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Decreto del Presidente della Repubblica 510 del 28 luglio 1999
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.
Vigente al: 22-1-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata";
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata";
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: "Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983,
29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n.
364;
Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai
decreti ministeriali e dal decreto presidenziale sopracitato e di dover disciplinare le modalita' di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge;
Udito il patete del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la delibezazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e delle politiche agricole;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi generali
Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni
riguardanti le modalita' di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n.
466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonche' le modalita' di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Art. 2.
Amministrazioni competenti
1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno
vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidita' indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari,
i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze
armate dello Stato.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza e', altresi', competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini
italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali e' determinata l'amministrazione competente, nonche' degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.
4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le
esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.
5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni
competenti.
Art. 3.
Avvio del procedimento
1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono
presentare apposita domanda.
2. Si puo' prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i
dipendenti pubblici vittime del dovere.
3. La domanda deve essere presentata:
a) per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al
prefetto del luogo in cui si e' verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per il successivo esame;
b) per quanto di competenza:
1) del Ministero della difesa, al comando militare di
appartenenza;
2) del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale
dell'organizzazione giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il personale rispettivamente amministrato.
4. Nel caso di residenti all'estero, la domanda e' inoltrata per il
tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si e' verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.
Art. 4.
Documenti ed atti richiesti
1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il
prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono espressamente dichiarare:
a) le provvidenze pubbliche eventualmente gia' percepite, anche
in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state corrisposte in un'unica soluzione;
b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non
ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;
c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilita' dei benefici,
intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;
d) se abbiano richiesto o abbiano gia' ottenuto, anche in parte,
il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.
2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da
espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.
3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente
da una pubblica amministazione.
4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto
dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorche' corrisposte in piu' soluzioni, ne' fra le elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorche' privilegiati o di riversibilita', nonche' i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresi', per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino
all'emanazione del provvedimento finale, risulta che e' stata corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo ammontare quanto e' stato riconosciuto in favore del richiedente.
6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle
opzioni di cui ai commi precedenti deve essere resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
Art. 5.
Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanita' militare
1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto
sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, e' richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanita' militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalita' previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidita', accerta il grado dell'eventuale invalidita' riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidita' e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidita' riportata comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto d'impiego.
2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 e'
integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalita' organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.
3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore
centrale di sanita' del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procedera' alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.
4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacita' tecnica, quali le strutture del servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.
5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non e'
richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalita' risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non e', altresi', richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di criminalita' organizzata dell'evento criminoso.
6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella
composizione integrata, e' definitivo.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli
stranieri e gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio sanitario e' espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti dall'autorita' consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalita' previste per le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della provincia in cui si e' verificato l'evento.
Art. 6.
Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e
dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del
dovere, nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni
competenti provvedono entro il termine stabilito dal regolamento
di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o
comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto o
ferito nell'adempimento del dovere o dove ha prestato la propria
assistenza la persona legalmente richiesta, redige un dettagliato
rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale
o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e
di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene
trasmesso, corredato del verbale della commissione medica
ospedaliera della sanita' militare, che verifica il nesso causale
tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di
invalidita' riscontrata, nel piu' breve tempo possibile, al
prefetto della provincia in cui si e' verificato l'evento, per
l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la
concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche
in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione
dei benefici siano di chiara evidenza.
3. Il prefetto e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine
alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste
e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri
presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi
compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene
trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla
documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi
informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento
finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento
di istruttoria.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini
previsti dal presente regolamento.
Art. 7.
Procedimento di competenza del Ministero di grazia e giustizia di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime
del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del
dovere, nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Per quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia, il
procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in
cui si e' verificato l'evento mortale o invalidante redige un
dettagliato rapporto sulle circostanze che vi hanno dato luogo,
corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro
elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso,
corredato dal verbale della commissione medica ospedaliera della
sanita' militare che verifica il nesso causale tra evento ed esito
sanitario e che quantifica la percentuale di invalidita'
riscontrata, nel piu' breve tempo possibile al Ministero di grazia
e giustizia, che dispone la concessione della speciale elargizione
con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, se i
presupposti per la concessione dei benefici sono di chiara
evidenza.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto
in cui si e' verificato l'evento mortale o invalidante e' tenuto
ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni
lesive, al nesso di causalita' tra quste e le lesioni prodotte o
l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il
conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa
dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero di grazia e
giustizia, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al
comma 1.
3. Il Ministero di grazia e giustizia, se ritiene che gli elementi
informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento
finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento
di istruttoria.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini
previste dal presente regolamento.
Art. 8.
Procedimento di competenza del Ministero della difesa di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e
dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del dovere,
nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Per il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri, il comandante del reparto presso il quale prestava
servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere,
redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato
luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di
eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo
acquisito. Tale rapporto, corredato del parere delle autorita'
gerarchiche, nonche' del verbale della commissione medica
ospedaliera della sanita' militare che verifica il nesso causale
tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di
invalidita' riscontrata, viene inviato, nel piu' breve tempo
possibile, all'Alto comandante di cui al successivo comma 2, per
l'ulteriore inoltro al Ministero della difesa.
2. L'Alto comandante da cui dipende il reparto presso il quale
prestava servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del
dovere e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla
natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste e le
lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, nonche' in ordine agli
altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi
compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene
inviato al Ministero della difesa unitamente al rapporto ed alla
documentazione indicata al precedente comma 1.
3. Il Ministero della difesa dispone la concessione della speciale
elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza
dell'autorita' giudiziaria competente, qualora i presupposti per
la concessione siano di chiara evidenza; ove ritenga che gli
elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il
provvedimento finale puo' disporre, con provvedimento motivato, un
supplemento di istruttoria.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini
previsti dal presente regolamento.
Art. 9.
Procedimento di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, o dei superstiti.
1. Ai fini della concessione dei benefici, il Ministero
dell'interno provvede, entro il termine stabilito dal regolamento
di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
elevato di ulteriori trenta giorni nei casi di sospensione
regolati dal successivo articolo 10.
2. Il prefetto competente trasmette l'istanza al Ministero
dell'interno, con un dettagliato rapporto sulle circostanze
dell'evento mortale o invalidante, corredato di sentenza sui fatti
criminosi, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento
conoscitivo acquisito, ivi compreso il giudizio sanitario della
commissione medica ospedaliera.
3. Il prefetto e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine
alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste
e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri
presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici. Tale
parere viene trasmesso al Ministero dell'interno unitamente al
rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.
4. Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla
sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, cui e'
subordinata la concessione dei benefici economici, il Ministero
dell'interno puo' chiedere il parere della commissione consultiva
di cui all'articolo 11.
5. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi
informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento
finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento
di istruttoria.
Art. 10.
Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata sulla base delle
risultanze giudiziarie successivamente intervenute.
1. Il prefetto acquisisce la sentenza, nel caso in cui sia stata
erogata la provvisionale o l'assegno vitalizio in assenza di un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e trasmette
immediatamente la medesima al Ministero dell'interno, che provvede
disponendo o negando, in via definitiva, l'erogazione dell'assegno
vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione.
2. Qualora il provvedimento dell'autorita' giudiziaria,
successivamente intervenuto, non contenga elementi sufficienti per
la decisione finale, il prefetto esprime, comunque, un ulteriore
parere sulla base delle eventuali indagini svolte e delle
risultanze processuali, trasmettendolo insieme con il
provvedimento dell'autorita' giudiziaria al Ministero
dell'interno.
3. Il Ministero dell'interno, sulla base del provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, tenendo conto del parere del prefetto
e della commissione consultiva di cui all'articolo 11, adotta le
conseguenti decisioni.
Art. 11.
Istituzione e composizione della commissione consultiva presso il Ministero dell'interno
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno una apposita
commissione, nominata dal Ministro e composta da cinque membri: un
magistrato amministrativo che la presiede; un prefetto in servizio
presso il Dipartimento di pubblica sicurezza o un dirigente
generale della Polizia di Stato; un ufficiale generale dell'Arma
dei carabinieri, un ufficiale generale del Corpo della guardia di
finanza ed un dirigente della direzione generale dei servizi
civili del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a
quella di viceprefetto. Le nomine hanno luogo su designazione
delle rispettive amministrazioni che provvedono, altresi', ad
indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente
inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario della direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, la quale
provvede, altresi', ad indicare altro funzionario quale segretario
supplente in caso di assenza o impedimento del titolare.
2. Alla commissione sono chiamati a partecipare, quando
interessati, i rappresentanti delle amministrazioni competenti di
cui all'articolo 2, non indicate nel comma 1, su designazione
dell'amministrazione di appartenenza.
3. Il compenso del presidente, dei componenti e del segratario
della commissione consultiva e' stabilito con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
Art. 12.
Sospensione dei termini
1. Il termine previsto per la definizione del procedimento e'
sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in
corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la
redazione del rapporto informativo del prefetto. Analogamente il
termine e' sospeso qualora il procedimento penale non sia ancora
concluso.
2. La sospensione deve essere tempestivamente comunicata
all'interessato, o al suo avente diritto, ed al Ministero
dell'interno.
Art. 13.
Individuazione dei destinatari dei benefici
1. La speciale elargizione viene ripartita in quote eguali tra il
coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico.
2. Quando non vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
e le sorelle conviventi a carico, per le vittime del dovere le
amministrazioni competenti procedono all'accertamento d'ufficio
sull'esistenza di persone conviventi a carico della persona
deceduta negli ultimi tre anni precedenti all'evento e dei
conviventi more uxorio. Per gli altri soggetti beneficiari si
procede a seguito di domanda da parte degli interessati.
3. Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al
momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio
sostentamento e fiscalmente a carico. A tal fine dovra' essere
esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva.
Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il
defunto dovra' risultare da apposita certificazione rilasciata dal
comune di residenza.
4. L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della
legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti
destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in
vigore della legge medesima.
5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, gia' titolare
del diritto, sia deceduta successivamente all'evento criminoso,
l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di
interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e
determinante delle lesioni o delle infermita' subite nell'atto
terroristico.
6. La riliquidazione prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b),
della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete agli originari
destinatari per gli eventi di terrorismo, di eversione dell'ordine
democratico, di criminalita' organizzata e per quelli previsti
dalla legge 31 marzo 1998, n. 70, ancora in vita alla data di
entrata in vigore della predetta legge. In assenza di questi, si
provvede secondo l'ordine dell'articolo 6, comma 1, della legge 13
agosto 1980, n. 466, qualora i predetti soggetti siano ancora in
vita alla data di entrata in vigore della legge.
Art. 14.
Pagamento degli assegni vitalizi
1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che
definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro
competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo
le modalita' di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base
al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono
agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi
adempimenti.
2. L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in
vigore della predetta legge.
Attribuzione e pagamento di due annualita' del trattamento pensionistico di riversibilita' liquidato secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
1. All'attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 2, comma
3, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti
dei soggetti deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato
dall'articolo 1, comma 1, della predetta legge 23 novembre 1998,
n. 407, nonche' ai superstiti delle vittime delle azioni
terroristiche, provvedono, d'ufficio, le amministrazioni
competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per
gli eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per
gli eventi verificatisi prima della data suddetta le
amministrazioni competenti procedono su domanda degli interessati.
2. Il beneficio e' liquidato agli interessati separatamente e per
gli orfani secondo le rispettive quote di compartecipazione
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
3. L'importo da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio e'
quello corrispondente a due volte l'ammontare annuo lordo del
trattamento pensionistico calcolato alla data dell'11 dicembre
1998, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, ove questa
non sia gia' stata ricompresa nella liquidazione dello speciale
trattamento di pensione in godimento, per gli eventi verificatisi
prima di tale data. Per gli eventi verificatisi successivamente,
il beneficio in esame viene liquidato ai superstiti sulla base
dell'importo annuo lordo della pensione di riversibilita', ovvero
del trattamento speciale attribuito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, liquidato
alla data del decesso del dante causa.
4. Il pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il
relativo provvedimento e' soggetto al visto del competente ufficio
centrale del bilancio.
Art. 16.
Esenzione IRPEF del trattamento speciale di riversibilita' e delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria nei confronti dei
destinatari dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n.
407.
1. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento speciale di
riversibilita' corrisposto ai superstiti dei caduti e' applicata
d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a
decorrere dall'11 dicembre 1998. Le amministrazioni competenti a
norma dell'articolo 2 del presente regolamento provvedono, a
titolo ricognitivo, ad inviare apposita informazione ai cennati
enti pagatori dei trattamenti speciali di riversibilita'.
2. L'indennita' integrativa speciale e' corrisposta dai medesimi
ordinatori secondari di spesa con decorrenza dalla data del
trattamento speciale, osservando le modalita' stabilite dal comma
5 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, sempreche'
tale indennita' non sia stata ricompresa nella liquidazione dello
speciale trattamento di pensione in godimento.
3. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento privilegiato di prima
categoria, con assegno di superinvalidita' di cui all'articolo 100
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni, erogato ai soggetti che abbiano
subito un'invalidita' permanente per effetto di ferite o lesioni
per gli atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
e' applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di
spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998, per gli eventi
verificatisi successivamente a detta data.
4. Per gli eventi verificatisi prima dell'11 dicembre 1998, si
procede a domanda degli interessati.
Art. 17.
Rivalutazione degli assegni vitalizi
1. L'importo degli assegni vitalizi e' rivalutato annualmente dai
dipartimenti provinciali del tesoro competente all'erogazione:
a) per l'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, in misura pari al tasso
dell'inflazione calcolato sulla base dei dati ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica;
b) per l'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, secondo la perequazione
automatica prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503.
Art. 18.
Applicazione dei benefici di guerra
1. All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni
vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie
dei caduti civili di guerra, provvedono le amministrazioni
competenti su domanda degli interessati, corredata dalla apposita
certificazione del prefetto del luogo di residenza.
2. All'erogazione delle somme eventualmente spettanti in via
continuativa si provvede con le modalita' di cui agli articoli
precedenti.
Certificazioni attestanti le condizioni di invalido civile o di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalita' organizzata
o comune.
1. Il prefetto del luogo di residenza rilascia la certificazione
attestante la condizione di invalido o di caduto su domanda
dell'interessato ovvero dei familiari superstiti aventi titolo.
2. Nella certificazione sono indicati, contestualmente alla
qualifica di cui al comma 1, la data e il luogo dell'atto
criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di
invalidita', la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno
determinata, la patologia invalidante, la percentuale della
invalidita'.
3. Ai fini delle certificazioni, le amministrazioni competenti
danno comunicazione al prefetto della provincia di residenza
dell'interessato dell'attribuzione, anche provvisoria, dei
benefici, precisandone le patologie invalidanti.
4. Copia dell'atto deliberativo e', comunque, trasmessa dal
Ministero dell'interno al prefetto competente.
Art. 20.
Modalita' e termini del procedimento relativo alle certificazioni
1. Il prefetto provvede, in ordine alle richieste delle
certificazioni, sulla base del provvedimento di attribuzione,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda,
ovvero dalla data della ricevuta di comunicazione del
provvedimento medesimo, se successiva.
2. Qualora il provvedimento di attribuzione dei benefici sia stato
emanato in assenza di sentenza, il prefetto, entro trenta giorni
dalla comunicazione della sentenza definitiva, conforma ad essa
gli atti a suo tempo adottati.
3. Gli atti del prefetto, adottati sulla base dei provvedimenti
ministeriali emanati in assenza di sentenza, devono contenere
l'avvertenza della loro modificabilita' per effetto delle
ulteriori fasi del processo.
4. Ai fini del collocamento obbligatorio il prefetto del luogo di
residenza rilascia, su domanda, apposita certificazione, secondo
le stesse modalita' previste dall'articolo 17, in quanto
applicabili, intendendosi sostituite al Ministero dell'interno le
altre amministrazioni eventualmente competenti in ordine alla
concessione dei benefici in favore di chi abbia subito ferite o
lesioni in conseguenza delle azioni od operazioni di cui
all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 21.
Contributi alle spese funerarie
1. Il contributo alle spese funerarie per il personale di cui
all'articolo 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466, da
corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene
determinato nella misura vigente:
quota fissa di lire cinquecentomila;
lire centomila per ogni familiare convivente a carico del
dipendente deceduto. Detto contributo non deve superare in ogni
caso l'importo complessivo di lire un milione.
2. Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della
legge 13 agosto 1980, n. 466, il beneficio e' corrisposto a
domanda degli aventi diritto.
Art. 22.
Verifiche periodiche. Termini
1. I Ministri competenti verificano periodicamente la
funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti
disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure
di rispettiva competenza.
Art. 23.
Norme abrogate
1. Il presente decreto sostituisce le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio
1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 ed al
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, che sono contestualmente abrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visco, Ministro delle finanze
Amato, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica
Scognamiglio Pasini, Ministro della
difesa
De Castro, Ministro delle politiche
agricole
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 11
((Ammesso al visto e alla conseguente registrazione, ai sensi della deliberazione n. 45/E/99 adottata dalle sezioni riunite nell'adunanza del 6 dicembre 1999.))