma 3); tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo non fruito antecedentemente all’ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.
La lavoratrice che per il periodo di permanenza all’estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può comunque avvalersi di periodi di congedo non indennizzati né retribuiti. Il godimento di tali periodi non è di interesse per l’Istituto (comma 4).
I periodi di permanenza all’estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione; pertanto, la domanda di indennità a titolo di congedo di maternità, relativamente ai suddetti periodi, dovrà essere corredata della suddetta certificazione. In mancanza, la domanda stessa potrà essere liquidata subordinatamente alla regolarizzazione mediante esibizione della documentazione richiesta.
Si rammenta che le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche laddove, al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo; tali sono le ipotesi in cui l’adozione debba essere pronunciata dal Tribunale italiano successivamente all’ingresso del minore in Italia ai sensi dell’art. 35, comma 4, L.184/1983. In caso di revoca dell’affidamento preadottivo pronunciata dal Tribunale, il diritto al congedo ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo; di tale circostanza la lavoratrice interessata dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione all’Istituto.
In via transitoria, si fa presente che, relativamente agli ingressi in famiglia avvenuti nell’anno 2007, potranno essere indennizzati tutti i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell’anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. A tal fine, l’interessata dovrà esibire la documentazione attestante l’ingresso in Italia (vedi sopra).
Nei limiti dei cinque mesi decorrenti dal suddetto ingresso, la lavoratrice che abbia fruito nel corso dell’anno 2008 di eventuali periodi di astensione dal lavoro ad altro titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell’assenza in congedo di maternità ed ottenere, su domanda, il correlativo trattamento economico. Si precisa che non potranno essere indennizzati dall’Istituto i periodi di permanenza all’estero, già contemplati dalla normativa previgente, ricadenti nell’anno 2007 ancorché riferentisi ad ingressi in Italia avvenuti nel 2008.
1.3 AFFIDAMENTO
La lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della legge 184/1983, artt. 2 e ss. (affidamento non preadottivo)ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all’interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall’interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i sei anni di età.
In via transitoria si fa presente che, relativamente agli ingressi in famiglia disposti nell’anno 2007, il congedo eventualmente non fruito nei primi tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore potrà essere fruito in via continuativa o frazionata nell’anno 2008, purché non oltre i cinque mesi dalla data di affidamento.
2. CONGEDO DI PATERNITA’ IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO
Per effetto dell’art. 2, comma 454, Legge Finanziariaper il 2008, l’art. 31 T.U. è stato sostituito.
Si riporta di seguito l’art. 31 T.U. novellato:
“1. Il congedo di cui all’art. 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta , alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’art. 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore”.
In attuazione della disposizione richiamata, il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.
Il diritto al congedo di paternità spetta al padre richiedente alle medesime condizioni previste per la madre avente diritto; pertanto, per gli aspetti non considerati nel presente paragrafo si rinvia a quanto sopra illustrato in merito al congedo di maternità, nonché alle istruzioni già fornite in precedenza in varie circolari e messaggi.
3. CONGEDO PARENTALE IN CASO DI ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE E DI AFFIDAMENTO
Per effetto dei commi 455 e 456 dell’art. 2 della Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. l’art. 36 e 37 T.U. sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.
Si riporta di seguito il novellato art. 36 T.U.
“Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiugimento della maggiore età.
L’indennità di cui all’art. 34, comma 1, è dovuta, per il massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia”.
In attuazione delle nuove disposizioni, i genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall’ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell’art. 34 T.U.
Si fa presente che, anche relativamente agli ingressi in famiglia verificatisi nell’anno 2007, il congedo parentale è fruibile ed indennizzabile, dal 1° gennaio 2008, entro i limiti temporali sopra illustrati; ovviamente, dovranno essere tenuti in considerazione, ai fini del computo del periodo complessivamente spettante a tale titolo, eventuali periodi di congedo già fruiti dai genitori interessati antecedentemente al 1° gennaio 2008.
Considerate le modifiche normative introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, devono considerarsi superate le istruzioni precedentemente fornite in materia, da ultimo con messaggio n. 22913 del 20.09.2007. Si fa riserva di fornire la nuova modulistica, congrua con le disposizioni di cui alla presente circolare.
4. ISTRUZIONI PROCEDURALI
Sono in corso gli adeguamenti delle applicazioni informatiche interessate dalla nuova
disciplina relativa al congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di
adozioni ed affidamenti.
Entro il più breve tempo possibile sarà data comunicazione della disponibilità degli aggiornamenti necessari.
Il Direttore generale
Crecco