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Decreto Legge 249 del 5 ottobre 2004
Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.
Vigente al: 18-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
specifiche disposizioni per fronteggiare la crisi occupazionale che
interessa rilevanti settori aziendali, nonche' per assicurare
interventi in materia di politiche sociali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita'
dell'intera azienda, di un settore di attivita', di uno o piu'
stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere prorogato,
sulla base di specifici accordi in sede governativa, per un periodo
fino a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la
formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei
lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione
delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo per
l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per l'anno 2004. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((4))
2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, le parole: "nel limite complessivo di spesa di
310 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite
complessivo di spesa di 360 milioni di euro" e le parole: "entro il
31 dicembre 2004" dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2005".
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 DICEMBRE 2004, N. 291.
3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennita' pari al
trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi
dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il
trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della
indennita' stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per
l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468
del 1978.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 36-bis, comma 12)
che "Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse
destinate alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a
456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63
milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni".
Art. 1-bis
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92))
Art. 1-ter
((1. E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente
la finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle
professionalita' ovvero di realizzare politiche attive di sostegno
del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi
fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori
interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i
contratti di solidarieta' di cui al citato decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da
sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di
mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed
organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da un
contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto
il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un
contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il
fondo e' inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale
che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per
garantire la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le cui
prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti
dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del
settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali
e di categoria comparativamente piu' rappresentative)).
Art. 1-quater
((1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa
dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei
principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24
aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento
pensionistico non puo' eccedere l'80 per cento della retribuzione
pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili
relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali
di rendimento attribuite.
2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997,
n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della
retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate
con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennita' di
volo e' calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della legge 13
luglio 1965, n. 859, e' abrogato.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione
dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per
10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti
adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti
o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio)).
Art. 1-quinquies
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92))
Art. 2.
1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per
l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre
1998, n. 438, ((del Fondo nazionale per le politiche migratorie,
previsto dall'articolo 45 del)) testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ((nonche' per la concessione di contributi)) per l'acquisto di
beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per
la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di
chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui
alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per
un progetto informativo per l'integrazione delle persone con
disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' autorizzata
per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro 11.000.000, euro
2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro 2.000.000, euro
2.000.000 ed euro 200.000.
2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari
complessivamente ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa ((di
cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)).
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli