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Decreto del Ministero del Lavoro del 31 luglio 2007
Ricostruzione della posizione assicurativa dei soggetti rimpatriati
dall'Albania, ai sensi dell'articolo 1, comma 1164, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
(GU n.231 del 4-10-2007)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che riconosce, a decorrere dall'anno 2008, ai cittadini italiani
rimpatriati dall'Albania la facolta' di ottenere a domanda,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la
ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni
assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo
effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31
dicembre 1997;
Visto, in particolare, il secondo periodo della citata
disposizione, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, la disciplina delle modalita' di attuazione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Decreta:
Art. 1.
1. Possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 1, comma 1164,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i seguenti soggetti rimpatriati
dall'Albania entro il 31 dicembre 1997:
a) cittadini italiani in possesso della cittadinanza italiana
entro la data del 31 dicembre 1997;
b) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla
lettera a);
c) discendenti in linea retta, di cittadinanza italiana, dei
soggetti di cui alla lettera a);
d) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla
lettera c).
2. I soggetti di cui al comma 1, devono, a corredo della domanda di
ricostruzione della posizione assicurativa da presentare all'INPS,
produrre idonea documentazione, di data certa, comprovante i periodi
di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dal
1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997.
Art. 2.
1. La ricostruzione della posizione assicurativa nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
da' titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di
una anzianita' contributiva corrispondente al periodo effettivamente
lavorato in Albania di valore pari alla retribuzione mensile
determinata sul minimale di contribuzione vigente in Italia nei
periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori.
2. La ricostruzione, i cui effetti decorrono dalla erogazione della
prestazione pensionistica, e' riconosciuta entro i limiti
dell'anzianita' contributiva massima valutabile. Analoga decorrenza
vale anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione.
3. L'importo dei contributi versati a titolo di riscatto di lavoro
all'estero direttamente dai soggetti di cui all'art. 1 per i periodi
per i quali viene effettuata la ricostruzione e' rimborsato, a
domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi
gia' goduti della corrispondente pensione.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 luglio 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 219