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Circolare 33 del 5 marzo 2010
OGGETTO:
Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (articolo 8, comma 19, Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468)
SOMMARIO:
Vengono fornite disposizioni in merito alle modalità di copertura mediante riscatto, con valenza ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche, per i periodi di impegno in lavori socialmente utili, accreditati figurativamente ai soli fini del diritto a pensione.
Premessa
Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, in vigore il 23 gennaio 1998, ha dettato disposizioni di "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196".
Com’è noto, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, comma 9, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno fino al 31 luglio 1995 sono riconosciuti figurativamente utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.
A partire dal 1° agosto 1995, invece, i periodi di lavoro socialmente utili per i quali continua ad essere erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento.
In virtù dell’art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997 in oggetto, detti periodi possono essere riscattati ai fini pensionistici (per la misura della pensione), ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
1 – Esercizio della facoltà di riscatto
L’articolo 8, comma 19, del D. Lgs. n. 468/1997, nel prevedere il riscatto dei periodi di impiego in lavori socialmente utili, non ha stabilito alcun limite temporale di riscattabilità, né ha previsto alcun requisito contributivo per il relativo esercizio.
Ne consegue che la facoltà in esame può essere esercitata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per tutti i periodi per i quali è stato erogato l'assegno per lavori socialmente utili e che ha comportato l’accredito del relativo contributo figurativo utile ai fini del diritto a pensione.
Alla facoltà in trattazione – esercitabile anche per una sola parte dei periodi in esame - possono perciò accedere tutti i lavoratori che hanno percepito l’assegno di cui sopra, anche nel caso in cui non sia stato maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione alla data di presentazione della domanda di riscatto.
La domanda di riscatto può essere presentata dai diretti interessati o dai loro superstiti e non è soggetta a termini di decadenza.
Poiché i periodi di godimento dell'assegno per lavori socialmente utili, efficaci ai soli fini del diritto alla pensione, sono accreditati d’ufficio e sono rilevabili direttamente dall’estratto conto, non è richiesta alcuna particolare documentazione per esercitare la facoltà di riscatto.
2 – Modalità di calcolo dell’onere di riscatto
Come dispone l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 184/1997, l’onere da porre a carico degli interessati deve essere determinato con modalità diverse, in relazione all’anzianità contributiva di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (meno o almeno 18 anni di contribuzione), fatta valere dal richiedente alla data del 31 dicembre 1995.
I periodi oggetto di riscatto possono, pertanto, rientrare nel sistema di calcolo retributivo o in quello contributivo in relazione alla durata dei periodi assicurativi del soggetto, rilevata al 31 dicembre 1995 ed alla loro collocazione temporale.
Secondo i criteri di carattere generale vigenti alla data di presentazione della relativa domanda, l’onere di riscatto verrà perciò quantificato con le modalità della riserva matematica (art. 2, c. 4, D. Lgs. n. 184/1997) e/o del calcolo percentuale (art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 184/1997).
In merito si ribadisce che tutti i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 sono interessati dal solo sistema di calcolo retributivo.
Si precisa peraltro che, laddove l’interessato faccia valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 e raggiunga o superi il suddetto limite di 18 anni con il riscatto del periodo di LSU anteriore al 1° gennaio 1996, anche il calcolo dell’onere relativo ai periodi LSU successivi al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato secondo il sistema retributivo, con le modalità della riserva matematica.
3 - Retribuzione imponibile da utilizzare ai fini del calcolo
Qualora, alla data della domanda, il richiedente faccia valere anche un solo contributo settimanale effettivo, utile ai fini della misura della pensione, il calcolo dell’onere di riscatto dovrà essere determinato su tale base imponibile e secondo i criteri generali, come di seguito specificati.
Nel caso in cui si debba definire l’onere di riscatto secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo si determinerà la relativa riserva matematica sulla base della retribuzione pensionabile maturata alla data di presentazione della domanda e degli ulteriori elementi di calcolo (anzianità contributiva, aliquota di rendimento e coefficiente attuariale collegato ad età, sesso ed anzianità contributiva complessiva), fatti valere alla medesima data.
Nel caso in cui, invece, il periodo oggetto del riscatto verrà valutato nella futura prestazione secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, e si debba perciò procedere al calcolo percentuale, si prenderà a riferimento la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria dal datore di lavoro nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed in mancanza dei dodici mesi si prenderà in considerazione la retribuzione relativa ai soli contributi versati, rapportandola ad anno. L’onere di riscatto verrà definito sulla base di tale retribuzione, dell’aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della domanda e del numero di settimane oggetto del riscatto.
Nei casi in cui il richiedente non abbia maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione, l’onere di riscatto - qualunque sia il sistema di calcolo da applicare - dovrà essere invece quantificato sulla base di una retribuzione “convenzionale”, corrispondente al minimale settimanale determinato in applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data della domanda di riscatto.
Al verificarsi di tale ultima circostanza e nell’ipotesi di calcolo con i criteri della riserva matematica, le retribuzioni convenzionali dei periodi oggetto di riscatto che rientrano fra quelli utili ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile devono essere “attualizzate” all’anno cui si riferiscono, previa svalutazione, da effettuare secondo le indicazioni fornite con circolare n. 24 del 26 gennaio1995.
4 – Definizione del valore di copertura da accreditare ai periodi riscattati
Una volta conclusa l’operazione di riscatto con l’integrale pagamento del relativo onere, si procederà all’accredito dei periodi riconosciuti, attribuendo loro un valore retributivo di copertura sulla base dei criteri indicati ai seguenti punti a) e b).
Tale accredito, che determina la copertura contributiva ai fini della misura della pensione, verrà identificato dal codice ARPA-UNEX 472, appositamente istituito.
a) - Periodi interessati dai criteri della riserva matematica
Nel caso in cui l’onere sia stato determinato secondo i criteri della riserva matematica, a ciascuna settimana riscattata dovrà essere accreditato un valore di copertura pari alla retribuzione pensionabile utilizzata ai fini del calcolo, debitamente “attualizzata” sulla base dei coefficienti di rivalutazione vigenti nell'anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto ed individuati in relazione agli anni solari in cui si colloca il periodo riscattato (si applicano i criteri illustrati al punto 1 della circolare n. 24 del 26 gennaio1995).
Detta operazione consente, come noto, di evitare che la retribuzione pensionabile presa a base per la determinazione dell’onere - se accreditata al periodo di riscatto in misura identica a quella utilizzata in fase di calcolo – possa assumere un valore diverso (superiore o inferiore) per effetto di eventuale rivalutazione, conseguente alla relativa collocazione temporale, nel caso in cui dovesse a sua volta rientrare nel periodo utile a definire la retribuzione pensionabile per il calcolo di altra prestazione.
b) - Periodi interessati dal calcolo in misura percentuale
Nel caso in cui l’onere sia stato determinato utilizzando il calcolo a percentuale a ciascuna settimana del periodo riscattato deve essere accreditato un valore di copertura esattamente corrispondente alla retribuzione utilizzata per il calcolo, a prescindere dalla collocazione temporale del riscatto stesso.
Ciò in linea con la previsione dell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n.184/1997, che dispone la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto con effetto dalla data della relativa domanda.
5 – Efficacia dei periodi riscattati
La contribuzione acquisita mediante riscatto si colloca contestualmente ai periodi accreditati figurativamente ai fini del diritto a pensione. A seguito dell’operazione di riscatto, i relativi periodi saranno quindi utili anche ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.
La contribuzione da riscatto è utile a perfezionare i requisiti contributivi richiesti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ma non ai fini della determinazione del contributo volontario. Ciò in quanto, ai sensi dell’ art. 7, c. 1, del D. Lgs. n. 184/1997, l’importo del contributo volontario è determinato in base alla retribuzione imponibile assoggettata a contribuzione obbligatoria.
La contribuzione in esame non è utile neppure a perfezionare il requisito contributivo richiesto per l’accredito di contribuzione figurativa.
I lavoratori socialmente utili, effettuato il riscatto di tutto o parte del periodo accreditato figurativamente acquisiscono, per effetto del riscatto medesimo, la posizione di soggetto “iscritto” al FPLD.
Nulla è innovato in relazione ai termini ed alle modalità di pagamento dell’onere, alle condizioni ed ai termini di decadenza dalla facoltà di riscatto.
Per la gestione dei riscatti in esame in procedura automatizzata è stato istituito un apposito codice “tipo pratica” (LSU468) e sono in corso le operazioni di aggiornamento degli applicativi di calcolo dell’onere da porre a carico degli interessati.
Le istruzioni per l’utilizzo delle procedure verranno fornite con successivo messaggio.
7 - Istruzioni contabili
Le somme versate dagli interessati a titolo di riscatto del periodo di occupazione in lavori socialmente utili sono rilevate al conto GPA 54/061; quindi, la procedura provvede ad attribuire le somme stesse al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con imputazione in DARE del suddetto GPA 54/061 e in AVERE del conto FPR 22/079, già esistente.
Nel caso di versamenti rateali la procedura stessa provvede ad imputare la quota capitale in AVERE del già citato conto FPR 22/079 e la quota interessi in AVERE del conto FPR 24/010, anch’esso già esistente.
Il Direttore generale
Mauro Nori
Allegato n. 1
Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468
“Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998
Art. 8
Disciplina dell'utilizzo nelle attività
Omissis
19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Allegato n. 2
Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184. “Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1997)
(omissis)
Capo II
Disposizioni in materia di riscatto
Art. 2.
Corsi universitari di studio
Omissis
3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n.335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato; il contributo è altresì detraibile dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell’importo stesso.
Art. 4.
Modalità dei riscatti
1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
(omissis)