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Decreto 31 agosto 2007
Facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di
famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi
dell'articolo 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2007, n.
296.
(GU n.258 del 6-11-2007)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che
riconosce, anche per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, ai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati la
facolta' di riscattare i periodi di aspettativa per motivi di
famiglia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il successivo comma 790 della citata legge
n. 296 del 2006 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro delle politiche
per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la
definizione delle modalita' di esercizio della facolta' di riscatto
di cui al precedente comma 789, nonche' l'adeguamento delle tabelle
emanate per l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338;
Visti i commi 2 e 4 dell'art. 4 della citata legge n. 53 del 2000;
Visto il decreto 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, recante disposizioni attuative
dell'art. 4 della predetta legge;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del predetto decreto che,
ai fini della fruizione del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della
citata legge n. 53 del 2000, definiscono i gravi motivi di famiglia,
individuano le patologie specifiche, ed indicano la documentazione da
produrre a corredo dell'istanza di congedo;
Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state
approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista
dall'anzidetta norma;
Considerato che il citato comma 790 della legge n. 296 del 2006
dispone che siano adeguate le predette tariffe;
Viste le nuove tariffe elaborate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, trasmesse con nota dell'8 marzo 2007;
Ritenuto che i criteri adottati dal predetto Istituto sono idonei a
fornire una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'applicazione del citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338;
Decreta:
Art. 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge
8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, i lavoratori
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che esercitano la
facolta' di riscatto di cui all'art. 1, comma 789, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, devono comprovare, per i periodi di
aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 e nell'ambito dello
svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrenza di
gravi motivi di famiglia, come definiti dall'art. 2, comma 1, del
decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
I predetti lavoratori, all'atto della presentazione della domanda
di riscatto agli Enti previdenziali interessati, devono produrre, con
riferimento a ciascuno dei casi di cui al predetto comma 1 dell'art.
2, la documentazione, di data certa, prevista dall'art. 3, commi 1,
2, e 3 del predetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
I soggetti in costanza di lavoro al 1° gennaio 2007, e cessati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
devono presentare la domanda di riscatto, corredata dalla relativa
documentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto medesimo.
Gli enti previdenziali interessati accertano, anche mediante
scambio di informazioni, la scopertura contributiva del periodo
oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.
Art. 2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini
dell'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate che ne
costituiscono parte integrante (allegato 1).
Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto, e non ancora definite, continuano ad
applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale
19 febbraio 1981.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 agosto 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro delle politiche per la famiglia
Bindi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 298
Allegato 1
TARIFFA DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338/1962
AGGIORNAMENTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 789 E 790 DELLA LEGGE N.
296/2006
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